Corte d’appello di Caltanissetta – Sezione per i minorenni – sent. 29/ 1/2003 – ric. Mastroeni (appello decreto T.M. Caltanissetta 12 – 15/ 2/2002)

sentenza 19/04/07
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DICHIARAZIONE STATO ADOTTABILITA’ – IMPUGNAZIONE – Regime transitorio – Impugnazione diretta, con ricorso alla Sezione per i minorenni della Corte d’Appello, avverso il decreto camerale emesso dal Tribunale per i minorenni –  competenza della Sezione per i minorenni della Corte d’ Appello a conoscere dell’impugnazione avverso il decreto del Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità – non sussiste – fissazione di un termine al ricorrente per proporre opposizione avverso il decreto del T.M. dichiarativo dello stato di adottabilità.
 
D.L. 1° luglio 2002 n.126, convertito con Legge 2 agosto 2002 n.175 (“disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti ai tribunali per i minorenni”): ha differito alla data del 30 giugno 2003 (art. 1 L. 185/2002) l’entrata in vigore delle disposizioni processuali concernenti “i procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni”, e specificamente dell’art.17 della medesima L.184/1983 nel testo modificato dalla Legge 28/ 3/2001 n°149 (art.16), che prevede l’impugnazione davanti alla Sezione specializzata della Corte d’Appello territorialmente competente delle sentenze camerali dichiarative dello stato di adottabilità di minori in stato di abbandono, pronunciate in primo grado dai Tribunali per i minorenni ai sensi dell’art.15, secondo comma, della stessa L.184/1983 (modif. dall’art.14 L.149/2001).
 
 


LA CORTE D’APPELLO DI *************
SEZIONE PER I MINORENNI
composta dai Sigg. Magistrati:
                         RUSSO                ***************      – Presidente
                         *********       Dottor ******           – Consigliere rel.
                         ********** Dott. *********       – Consigliere
                              *****              Dott.********            – Comp. Privato
                              ****                  Dott.ssa M. Vittoria Comp. Privato riunita in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°28 del Registro degli affari da trattare in Camera di consiglio per l’anno 2002, promosso da:
M.C., elettivamente domiciliata per il presente procedimento nel Comune di PIAZZA ARMERINA, via E. De Pietra n°3, presso lo studio dell’Avv. *****************, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso depositato;
 
per conseguire la revoca della “sentenza (n.20/01 RSA e n.170/02 CRON) emessa dal Tribunale per i minorenni di ************* in data 12.2.02, depositata in Cancelleria il 15.2.2002 e notificata alla ricorrente il 5.3.2002, con la quale detto Tribunale dichiarava lo stato di adottabilità del minore V. G., nato a (omissis) il (omissis), e sospendeva la potestà dei genitori con divieto assoluto di incontri e contatti telefonici”.
All’udienza camerale del 29/ 1/2003, le parti hanno concluso:
– per la ricorrente: si insiste per l’accoglimento del gravame.
per l’Ufficio del Procuratore Generale (intervenuto per legge, con nota depositata in Cancelleria), si esprime parere contrario.
PREMESSO CHE
La Signora M. C., madre del minore V. G., ha impugnato il provvedimento camerale deliberato il 12/ 2/2002 dal Tribunale per i minorenni di ************* con il quale il sunnominato minore è stato dichiarato adottabile, ed è stata sospesa nei riguardi di entrambi i genitori la potestà genitoriale, avendo i primi giudici ritenuto che l’odierna ricorrente aveva rivelato “…assoluta incapacità ed inadeguatezza .. a prendersi cura del figlio, nonché a rappresentare per lo stesso un valido punto di riferimento educativo ed affettivo”: in particolare, la M. ha dedotto nel ricorso depositato di essersi occupata adeguatamente del piccolo G. “dedicando allo stesso, non solo affetto e amore, ma tutto il tempo libero di cui .. ha potuto disporre compatibilmente con il lavoro svolto come inserviente presso….(omissis)i”.
All’odierna udienza camerale, sentito il Procuratore costituito dei ricorrenti, la Corte riservava la decisione.   
 Tutto quanto premesso, la Corte
OSSERVA
 Deve essere preliminarmente dichiarata ex officio l’incompetenza funzionale della Corte, quale giudice in grado di appello, a pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso proposto nell’interesse della M..
 Infatti, il Decreto-Legge 1° luglio 2002 n.126, convertito con Legge 2 agosto 2002 n.175 (“disposizioni urgenti in materia di difesa d’ufficio e di procedimenti civili davanti ai tribunali per i minorenni”), ha differito alla data del 30 giugno 2003 (art. 1 L. 185/2002) l’entrata in vigore delle disposizioni processuali concernenti “i procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983 n.184 e successive modificazioni”, e specificamente dell’art.17 della medesima L.184/1983 nel testo modificato dalla Legge 28/ 3/2001 n°149 (art.16), che prevede l’impugnazione davanti alla Sezione specializzata della Corte d’Appello territorialmente competente delle sentenze camerali dichiarative dello stato di adottabilità di minori in stato di abbandono, pronunciate in primo grado dai Tribunali per i minorenni ai sensi dell’art.15, secondo comma, della stessa L.184/1983 (modif. dall’art.14 L.149/2001).
Ne consegue che nella fattispecie che interessa il presente procedimento, il provvedimento appellato dalla madre del minore dichiarato adottabile, doveva essere impugnato, proponendo ricorso in opposizione allo stesso T.M. di Caltanissetta, introducendo la fase endo-contenziosa (necessaria) prevista dall’art.17 della medesima L.184/1983 nella formulazione (tuttora) vigente, in conseguenza del predetto differimento temporale dell’entrata in vigore delle richiamate modifiche processuali introdotte dalla L.149/2001, per procedere alla (eventuale) conferma dello stato di adottabilità del medesimo minore, da dichiararsi con la sentenza camerale prevista dallo stesso art.17 (comma terzo) della legge sull’adozione.
Né tale provvedimento può essere qualificato “sentenza”, in quanto sia dal punto di vista formale, che in relazione all’iter processuale, il Tribunale per i minorenni ha dichiarato l’adottabilità del figlio della ricorrente secondo lo schema procedimentale regolato dal citato art.17 nella formulazione previdente: prova ne sia che, non solo il provvedimento impugnato dalla M. non è stato intestato (né risulta registrato) come “sentenza”, ma soprattutto non è stato nominato in rappresentanza (processuale) del minore il Curatore speciale, la cui partecipazione alla fase contenziosa è prevista obbligatoriamente.
 Considera peraltro la Corte che, avendo la M. depositato nella Cancelleria di questa Corte il ricorso diretto ad impugnare il provvedimento dichiarativo dello stato di adottabilità del minore V. G., in data 3/ 4/2002, anteriormente alla scadenza del termine di trenta giorni previsto dal richiamato art.17 (comma terzo) della legge sull’adozione (decorrente, nella fattispecie, dal 5/ 3/2002 in cui il decreto impugnato è stato notificato alla ricorrente), deve ritenersi – per il principio di “conservazione” degli effetti dell’atto di appello proposto al giudice incompetente (cfr., CASSAZIONE civile, Sezione Lavoro, sent. 24/ 9/1998 n.9954, in Giust. Civ. Mass. 1998, 1935) – che alla ricorrente debba essere fissato un ulteriore termine per procedere alla riassunzione del giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di *************, per quanto previsto dall’art.50 ****** applicabile al caso considerato. Detto termine deve essere fissato in quello di mesi sei, decorrente dalla comunicazione ai ricorrenti della presente sentenza (cfr., in termini, CASS., Sez. Lavoro, sent. 13/12/2000 n°15699, **** c/o INPS, Cod. CED RV 542612). 
P.Q.M.
Visti gli artt. 15 e ss. L. 4/ 5/1983 n.184 – 14 e ss L. 28/ 3/2001 n.149 – 1 L.8/ 8/2002 n.185 – 44, 50 Cod. Proc. civ.;
LA CORTE D’APPELLO DI ************* – Sezione Unica per i Minorenni
DICHIARA la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da M. C. avverso il provvedimento camerale deliberato il 12/2/2002 dal Tribunale per i minorenni di *************.
         ASSEGNA alla ricorrente il termine di mesi sei dalla comunicazione
 della presente sentenza per procedere alla riassunzione del giudizio davanti al Tribunale per i minorenni di *************.
    Così deciso nella Camera di consiglio della Corte in *************, il 29 gennaio 2003.
Il Consigliere estensore                                                       IL    PRESIDENTE

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