Corte d’appello di Caltanissetta – Sezione per i minorenni – dec. 23/ 2/ 2005 (reclamante C.A.).

sentenza 19/04/07
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Tribunale per i Minorenni – Diniego di autorizzazione a contrarre matrimonio richiesta nell’interesse di minore infradiciottenne – Art. 84 Cod. civile – esegesi compatibile con l’art.10 della Carta Costituzionale (in relazione all’art.3 della Convenzione di Strasburgo, 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con la L. 20 marzo 2003 n.77 (entrata in vigore il 1° novembre 2003 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica) – volontà manifestata dalla minore nubenda – deve essere considerata rilevante per la decisione sulla richiesta di autorizzazione a contrarre matrimonio prima del conseguimento della maggiore età, in assenza di disturbi della sfera psichica o della personalità.
  
Il decreto con il quale il Tribunale per i minorenni ha negato ad una minore infradiciottenne che convive more uxorio, con il consenso dei genitori,con un sogget- to maggiorenne, deve essere riformato qualora i nubendi abbiano generato un figlio, anche in relazione all’opinione sociale corrente nel luogo di residenza, sfavorevole nei riguardi dei figli naturali nati in assenza del vincolo coniugale, cosicché tale situazione è idonea a configurare i “gravi motivi” richiesti dall’art.84 Cod. civile.
 
L’art. 3 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo aperta alla firma nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata dallo Stato italiano con la L.20 aprile 2003 n°77), essendo detta norma vigente nell’ordinamento nazio- nale, impone al Giudice di acquisire – attraverso l’audizione (in via diretta, o dele- gata) dello stesso minore – il punto di vista di quest’ultimo sull’oggetto del proce- dimento, e della decisione che dovrà essere assunta dallo stesso Giudice.
 
La “capacità di discernimento” richiamata dall’art. 3 della Convenzione di Stra- sburgo deve ritenersi conseguita dal soggetto minorenne a decorrere dal raggiungi- mento della soglia di età fissata dalla legge per l’accesso al primo livello del ciclo scolastico (quello elementare), cosicché può essere considerata sussistente nel minore dal compimento del sesto anno di età.
 
La “capacità di discernimento” si accresce in misura esponenziale con la progressione dell’età anagrafica, cosicché essa deve ritenersi compiutamente rag- giunta, e consolidata – in coincidenza con la progressione della maturità (intellettiva, affettiva e psico-relazionale) – nella fase pre-adolescenziale, ed in quella dell’adole- scenza, raggiungendo quindi la massima espansione nella fascia di età dal dodi- cesimo anno al conseguimento della maggiore età.
 
L’art.84 C.c. deve essere interpretato, in aderenza all’art. 3 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo aperta alla firma nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, nel senso di tenere conto ai fini della decisione in ordine al rila- scio della autorizzazione a contrarre matrimonio nei riguardi dei soggetti infradiciot- tenni della volontà conforme del minore nubendo, in tutti i casi in cui questi non risulti affetto da patologie della sfera psichica, o da disturbi della personalità.
 
 
 
 
 
 
 
 
74/2004 R.G. Cam. Cons. minori                                            
CORTE D’APPELLO – CALTANISSETTA
SEZIONE PER I MINORENNI
 
LA CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA – SEZIONE PER I MINORENNI riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
              Dott. Alessandro DI BENEDETTO   – Presidente
                Dott. Sergio          DE NICOLA          – Consigliere rel.
                 Dott. Francesco   PROVENZANO    – Consigliere
                Dott.ssa Elia         NOBILE                – Comp. privato on.
                  Dott. Santo           MESSINA             – Comp. privato on.
 
ha pronunziato il seguente
DECRETO
 
nel procedimento iscritto al n°74/2004 del Registro Gen. degli affari civili minorili da trattarsi in Camera di consiglio sul reclamo proposto da:
 
C. A., di G e di G. L., nata a N. (prov. …) l’11/ 9/ 1988, res.nte in C. (prov. …..) nella via ……., rappresentata e difesa per procura speciale in calce all’atto di reclamo depositato dall’Avv. Filippo MAZZARA BOLOGNA del Foro di N., presso il cui studio in C. via Berlinguer n°45, è elettivamente domiciliata;
 
per conseguire la riforma del decreto camerale emesso dal Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA in data 19/11 – 1°/12/2004, con il quale è stata negata alla minore che l’aveva richiesta l’autorizzazione a contrarre matrimo- nio.
PREMESSO CHE
la minore C. A. ha presentato il 5/10/2004 al Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA istanza per conseguire l’autorizzazione a contrarre matrimonio con il Sig. C. I. G. (nato a C. il 22/10/1979, res.nte in C. nella via Amata n°1), che documentava allegando – in aggiunta ai documenti relativi al suo status personale, e familiare – una certificazione di idoneità “sotto il profilo psicofisico” a contrarre matrimonio (rilasciatale in data 27/ 9/2004 dall’Ufficio Sanitario istituito nel Comune di C. dall’Azienda U.S.L. n°4 di E.), e da un ulteriore certificato rilasciatole il 10/ 9/2004 da un medico convenzionato con la medesima Az. USL n°4, che attestava lo stato di gravidanza della medesima ricorrente, in atto alla stessa data).
      Nella fase istruttoria seguita al deposito della richiamata istanza, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale minorile procedeva (il giorno 2/ 11/2004) all’audizione della medesima minore, la quale riferiva che:
– da circa un anno prima dell’audizione si era sentimentalmente legata all’I., che peraltro frequentava da due anni;
– aveva quindi avviato una stabile convivenza con il suddetto compagno, già maggiorenne, trasferendosi a vivere presso la residenza dei genitori di questi, che ospitavano entrambi 
– nel corso della predetta relazione di convivenza (more uxorio), era rimasta incinta, ed era in stato di gravidanza (al sesto mese dall’inizio della gestazione) alla suddetta data;
– dal momento in cui si era ritrovata in stato di gravidanza, aveva interrotto la frequenza scolastica (era iscritta al Terzo anno del corso per il conseguimen- to del diploma in ragioneria);
– ella si era indotta ad avviare la gravidanza, in pieno accordo con l’I., in considerazione dell’intensità del vincolo sentimentale che li legava (“volevo stare con lui e formarmi una famiglia, consapevole del fatto di essere ancora molto giovane ma capace di gestire una futura famiglia”);
 – all’epoca dell’audizione ella aveva interrotto la frequenza scolastica (per asserite ragioni di salute che ne avevano determinato il ricovero in regime ospedaliero), cosicché aveva conseguito solo la licenza media inferiore;
– nell’immediato futuro ella intendeva primariamente regolarizzare il legame con il suddetto compagno suo convivente, contraendo matrimonio, allo scopo di consolidare la loro unione costituendo un proprio nucleo familiare (“I miei progetti per il futuro sono quelli di curare mio figlio, il mio futuro marito, avere una propria casa”);
 – l’I.aveva una stabile occupazione,che gli assicurava un reddito adeguato
            per garantire il mantenimento del futuro nucleo familiare.
I genitori della minore odierna reclamante, sentiti dallo stesso G.D. del Tribunale minorile, riferivano di essere informati della relazione di convivenza more uxorio avviata dalla loro figlia minorenne con il suddetto giovane, che essi conoscevano, e confermavano di non essersi opposti neppure all’inizio della relazione alla decisione assunta da A., avendoli anzi incoraggiati ad assumere tale decisione, sostenendoli sia economicamente che moralmente.
      Con il decreto reclamato, il Tribunale minorile ha negato l’autoriz- zazione richiesta nell’interesse della minore, rilevando l’insussistenza nella fattispecie considerata dei “gravi motivi” che l’art. 84 Cod. civile configura quale presupposto essenziale per autorizzare un soggetto minorenne a contrarre matrimonio, secondo la ratio della medesima norma, che individua una deroga “da ritenersi limitata a casi del tutto eccezionali”: ed ha, in particolare, precisato il Tribunale minorile nella parte motiva del decreto reclamato che “….neppure sotto il profilo della tutela degli interessi del nascituro, l’istanza appare fondata, non risultando elementi che dimostrino che le esigenze di crescita e di allevamento del neonato non possano essere adeguatamente affrontate dalla C. con il sostegno dei propri genitori e con l’ausilio del C. I., nonché dei genitori di lui”.
La decisione del Tribunale minorile è stata ritualmente impugnata dalla medesima minore, che ha dedotto l’erroneità delle valutazioni formulate dai primi Giudici a sostegno del diniego, ed ha chiesto alla Corte adita la riforma del decreto reclamato con il rilascio della autorizzazione negata dal Tribunale minorile.
Nell’odierna udienza camerale fissata davanti alla Sezione deliberante per l’esame del ricorso depositato, la reclamante è comparsa con il difensore designato, ed ha riferito che nel decorso mese di gennaio era diventata madre di un neonato di sesso maschile.
Il Collegio deliberante, assunte le conclusioni del difensore, assumeva riserva di decisione.
      Tutto quanto premesso, la Corte  
OSSERVA
Il reclamo proposto nell’interesse della minore C. A. appare fondato.
Rileva, primariamente la Corte che nella fattispecie considerata devono essere adeguatamente evidenziate alcune circostanze in fatto che, valutate unitariamente, inducono a ritenere sussistente la condizione richiesta dall’art. 84 Cod. civ. quale presupposto per il rilascio dell’autorizzazione richiesta dalla minore (e dagli esercenti la potestà genitoriale sulla medesima), e specificamente:
– l’età anagrafica della C., la quale all’epoca in cui ha depositato l’istanza per conseguire l’autorizzazione era entrata nel sedicesimo anno, e si avvia a compiere 17 anni (il prossimo 11/ 9/2005);
– le dichiarazioni rese dai genitori della minore nella richiamata audizione davanti al Giudice del Tribunale minorile delegato per l’istruttoria della proce- dura, avendo essi espresso un incondizionato favore per il rilascio della autoriz- zazione,e per la celebrazione del matrimonio fra A. ed il fidanzato: manifestan- dosi inoltre disponibili a sostenere affettivamente (ed economicamente, qualora fosse necessario), la figlia minore anche nel periodo successivo al matrimonio;
– l’inevitabile “condizionamento” ancora diffuso – quanto meno in alcune aree del territorio nazionale, fra le quali il Collegio deliberante ritiene di include- re la città di C. in cui i nubendi (e la famiglia di origine della C.) abitano, e proseguiranno a vivere secondo il richiamato “progetto” di vita – nei riguardi dei figli concepiti al di fuori dell’unione coniugale legalmente costituita (attraverso il matrimonio), pur a fronte della piena equiparazione sul piano della tutela che la vigente disciplina legale dei rapporti familiari assicura ai figli naturali (riconosciuti dai genitori biologici): pregiudizio che la Corte valuta possa quindi adeguatamente giustificare – e sostenere – la richiesta rivolta a conseguire l’autorizzazione in deroga al principio generale espresso dall’art.84 Cod. Civ. per contrarre il matrimonio;
– ed infine, la circostanza che la C. è prossima a compiere il diciassette- simo anno di età, e si trova quindi, a prescindere dalla sua (formale) colloca- zione nella categoria dei soggetti minorenni, in una condizione che induce a presumere un’evoluzione della sua personalità rispetto alla fascia adolescen- ziale, ed il conseguimento di un adeguato grado di maturità, peraltro espressa- mente riconosciuto dalla struttura sanitaria pubblica che le ha rilasciato la ri- chiamata certificazione di idoneità.
Inoltre, sotto il profilo (propriamente) psicologico – che pure doveva esse- re considerato nella fattispecie, e specificamente approfondito nella fase istrut- to ria del procedimento in primo grado, secondo la prospettiva da cui è scaturita la decisione negativa assunta dal Tribunale minorile (richiedendo espressa- mente la norma citata che si accerti la “maturità psico-fisica” del minore che intende conseguire l’autorizzazione a contrarre il matrimonio: art.84, secondo comma) – rileva la Corte che la regolarizzazione del legame ormai stabilmente assunto, e consolidato (in via di fatto) dalla nascita della piccola G., dalla relazione fra la C. ed il C. I., deve essere intesa più che nella dimensione di un “atto riparativo”, nell’assunzione in carico da parte della minore della nuova responsabilità che deriva dal (l’anch’esso nuovo) ruolo di madre.
La ricerca della gravidanza, quale espressione della propria capacità generativa, può essere sostenuta – come la Corte valuta di desumere dalle dichiarazioni rese dalla minore (e dai genitori) nella fase istruttoria nel primo grado – dalla consapevolezza interiore maturata dalla minore, che nella fattispecie non risulta contraddetta da alcuna difforme risultanza, di essere comunque in grado di sostenere (e gestire) autonomamente, in modo non velleitario, compiti e funzioni materne, oltre che coniugali.
Trattasi, dunque, di una consapevolezza non astratta, ne’semplicemente presunta, bensì responsabilmente ancorata alla capacità di ricercare (e di usufruire adeguatamente) dei sostegni reperibili nella “rete familiare”, che possono idoneamente supportare la C. nella gestione delle nuove competenze: dovendosi ulteriormente considerare che i rapporti (reciprocamente) instaurati dai nubendi con le rispettive famiglie d’origine, assicurano in ogni caso al figlio neonato il necessario sostegno alle cure di maternage.
Lo stesso favore manifestato dai genitori della C. per favorire la regolariz- zazione dell’unione con il C. I., sottintende un (implicito) riconoscimento della capacità della figlia di svolgere adeguatamente i compiti che derivano dalle nuove responsabilità, genitoriale e di coppia.
Nella fattispecie considerata, infine, Il matrimonio agirebbe di fatto nella direzione di una “normalizzazione” – piuttosto che di una (mera) “regolariz- zazione” formale – del rapporto di coppia, favorendo così quel clima di intimità, e di condivisione, che costituisce la premessa affettiva (ed emotiva) indispensa- bile per garantire la crescita di un bambino all’interno di una realtà familiare vissuta non in una dimensione di precarietà, quanto di certezza e stabilità.
Considera, quindi, conclusivamente la Corte che nella fattispecie conside- rata l’idoneità della C. per contrarre anticipatamente il vincolo coniugale, sia dal punto di vista fisico che della maturità, può ritenersi compiutamente accertata, sussistendo inoltre una complessiva situazione personale (e familiare) che configura il “grave motivo” idoneo a giustificare nella fattispecie il rilascio della autorizzazione a contrarre matrimonio con il C. I..
Si deve pure adeguatamente valutare il rilievo che nella fattispecie considerata assume la regolarizzazione dell’unione di fatto costituita dalla minore odierna reclamante con il suddetto giovane padre del neonato, per l’accresciuta considerazione che le deriverà sul piano sociale nel contesto ambientale in cui i nubendi (ed il figlio neonato) vivono, sempre in funzione della diversa “considerazione sociale” che negli ambienti territoriali ristretti (o culturalmente non evoluti) viene normalmente assegnata alla condizione della madre nubile che si determini a contrarre matrimonio – come si verifica all’epoca attuale per la reclamante, divenuta madre nelle more della definizione della presente procedura – successivamente alla nascita del figlio.
      Rileva inoltre la Corte deliberante – ribadendo l’orientamento interpre- tativo (costantemente) espresso nella subiecta materia (cfr. da ultimo, il decreto camerale 26 gennaio 2005 assunto decidendo il reclamo proposto da L.F.) –che, “……l’esegesi restrittiva dell’art.84 Cod. civ. assunta dal Tribunale minorile a fondamento della decisione di rigetto dell’autorizzazione, deve essere rivalutata anche alla luce dei principi formulati nella Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio di Europa nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con la L. 20 marzo 2003 n.77 (entrata in vigore il 1° novembre 2003 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica), con particolare riguardo a quello enunciato dall’art. 3 (significativamente intitolato, “Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti”: “Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: a) ricevere ogni informazione pertinente; b) essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione”)”.
Valuta quindi la Corte deliberante che la norma richiamata – costituendo (in dipendenza della ratifica della Convenzione operata dalla citata L.77/2003) norma vigente dell’ordinamento nazionale, conformemente al principio (di rilievo costituzionale) enunciato nell’art.10 della Carta fondamentale (“L’ordina- mento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”: art.10 primo comma Cost.) – configura in capo al Giudice un generalizzato dovere di acquisire, attraverso l’audizione (in via diret- ta, o delegata) dello stesso minore, il punto di vista di quest’ultimo sull’oggetto del procedimento, e della decisione che dovrà essere assunta dallo stesso Giudice: opinione che deve essere quindi (necessariamente) considerata, e valutata, nell’ambito del conseguente processo decisionale.
Si ritiene, dunque, che l’art. 3 della richiamata Convenzione recepita nell’ordinamento nazionale, ha inteso valorizzare al massimo grado l’opinione del minore, cosicché se tale opinione deve essere in ogni caso acquisita dal Giudice a prescindere dall’età del minore – subordinatamente all’accertamento da parte dello stesso Giudice che il minore interessato alla definizione del singolo procedimento ha (quanto meno) conseguito una “capacità di discerni- mento” che gli consenta di intendere il significato (e la rilevanza) della decisio- ne che il Giudice dovrà assumere nei suoi riguardi, per la sua esistenza futura – evidentemente il punto di vista espresso dal minore deve essere adeguata- mente considerato dal Giudice ai fini della decisione che dovrà assumere nei riguardi (e nell’interesse) dello stesso minore.
Dovendosi ulteriormente considerare che la “capacità di discernimento” si
ritiene sia conseguita dal soggetto minorenne a decorrere dal raggiungimento della soglia di età fissata dalla legge per l’accesso al primo livello del ciclo sco- lastico (quello elementare), cosicché può essere considerata sussistente nel minore dal compimento del sesto anno di età).
E’, peraltro, evidente che la “capacità di discernimento” si accresce in misura esponenziale con la progressione dell’età anagrafica, cosicché essa deve ritenersi compiutamente raggiunta, e consolidata – in coincidenza con la progressione della maturità (intellettiva, affettiva e psico-relazionale) – nella fase pre-adolescenziale, ed in quella dell’adolescenza, raggiungendo quindi la massima espansione nella fascia di età dal dodicesimo anno al conseguimento della maggiore età: soglia che la legge nazionale italiana aveva peraltro individuato già da epoca anteriore alla ratifica della Convenzione in esame, quale limite il cui superamento determinava in capo al Giudice l’obbligo di procedere alla audizione del minore interessato dalla definizione del procedi- mento di adottabilità: cfr., l’art.10 della L. 4 maggio 1983 n°184,modificato dalla L. 28 marzo 2001 n°149 (art.10), riferentesi ai procedimenti giudiziari avviati per l’accertamento dello stato di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità del minore (“… Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento”: comma quinto della norma richiamata).
Considera dunque la Corte deliberante che la volontà del minore interes- sato alla definizione del procedimento giudiziario che lo riguarda, deve essere valorizzata al massimo grado quando sia espressa – come si verifica nella fattispecie – da un soggetto prossimo a conseguire la maggiore età.
Pertanto, maggiormente si deve dunque valorizzare tale volontà nel caso che si considera, non essendo in ogni caso emersi – all’esito dell’indagine svolta dai primi Giudici – elementi dai quali si debba desumere che la Camma- rata manifesti disturbi di personalità o anomalie del carattere, ovvero sia affetta da patologie della sfera neuro-psichica, idonee ad escludere (o ridurre in forma significativa) le sue capacità, intellettiva e volitiva.
Valuta, quindi, il Collegio deliberante che l’esegesi dell’art. 84 Cod. civ. compatibile con la finalità di valorizzare – secondo la ratio della Convenzione citata – la volontà del minore nubendo,impone al Giudice di interpretare restritti- va mente la nozione di “gravi motivi” individuata dalla norma citata, nel senso che l’autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età deve essere negata nei soli casi in cui si accerti (in concre- to) che il minore ha subito – in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia porta- tore, o di fattori esterni – un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da fare ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l’autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dal minore nubendo sia stata viziata, e quindi non possa essere valorizzata dal Giudice per decidere in senso conforme alla richiesta avanzata dallo stesso nubendo, secondo l’interpretazione adeguatrice della portata applicativa del citato art.84 C.c. che questa Corte desume attraverso la richiamata esegesi della Conven- zione di Strasburgo.
Per le richiamate considerazioni, valuta dunque la Corte che C.A. può essere autorizzata a contrarre matrimonio prima del conseguimento della maggiore età con C. I. G.
Il decreto camerale 19/11/2004 emesso dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta deve essere quindi corrispondentemente riformato.
P. Q. M.
– sentito l’Ufficio del Procuratore Generale;
– visti gli artt. 739 ss C.p.c. – 84 Codice civile;
AUTORIZZA
la minore C. A., nata a N. (prov…..) l’11/ 9/1988, a contrarre matrimonio con il Signor C. I. G., nato a C. il 22/10/1979, e per l’effetto, in accoglimento del reclamo proposto, riforma il decreto camerale emesso dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta in data 19/11/2004.
 
MANDA al Cancelliere per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito.
 
Così deciso nella Camera di Consiglio in CALTANISSETTA, il 23 febbraio 2005.
 
Il Consigliere estensore
IL PRESIDENTE

sentenza

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