Corte d’appello di Caltanissetta – Sezione per i minoren- ni – dec. 30/ 3/ 2005.

sentenza 12/04/07
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Tribunale per i minorenni – Minori di nascita e cittadinanza stranie- ra (nella fattispecie, figli di genitori cittadini della Repubblica popolare cinese) – Autorizzazione richiesta dai genitori per la permanenza temporanea nel territorio dello Stato italiano (art.31 del Testo Unico delle leggi sull’immigrazione n°286/ 1998) – esegesi costituzionalmente orien- tata della norma (artt, 2, 10, 29, 31, 32 Cost.) – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 8) – Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, approvata dal Consiglio d’Europa nella città di Nizza nei giorni 7, 8 e 9 dicembre 2000 (c.d. “Carta di Nizza”, art.24) – Direttiva emessa dall’Unione Europea in data 29 luglio 2003 – Convenzione sui diritti del fanciullo aperta alla firma nella città di New York il 20 novembre 1989 (ratificata dallo Stato italiano con L. 27/ 5/1991 n.176: artt. 2, 3, 9, 10, 24) – Diritto dei minori all’unità del nucleo familiare e al ricongiungimento familiare – Obbligo per le Autorità amministrative e gli Organi giudiziari degli Stati che hanno sottoscritto (e ratificato) la Convenzione di N.York sui diritti del fanciullo e la Carta europea dei diritti fondamentali di perseguire con i provvedimenti di rispettiva competenza il migliore risultato possibile per l’attuazione dell’interesse dei minori che ne sono i beneficiari, o nei cui riguardi le medesime determinazioni (e decisioni) sono destinate ad esplicare i loro effetti – lnteresse dei minori di qualunque origine etnica o appartenenza statuale alla libertà di stabilimento, e di spostamento,fra i diversi Stati – Esigenza di salvaguardare gli interessi della sicurezza, dell’ “ordine pubblico”, della “salute pubblica”, della “moralità pubblica”, dei “diritti” e delle “libertà” dei propri cittadini – Ammissibilità – Autorizza- zione alla permanenza temporanea dei genitori – Esegesi costituzional- mente orientata dell’art. 31 Testo unico sull’immigrazione – Ammissibi- lità anche nei casi in cui i minori siano nati e risiedano stabilmente in Italia – Rimpatrio forzato dei minori con i genitori nella Repubblica popo- lare cinese – Concreto rischio di pregiudizio per le prevedibili precarie condizioni economiche ed il mancato rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali da parte delle Autorità del medesimo Stato straniero (in particolare, per le esecuzioni capitali anche di soggetti minorenni).
 
 L’autorizzazione alla permanenza temporanea nel territorio dello Stato italiano dei genitori di minori di nascita e cittadinanza straniera prevista dall’art.31 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: nella fattispecie, figli di genitori cittadini della Repubblica popolare cinese), può essere rilasciata dal Tribunale per i minorenni anche in altri casi oltre quelli espressamente previsti dalla norma considerata, secondo un’esegesi della norma conforme ai principi enunciati dagli artt. 2, 10, 29, 31, 32 Cost.), e dalle Convenzioni internazionali (in particolare, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: art. 8; la Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, approvata dal Consiglio d’Europa nella città di Nizza nei giorni 7, 8 e 9 dicembre 2000: c.d. “Carta di Nizza”, art.24; la Direttiva emessa dall’Unione Europea in data 29 luglio 2003; la Convenzione sui diritti del fanciullo aperta alla firma nella città di New York il 20 novembre 1989 (ratificata dallo Stato italiano con L. 27/ 5/1991 n.176: artt. 2, 3, 9, 10, 24).
 
Nella decisione relativa al rilascio della autorizzazione prevista dall’art.31 del Testo Unico sull’immigrazione, il Tribunale per i minorenni deve assicurare che siano salvaguardati il diritto dei minori all’unità del nucleo familiare e al ricongiun- gimento familiare, dovendo conformarsi le Autorità amministrative e gli Organi giudiziari degli Stati che hanno sottoscritto (e ratificato) la Convenzione di N.York sui diritti del fanciullo e la Carta europea dei diritti fondamentali alla fondamentale esigenza di perseguire con i provvedimenti di rispettiva competenza il migliore risultato possibile per l’attuazione dell’interesse dei minori che ne sono i beneficiari, o nei cui riguardi le medesime determinazioni (e decisioni) sono destinate ad esplicare i loro effetti: e deve inoltre garantire l’interesse dei minori di qualunque origine etnica o appartenenza statuale alla libertà di stabilimento, e di spostamento, fra i diversi Stati, che può essere limitata unicamente per salvaguardare gli interessi della sicurezza, dell’ “ordine pubblico”, della “salute pubblica”, della “moralità pubblica”, dei “diritti” e delle “libertà” dei propri cittadini.
 
L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 31 Testo unico sull’im- migrazione richiede che l’autorizzazione alla permanenza temporanea dei genitori di minori stranieri sia rilasciata dal Tribunale per i minorenni anche quando i minori sono nati, e risiedono stabilmente, in Italia.
 
Il rimpatrio forzato dei minori con i genitori nella Repubblica popolare cinese. li esporrebbe al concreto rischio di pregiudizio per le prevedibili precarie condizioni economiche, ed il mancato rispetto delle libertà e dei diritti umani fondamentali da parte delle Autorità del medesimo Stato straniero (in particolare, per l’elevatissimo numero di esecuzioni di soggetti – anche minorenni – condannati alla pena di morte ed il concorrente “traffico”, controllato, o quanto meno tollerato dalle medesime Autorità locali, degli organi dei condannati messi a morte che vengono destinati alla vendita in favore di soggetti malati che necessitano di trapianti di organo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N°22/2004 Cam. Cons. min
CORTE D’APPELLO – CALTANISSETTA
SEZIONE PER I MINORENNI
LA CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA – SEZIONE PER I MINORENNI, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
 
Dott. Alessandro DI BENEDETTO   – Presidente
                Dott. Sergio          DE NICOLA          -Consigliere rel. est.
                Dott. Francesco   PROVENZANO    – Consigliere
                Dott. M. Vittoria    ZITO                     – Comp. privato on.
                Dott. Michele        COSTA                 – Comp. privato on.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n°22 del registro degli affari civili da trattarsi in Camera di consiglio dell’ anno 2004 sul reclamo avverso il decreto camerale deliberato il 27/ 2/ 2004 dal Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, iscritto nell’interesse dei minori Z. *** (nato a FIRENZE il 24.10.2001) – Z. *** (nato a C. il 19. 5.2003),proposto da:
 
– Z. ***,nato nella città di ZHEJIANG (Repubblica Popolare Cinese);
 
– Z. ***, nata nella città di ZHEJIANG (Repubblica Popolare Cinese);
 
entrambi elettivamente domiciliati in SAN CATALDO nel Corso Sicilia n°118, presso lo studio dell’Avv. Daniela MAIRA (dom.ta per il presente procedimento in C. , Viale Sicilia n°55/d), che li rappresenta e difende per procura speciale resa a margine dell’originale del reclamo depositato;
 reclamanti
                  
per conseguire la riforma del suddetto decreto camerale, ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione a soggiornare nel territorio dello Stato italiano “per un periodo temporale non inferiore ad un anno”.
                 
All’udienza camerale del 30/ 3/2005, le parti hanno concluso.:
l’Ufficio del Procuratore Generale (intervenuto per legge): ha formulato – con nota scritta depositata in Cancelleria – parere favorevole all’accoglimento del ricorso;
il difensore dei reclamanti: insiste per l’accoglimento del reclamo ed il rilascio della richiesta autorizzazione.
 
PREMESSO CHE
 
Con reclamo depositato nella Cancelleria della Sezione deliberante in data 18 marzo 2004, i Signori Z *** e Z. *** – cittadini della Repubblica Popolare Cinese, temporaneamente domiciliati in Italia (nella città di C. ), agendo in qualità di genitori dei minori Z. *** (nato a **), e Z. *** (nato a C. **), hanno impugnato il decreto camerale deliberato dal Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA in data 24/ 2/2004, depositato il successivo 27/ 2/2004, notificato il 9/ 3/2004 nel domicilio eletto presso il difensore,con il quale gli è stata negata l’autorizza- zione alla permanenza nel territorio dello Stato italiano, che i sunnominati citta- dini stranieri avevano richiesto allo stesso Tribunale minorile, secondo la previsione dell’art.31, terzo comma, D. Lgs. 25 luglio 1998 n°286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
In particolare, i primi Giudici, pur rilevando che “…risulta in atti come il padre dei minori abbia già reperito attività lavorativa ed abbia stipulato un regolare contratto di locazione, avendo così raggiunto una certa stabilità di vita sul territorio italiano”, hanno negato l’autorizzazione per la ragione che “…tali circostanze si riferiscono alla persona dei genitori e non integrano perciò i presupposti di ingresso di cui alla norma richiamata, presupposti che risultano rappresentati da gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico dei minori, dell’età e delle condizioni di salute dei minori stessi”;
ed hanno escluso che assumesse rilievo ai sensi della richiamata disci- plina il riferimento – espressamente formulato nel ricorso presentato dai mede- simi Sigg. Z. – Z. al Tribunale minorile – “alla tenera età dei bambini, già residenti in Italia ed al trauma che essi soffrirebbero se rimpatriati”, dovendosi invece considerare “…che proprio la tenera età dei bambini, non ha consentito ai bambini di radicarsi sul territorio italiano, ed inoltre di interiorizzare usi e tradizioni di questo Stato”: né l’ulteriore circostanza, parimenti richiamata nel ricorso per conseguire l’autorizzazione ex art.31 cit., secondo la quale “l’even- tuale rimpatrio dovrebbe essere evitato per il peso economico che le originarie famiglie verrebbero a soffrire”, trattandosi di “…circostanza non valutabile ai fini della norma richiamata perché non rientrante fra quelle tassativamente previste dal legislatore”.
Hanno quindi rilevato i reclamanti che l’impugnato decreto determina un rilevante pregiudizio per i suddetti loro figli minori, essendo entrambi i bambini “nati e cresciuti in territorio italiano”, e per avere il Tribunale minorile totalmente trascurato di considerare “il dato fattuale che il radicamento degli stessi sul suolo italiano non può certo dirsi acquisito dal trascorrere di un periodo tem- porale, tra l’altro, non predeterminato dalla normativa invocata”, laddove nella fase istruttoria in primo grado essi avevano puntualmente dimostrato “….l’esse- re i minori nati e cresciuti unicamente in Italia, con radicamento alla propria abitazione familiare in C. , dove hanno trascorso la loro vita, acqui- sendo le abitudini legate anche all’attività lavorativa dei propri genitori, alla frequentazione della cerchia di persone presenti in questo luogo”.
I Sigg. Z. -Z. hanno poi censurato il decreto 24/ 2/ 2004 del Tribunale minorile, sull’ulteriore rilievo – in punto di diritto – che tale provvedimento pre- giudica inoltre “…il diritto dei minori a non essere espulsi dal territorio nazionale per il divieto posto dall’art.19, comma secondo, lett. a) del citato T.U., a seguito della possibile espulsione dei genitori in possesso di permesso di soggiorno scaduto e non tempestivamente rinnovato, nella salvaguardia del preminente diritto all’unità familiare che informa l’intero Titolo IV° del T.U. …… stante che in assenza della chiesta autorizzazione a rimanere in territorio italiano dei rispettivi genitori in funzione di assistenza a figli minori, gli stessi minori sarebbero costretti a seguire i primi nel rimpatrio paventato, costituendo un pregiudizio grave ed imminente una partenza immediata, ……, a seguito del preannunciato provvedimento di espatrio da parte della Questura di C. ”.
Il diniego dell’autorizzazione alla (prosecuzione della) permanenza in Italia dei reclamanti – e dei suddetti loro figli minori – induce quindi la lesione del “…superiore diritto all’unità familiare in territorio italiano.. legislativamente riconosciuto dall’art.28 del T.U., la cui multipla titolarità viene penalizzata dalla lettura strettamente letterale data dal provvedimento giudiziale in questa sede reclamato, poiché tutti i membri della famiglia ne sono partecipi, ed in misura maggiore se valutato dal punto di vista dell’interesse dei minori, anche alla luce…. dell’art.31 T.U., terzo comma”.
Ancora, si deve considerare che l’espulsione dei Sigg. Z. -Z. dal territorio dello Stato italiano conseguente al diniego della richiesta autorizzazione, costringendoli ad abbandonare l’attuale domicilio del nucleo familiare (nella città di C. , dove i reclamanti vivono, e lavorano), indurrà prevedibilmente “un trauma non altrimenti evitabile” nei riguardi dei loro figli minori, “….influendo negativamente, vuoi il rimpatrio dei soli genitori vuoi il rimpatrio dell’intero nucleo familiare, sullo sviluppo degli stessi ormai avvezzi al tenore di vita locale (il primogenito già da due anni e la figlia piccola sin dalla nascita) e bisognosi ancora delle forme di assistenza sanitaria durante i primi anni di vita, quali le vaccinazioni obbligatorie”.
In ogni caso, si deve pure valutare che l’autorizzazione negata dai primi Giudici è finalizzata alla definizione della pratica amministrativa per il “ricon- giungimento familiare” della madre dei minori, secondo la disciplina dell’art. 29 dello stesso T.U. sull’immigrazione, ed il rinnovo del permesso di soggiorno del padre, “…ricorrendone nel caso di specie tutti i presupposti di legge ed essendo mutati in senso a loro favorevole le condizioni poste a base di tali istanze, inoltrate presso l’ufficio immigrazione della Questura di C. a mezzo raccomandata<A/R …del 10/03/2004”.
Inoltre, i “gravi motivi” richiesti dal citato art. 31 T.U., ben possono essere individuati nella esigenza “…di non privare traumaticamente i fanciulli della fruizione dei diritti fondamentali predetti, no certo in via prevalente, ma in via cumulativa, a situazioni di emergenza o di oggettivo pericolo, quali il rimpatrio subitaneo”.
L’autorizzazione negata dal Tribunale minorile nisseno era già stata con- cessa agli odierni reclamanti dal T.M. di FIRENZE, con deliberazione assunta quando i Sigg. Z. -Z. avevano un solo figlio(il piccolo Wueping), per la durata di un anno rivelatasi peraltro “…..insufficiente a permettere agli stessi di regolarizzare la loro posizione in Italia a causa della transeunte situazione economica, alla luce anche della grave piaga della disoccupazione che affligge tutta l’Italia”: situazione, questa, che i reclamanti hanno potuto risolvere positi- vamente radicando il nucleo familiare nella città di C. , nella quale essi hanno reperito un’occupazione lavorativa, ed i loro figli minori “…ricevono le cure morali e materiali più adeguate, da parte di genitori in possesso di regolare lavoro e favorevoli disponibilità economiche, per garantire loro un futuro certamente migliore di quello fatto di povertà e stenti lasciatosi in Cina (a cui doversi abituare ex novo, …, oltre che sconvolgere l’armoniosa crescita dei minori, ne mette altresì a repentaglio la vita, votandoli inesorabilmente ad una esistenza di povertà e di stenti”.
La difesa dei reclamanti ha poi richiamato, a sostegno della fondatezza della proposta impugnazione, la Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori aperta alla firma nella città dell’Aja il 5 ottobre 1961, ratificata dallo Stato italiano con L. 24 ottobre 1980, n.742, che individua una posizione giuridica tutelata in relazione alla residenza abituale dei minori, “la quale ..comporta che la presenza del minore in un determinato luogo che si protragga per un certo lasso di tempo, costituendovi il centro della propria vita, dei propri interessi, tale da creare, .., legami idonei ad integrarlo in un dato contesto sociale, va ampiamente tutelata quale primario ed imprescindibile diritto alla dimora abituale del fanciullo e ad una sua armoniosa crescita, nell’ambito di un più ampio progetto di stabilità residenziale”.
Peraltro, il richiamato art. 31 T.U. sull’immigrazione – che i primi Giudici hanno (restrittivamente) interpretato sulla base della mera formulazione lettera- le della norma – può essere invece applicato consentendo al Tribunale minorile di autorizzare la permanenza in Italia dei genitori cittadini stranieri che non siano titolari di un regolare permesso di soggiorno “anche in deroga alle altre disposizioni della legge, …., tenuto conto delle esigenze dei minori, in funzione di assistenza ai figli medesimi, per un periodo di tempo determinato, necessario al perfezionamento della procedura di ricongiungimento familiare”: e in ogni ca-
so, tale norma deve essere interpretata estensivamente anche in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, aperta alla firma degli Stati aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con L.27 maggio 1991 n.176), “..che garantisce la vigilanza degli stati con- traenti ^affinchè il fanciullo non sia separato dai suoi genitori”.
Sulla base delle richiamate deduzioni, i Sigg. Z -Z. hanno quindi chiesto alla Corte adita di riformare il decreto reclamato, dichiarandone l’illegittimità, rilasciando conseguentemente ai reclamanti l’autorizzazione negata dal Tribu- nale minorile.
Nella fase istruttoria del procedimento, questa Sezione specializzata – ritenutolo necessario per la decisione sul reclamo depositato – con ordinanza deliberata il 30/ 6/2004, acquisiva:
a) una relazione informativa predisposta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di C. (prot. Cat. A12/ 2004 imm., in data 23/11/2004), alla quale l’Autorità di polizia allegava la sottoelencata documentazione:
a.1) decreto camerale deliberato dal Tribunale per i minorenni di FIRENZE in data 5/ 3/2002, che autorizzava i reclamanti a trattenersi nel territorio dello Stato italiano (ai sensi dell’art.31 D. Lg.vo 286/1998 cit.), per la durata di un anno;
a.2) copia del “permesso di soggiorno” rilasciato dalla Questura di FIREN- ZE al Sig. Z *** in data 2/5/2002 (con scadenza al 5/ 3/2003), recante l’annotazione “motivi di salute” quale “motivo del soggiorno”, e la dicitura “CON DIVIETO ASSOLUTO DI ESERCITARE ATTIVITÀ LAVORATIVA”;
a.3) copia del decreto camerale deliberato il 2/ 8/2002 dal Giudice mono- cratico (onorario) del Tribunale per i minorenni di FIRENZE, all’uopo designa- to dal Presidente dello stesso Tribunale, con il quale veniva accolto il ricorso (recte, l’istanza) a suo tempo inoltrata allo stesso T.M. dagli odierni reclamanti per conseguire il riconoscimento del loro diritto ad ottenere il permesso di soggiorno “per motivi familiari” disciplinato dagli artt.30 e 31 (comma terzo) del richiamato D. Lg.vo 286/1998;
a.4) copia di altro “permesso di soggiorno” rilasciato dalla Questura di FIRENZE al Sig. Z. *** in data 7/10/2002 (costituente rinnovo del permes- so di soggiorno in data 9/ 9/2002, con scadenza al 5/3/2003), recante l’anno- tazione “motivi familiari” quale “motivo del soggiorno”,e l’indicazione quale persona a carico convivente del suddetto figlio minore ***;
a.5) copia del “permesso di soggiorno” rilasciato dalla Questura di FIRENZE in data 25/9/2002 (con scadenza al 5/ 3/2003), alla Sig.ra Z. ***, indicata come “nubile” (costituente rinnovo del permesso di sog- giorno in data 9/ 9/2002, con scadenza al 5/ 3/2003), recante l’annotazione “motivi di salute” quale “motivo del soggiorno”, l’indicazione quale persona a carico convivente dello stesso figlio minore ***, e la dicitura “TITOLO NON SUSCETTIBILE DI RINNOVO ALLA SCADENZA”;
a.6) copia della nota informativa in data 1°/4/2003 dell’Ufficio Immigra- zione presso la Questura di FIRENZE;
a.7) copia del precedente decreto 11/11/2003 emesso dal T.M. di CALTANISSETTA.
Nella successiva udienza camerale del 24/11/2004, il procuratore costi- tuito per i reclamanti, ha prodotto in giudizio la sottoelencata documentazione:
b) referto di esame ecografico eseguito sulla Sig.ra Z. *** in data 15/ 7/2004 presso l’Unità Operativa di Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera pubblica “S.E.” nella città di C. , contenente referto di stato di gravidanza in atto, alla 19.ma settimana dall’inizio della gestazione;
c) copia del decreto camerale sub a.3).
La Sezione deliberante, ritenutane parimenti la necessità per la decisio- ne, nella stessa udienza camerale disponeva richiedersi un’ulteriore informa- tiva all’Ufficio Immigrazione della Questura di C. ed all’Ufficio di Solidarietà sociale del Comune di C. , diretta a verificare:
1°) quale sia l’attuale composizione del nucleo familiare in atto costituito dai reclamanti, verificando in particolare se la documentata gravidanza della Sig.ra Z. *** sia stata portata a termine, e se nell’ipotesi affermativa il nuovo nato sia stato regolarmente denunciato, e sia stato iscritto nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di C.;
2°) quale sia la condizione socio-economica ed abitativa dello stesso nu- cleo;
3°) se i reclamanti abbiano reperito un’attività lavorativa, e se sia ancora in essere il rapporto lavorativo denunciato dal Sig. H. Yongpiao (titolare del- l’omonima ditta individuale, …….in C.) in favore del medesimo Z. odierno re- clamante;
4°) in caso di esito affermativo dell’accertamento sub 3), una verifica sui redditi mensilmente percepiti dai reclamanti;
5°) se i figli minori dei Sigg. Z. – Z. frequentino strutture ludiche (pubbli- che o private), ovvero usufruiscano di interventi di supporto psicoeducativo, o di mero accudimento, erogati dall’Ufficio di Servizio sociale del Comune di C. o da altri enti, anche privati;
6°) se sia rilevabile un radicamento nel contesto territoriale, e sociale, della città di C. .
Rinviata quindi la trattazione del procedimento all’udienza camerale del 26 gennaio 2005 per l’acquisizione delle richiamate informazioni, il Servizio territoriale – con relazione in data 13 gennaio 2005, riferiva alla Sezione deli- berante che:
-il nucleo familiare dei reclamanti è composto dai medesimi Sigg. Z. *** e Z. ***, e dai figli minorenni *** (nato nella città di F. il 24/10/2001), *** (n. nella città di C. il 19/5/ 2003), e la neonata Sen Jing (n. i n C. il 15/11/2004).
– la coppia genitoriale ha contratto matrimonio nella Repubblica Popolare cinese (peraltro, tale circostanza non è stata documentata dai reclamanti, né pare sia documentabile “in quanto a dire del Sig. Z. nel suo paese d’origine non è necessario produrre alcuna attestazione dell’avvenuto matrimonio”;
– i Sigg. Z. – Z. si trovano in Italia dall’anno 2002, e risiedono nella città di C. dai primi mesi dell’anno 2003, e non hanno ancora appreso l’uso corrente della nostra lingua;
– la madre dei minori in atto risulta sfornita del permesso di soggiorno in Italia (essendole scaduto il precedente titolo il 5/ 3/2003), e per tale ragione non è stata iscritta nei Registri anagrafici del Comune di C.: è attualmente priva di un’occupazione lavorativa extradomestica, e si occupa quindi in via esclusiva “della cura della famiglia e della casa”;
– il nucleo familiare abita in un alloggio situato nel centro storico di C. costituito da tre vani distribuiti su tre livelli dello stabile in cui è ubicato, acquisito in locazione (per un canone mensile di €130,00 mensile): pur essendo in precarie condizioni di manutenzione, risulta “ordinato e pulito”;
– il padre dei minori è iscritto, e regolarmente denunciato, quale dipen- dente della Ditta “H. Yongpiao” situata nella stessa città di C. , che gli eroga una retribuzione mensile di €500,00 (come risulta documentato dai prospetti-paga che il Servizio delegato ha trasmesso alla Sezione deliberante in allegato alla richiamata relazione informativa);
– il maggiore dei tre figli dei reclamanti (***) non risulta in atto frequenti alcuna struttura ludica, ma i Sigg. Z. – Z. , hanno aderito alla proposta formulata dallo stesso Servizio territoriale (che li ha puntualmente informati in ordine a tale opportunità), ed hanno perfezionato l’iscrizione del bambino alla Scuola materna comunale “Vittorio Veneto” (che ha iniziato a frequentare dall’11 gennaio 2005).
– la seconda figlia (Sen Yu, che si avvia a compiere due anni), è accudita direttamente dalla madre nell’abitazione familiare;
– l’ultima nata del nucleo (Sen Jing) è risultata affetta alla nascita da varie patologie, in conseguenza delle quali è stata ricoverata già nei primi giorni di vita nella Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale del Reparto Materno-infantile del Policlinico nella città di P., struttura presso la quale, per quanto è parimenti riferito nella citata nota informativa del Servizio territoriale, doveva essere sottoposta ad intervento chirurgico (condizione,questa, parimenti riscontrata dal Servizio territoriale delegato acquisendo la relativa certificazione medica): in ogni caso, i Sigg. Z. -Z. “si recano molto spesso a trovare la bimba e rispondono sollecitamente ad ogni richiesta del personale”.
All’esito delle verifiche socio-ambientali effettuate, il Servizio delegato dalla Corte ha quindi espresso la valutazione secondo la quale, “…malgrado le evidenti difficoltà linguistiche della coppia, sembra che la stessa sia particolar- mente disponibile a cogliere i suggerimenti dati loro dalle istituzioni, per cui non è da escludersi un radicamento del nucleo sul territorio nisseno”.
Rinviata quindi ulteriormente la definizione del procedimento all’udienza camerale del 23/3/2005, per l’impedimento a comparire (originato dalle avver- se condizioni climatiche che il giorno 26/1/2005 hanno semi-paralizzato la città di C.) del difensore designato dai reclamanti, questi ha sollecitato la decisione sul reclamo depositato, riferendo che i Sigg. Z. -Z. hanno dovuto anticipare le spese derivate dal ricovero ospedaliero dell’ultima nata, dato che essi non possono beneficiare attualmente dell’erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie di base, non risultando (ancora) regolare la loro presenza in Italia.
Tutto quanto premesso, la Corte
 
OSSERVA
Il reclamo è fondato.
Non si può condividere – ad avviso di questa Sezione specializzata – l’orientamento restrittivo che il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta ha assunto quale fondamento del diniego di rilascio della autorizzazione alla permanenza (temporanea) nel territorio dello Stato italiano, che i Sigg. Z. *** e Z. Ling Hang hanno richiesto secondo la previsione dell’art.31 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: c.d. “Legge TURCO-NAPOLITANO).
Premesso infatti che secondo l’ormai consolidato – ed univoco – insegna- mento del Giudice delle leggi, l’interprete del quadro normativo che assume rilievo per la decisione della singola fattispecie concreta deve (preliminar- mente) considerare la “possibilità di dare alla disposizione” (da applicare per la decisione del caso esaminato) “una interpretazione conforme alle norme costituzionali” che individuano – fra quelle considerate nel caso esaminato – posizioni specificamente tutelate dalla Carta costituzionale (cfr., da ultimo, CORTE COST., ordinanza n°8/2005, assunta in decisione l’ 11/ 1/2005, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, del 19/1/2005, sulla relativa eccezione e contestuale istanza di rimessione proposta da G. V., recepita dal Tribunale di CATANZARO con ordinanza in data 25/ 7/2003 (iscritta al n°1062 del registro ordinanze dell’anno 2003).
Nel caso che interessa la presente decisione, il Tribunale minorile non ha valutato se l’interpretazione restrittiva – seppure fondata sull’esegesi (stretta- mente) letterale – del richiamato art.31 del T.U. 286/1998(intitolato “Disposi- zioni a favore dei minori: …. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione è revocata quando vengono a mancare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la perma- nenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diploma- tica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza”: terzo comma della disposizione), fosse compatibile con le norme della Carta fondamentale che individuano i soggetti minorenni quali destinatari di una particolare “protezione costituzionale”, e per l’effetto titolari di correlativi diritti (costituzionalmente tutelati).
Assumono quindi rilievo – ad avviso della Sezione deliberante – per la decisione sul reclamo proposto dai Sigg. Z. –Z. , i principi enunciati nelle se-
guenti norme:
1) l’ art. 2 Cost. (“La Repubblica riconosce e garantisce I diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”); 
2) l’art. 10 Cost. ( “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle nor- me del diritto internazionale generalmente riconosciute”: primo comma; “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”: secondo comma; “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”: terzo comma);
3) l’art. 29 Cost. (primo comma: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”);
4) l’ art. 30 Cost. (“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”: primo comma; “Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”: secondo comma);
5) l’art. 31 Cost. (“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose”: primo comma; “Pro- tegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”: secondo comma);
6) l’art. 32 Cost. (primo comma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”).
Devono essere pure considerati – assurgendo al rango di norme prima- rie dell’ordinamento giuridico italiano per effetto del richiamo contenuto nel citato art.10, primo comma,della Carta costituzionale – i sottoelencati principi proclamati nelle più rilevanti Convenzioni internazionali che hanno individuato “i diritti” dei soggetti minorenni, che devono essere riconosciuti (e tutelati) dagli ordinamenti degli Stati che vi hanno aderito:
 7) l’ art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.), aperta alla firma nella città di Roma il 4 novembre 1950 (ed il relativo Protocollo addizionale alla mede- sima Convenzione, sottoscritto a Parigi il 20 marzo 1952), entrambi ratificati e resi esecutivi in Italia con L. 4 agosto 1955 n.848 (“Diritto al rispetto della vita privata e familiare: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio, e della sua corrispondenza – primo comma. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzio- ne dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”, secondo comma);
8) l’ art. 24 della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea (c.d. “Carta di Nizza”, approvata dal Consiglio d’Europa nella città di Nizza nei giorni 7,8 e 9 dicembre 2000), che individua i “Diritti del bambino” nei seguen- ti (diritti):
– “… alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere” (primo cpv.);
– “In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbli- che o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente” (secondo cpv.);
– “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo inte- resse” (terzo cpv.);
9) la Direttiva emessa dall’Unione Europea in data 29 luglio 2003, nella quale si attribuisce agli Stati che partecipano alla stessa U.E., fra gli altri ivi individuati, anche il compito di “assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento e la creazione della vita familiare”;
10) la Convenzione sui diritti del fanciullo, aperta alla firma nella città
di New York il 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con L. 27/ 5/1991 n.176, che in particolare enuncia i seguenti principi:
Art. 2: “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considera- zione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo, o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine naziona- le, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro inca- pacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza” (paragrafo 1);
Art. 3: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo de- ve essere una considerazione preminente” (paragrafo 1);
Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministra-tivi appropriati” (paragrafo 2);
Art. 9: “Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo” (paragrafo 1);
 – Art. 10: “In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricon- giungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. ….. , gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio pae- se. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione e del- la sicurezza interne, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione”;
Art. 24: “Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilita- zione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di – e avere accesso a tali servizi” (paragrafo 1).
Dall’insieme delle suddette norme di diritto interno, e di derivazione pattizia deliberate in ambito Europeo – ed internazionale – questa Sezione specializzata valuta che si possono enucleare i seguenti principi:
a) quello dell’unità del nucleo familiare, quale presupposto – e corollario – del (fondamentale) diritto dei soggetti minorenni di vivere, e di crescere, con i propri genitori;
b) l’altro, derivante dal precedente, che riconosce ai soggetti minorenni di nascita (e cittadinanza) straniera separati dai propri genitori – e, reciproca- mente, a questi ultimi nei riguardi dei figli minori – il diritto al ricongiungimento familiare, che può essere (indifferentemente) realizzato sia nello Stato di na- scita (e di cittadinanza) dei medesimi minori (e dei loro genitori),sia in un qua- lunque altro Stato fra quelli che hanno sottoscritto (e ratificato) in particolare la citata Convenzione di New York 20/11/1989 sui diritti del fanciullo;
c) le Autorità amministrative – e gli stessi Organi giudiziari – degli Stati che hanno sottoscritto (e ratificato)la citata Convenzione di N.York, e la richia-mata Carta di Nizza, devono essere ispirati nella assunzione delle determi- nazioni (e decisioni) di loro rispettiva competenza, dalla finalità di conseguire il migliore risultato possibile per l’attuazione dell’interesse dei minori che ne sono i beneficiari, o nei cui riguardi le medesime determinazioni (e decisioni) sono destinate ad esplicare i loro effetti: dovendo, conseguentemente, prevalere detto interesse su quello dei genitori, qualora sia confliggente con la posizione (e l’interesse) di questi ultimi;
d) l’interesse dei minori – di qualunque origine etnica o appartenenza statuale – alla libertà di stabilimento, e di spostamento, fra i diversi Stati può essere limitato, ma non (completamente) escluso, solamente in funzione della esigenza di salvaguardare i richiamati interessi primari del singolo Stato, in quanto si ritiene che essi coincidano con altrettanti interessi primari dei suoi cittadini, quale entità collettiva unificata dalla comune appartenenza geopo- litica: ovvero, la salvaguardia della “sicurezza interna”, dell’ “ordine pubblico”, della “salute pubblica”, della “moralità pubblica”, dei “diritti” e delle “libertà” dei propri cittadini, in quanto possano essere lesi, o pregiudicati dall’incon- dizionato esercizio delle suddette libertà di stabilimento, e di spostamento;
e) in ogni caso, deve essere salvaguardata la salute, e l’integrità psico-fisica, dei minori, a qualunque etnia o Stato essi appartengano.
 La compiuta applicazione dei suddetti principi alla fattispecie che riguar- da gli odierni reclamanti, cittadini della Repubblica Popolare cinese, ed i sud- detti loro figli minorenni (anch’essi nati nel suddetto Stato extra-europeo, del quale sono parimenti cittadini), induce il Collegio deliberante a ritenere che l’autorizzazione che i medesimi hanno richiesto per esercitare (tempora- neamente) il diritto di permanenza nel territorio dello Stato italiano, in quanto finalizzata ad assicurare ai figli minori una adeguata tutela (e protezione), in funzione del consolidamento – attraverso la regolarizzazione amministrativa che i suddetti Sigg. Z -Zhan odierni reclamanti hanno richiesto alle competenti Autorità italiane (nella specie, il Questore di C. , e l’Ufficio Stranieri costituito presso la stessa Questura) – della loro presenza in Italia: tutela, e protezione, che ai minori Z. deve essere comunque assicurata nello Stato italiano, in attuazione del richiamato principio di rilievo costituzionale della “solidarietà sociale” (tutelato dal citato art.2 Cost.).
Pertanto, l’esegesi “costituzionalmente orientata” del richiamato art.31 (terzo comma) del Testo Unico sull’immigrazione, esclude – ad avviso di que- sta Sezione specializzata – che l’autorizzazione alla (temporanea) perma- nenza in Italia dei genitori di minori stranieri i quali siano domiciliati (o dimori- no) nel territorio dello Stato italiano unitamente ai primi possa essere negata, come ha ritenuto il Tribunale minorile nel reclamato decreto 27/ 2 /2004, qua- lora non siano rilevabili situazioni di (grave) rischio di pregiudizio concernenti “lo sviluppo psico-fisico dei minori, dell’età e delle condizioni di salute dei minori stessi”: dovendo, evidentemente, ricomprendersi in tale ambito, anche il forzato distacco dal contesto ambientale in cui gli stessi minori si sono tro- vati a vivere (con i genitori) dalla nascita, maggiormente qualora – come si è verificato per i figli dei reclamanti – questi siano tutti nati in Italia, il maggiore nella città di F., e gli altri due nella città di C. dove il nucleo si è stabilito dall’anno 2003, e si è comunque “radicato” attraverso il reperimento (in locazione) di un alloggio adeguato alle (attuali) esigenze abitative del nucleo Z. -Z. , e di un’attività lavorativa anch’essa (tendenzialmente) stabile, per quanto ha verificato il Servizio territoriale attraverso l’indagine sociale delegata dalla Sezione deliberante nella presente fase processuale.
Questa Sezione specializzata, valuta quindi pregiudizievole per il mi- gliore sviluppo psicofisico (e psicologico) dei medesimi minori, l’ (eventuale, forzato) allontanamento dalla città di C. , e dal territorio dello Stato italiano, che conseguirebbe al diniego della autorizzazione prevista dall’art.31 T.U. 286/1998, non solo in ragione della loro età – compresa, per tutti, nella fascia della c.d. “prima infanzia” (e, per l’ultima nata, che non ha ancora compiuto il primo anno di età, in quella neonatale) – che potrebbe quindi risentire, anche in termini di danno per l’integrità fisica, delle fatiche del viaggio per raggiun- gere lo Stato extraeuropeo di origine dell’intero nucleo, che non è dato prevedere con quali mezzi sarebbe affrontato in quanto le condizioni econo- miche non agiate dei Sigg. Z. -Z. potrebbero indurli a non utlizzare il mezzo aereo, ricorrendo invece a mezzi di trasporto per via terrestre (certamente meno costosi, ma sicuramente più faticosi, del primo);
ma anche per le ben diverse condizioni – incomparabilmente meno flori-de sul piano economico – che l’intero nucleo Z. -Z. , e quindi certamente tutti i predetti minori, incontrerebbero in seguito al (forzato) rimpatrio nel territorio della Repubblica Popolare della CINA,per la (prevedibile) situazione di preca- rietà economica della fascia sociale nella quale si colloca il padre dei minori, a causa della (notoria) sotto-retribuzione delle attività di lavoro subordinato, ed in particolare di quelle manuali (non qualificate), che caratterizza attual- mente il sistema produttivo di quello Stato: seppure non si consideri quale ulteriore elemento valutabile in funzione della richiamata esigenza – che deriva dalla proposta esegesi “costituzionalmente” compatibile – il (basso) livello di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, con particolare riguardo, fra gli altri, all’elevatissimo numero di esecuzioni di soggetti condannati alla pena di morte in relazione a condotte criminali, o devianti, di non eccessiva gravità – anche nei riguardi di soggetti ancora minorenni – ed il con- corrente “traffico” (parrebbe, controllato, o quanto meno tollerato dalle mede- sime Autorità locali) degli organi dei condannati messi a morte che vengono destinati alla vendita in favore di soggetti malati che necessitano di trapianti di organo (cfr., NESSUNO TOCCHI CAINO NEWS – newsletter a cura della Organizzazione non governativa “Nessuno Tocchi Caino” – Anno 5° – n. 52 dell’11-06-2005 – 4.  NEWS FLASH: CINA. IN VENDITA ORGANI DEI CONDANNATI A MORTE,in http://www.iol.co.za/index. php?set_id=14&click_id= 117&art_id= qw1117961642142R131), che secondo la Sezione deliberante individuano attualmente la Repubblica Popolare cinese nel novero degli Stati in cui i diritti (e le libertà) dei cittadini, e degli individui in quanto tali, non sono (ancora) pienamente riconosciuti, e tutelati, tanto che la crescente diffusione di questo (invero, inquietante) fenomeno potrebbe legittimare la presenta- zione da parte dei cittadini cinesi i quali intendano dimorare stabilimente in Italia, di una richiesta di “asilo”.
Assume,inoltre,specifico rilievo dirimente in favore dell’accoglimento del- la richiesta presentata dai Sigg. Z.-Z. per conseguire l’autorizzazione prevista dall’art.31, terzo comma, D. Lgs. 286/1998, la circostanza – sopraggiunta alla presentazione del ricorso al Tribunale minorile da parte dei reclamanti, ma certamente valutabile nella presente fase processuale quale presupposto di fatto ricadente nel novero delle situazioni valutabili per il rilascio della mede- sima autorizzazione – le comprovate condizioni patologiche in cui versa l’ultima nata del nucleo (la piccola Sen Jing, nata nel mese di novembre 2004).
Si deve, infine, valutare – ed adeguatamente valorizzare – il “percorso di integrazione” nel contesto sociale (ed ambientale) italiano, certamente non facile, che i Sigg. Z. -Z. hanno avviato dal primo ingresso nel territorio della nostra Repubblica, che la Sezione deliberante considera indicativo della piena accettazione (e condivisione) da parte dei suddetti cittadini cinesi delle regole (e delle abitudini di vita) della popolazione italiana (leggi, in argomento, le riflessioni contenute nell’articolo I bambini cinesi e il lungo percorso verso l’integrazione, in MINORIgiustizia, Franco Angeli ed., Milano, n°3/2003, p. 182 ss; v. anche, Il diritto del bambino straniero che si trova in Italia ad avere con sé i suoi genitori, stessa rivista, n°2/2003, p.153 ss): condivisione cul- minata nella richiamata iscrizione del maggiore dei figli alla Scuola Materna comunale di C. , adeguatamente dimostrata dalla puntuale osservanza delle leggi italiane da parte dei genitori dei minori, rivelata dall’ assenza di prece- denti penali, di denunce all’Autorità Giudiziaria per condotte penalmente rilevanti (o di segnalazioni in relazione a comportamenti irregolari, o socialmente inadeguati).
Il decreto camerale deliberato dal T.M. di C. il 27/ 2/2004, impugnato dai Sigg. Z -Z. nell’interesse dei loro figli minorenni Wen- guang, Sen Yu (ed ora della neonata, Sen Jing), deve essere dunque riformato, e conseguente- mente deliberato il rilascio dell’autorizzazione richiesta dai reclamanti, ai sensi dell’art. 31 T.U. sull’immigrazione, per la durata di anni tre,che la Sezio- ne, decidente valuta congruo per consentire un adeguato trattamento – e la risoluzione – delle gravi problematiche di salute, evidenziate alla nascita dalla sunnominata Z Sen Jing.
Il presente decreto deve essere dichiarato immediatamente esecutivo, considerata l’urgenza di conseguire l’autorizzazione richiesta dai Sigg. Z. -Z. per consentirgli di usufruire delle prestazioni di assistenza sanitaria che si renderanno ulteriormente necessarie per il trattamento della piccola Sen Jing con (l’integrale) addebito dei costi al Servizio pubblico: ed il rimborso delle spese già sostenute nel periodo successivo alla nascita della minore, sino alla data della presente deliberazione.
P. Q. M.
LA CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA – SEZIONE PER I MINORENNI
 
– sentito l’Ufficio del Procuratore Generale;
– visti gli arrt. 30 – 31 D. Lg.vo n°286/1998 e successive modificazion – 741 cpv C.p.p.;
 
ACCOGLIE il reclamo proposto dai Sigg. Z. *** e Z. *** per conseguire la riforma del decreto camerale 27/ 2/ 2004 deliberato dal Tribunale per i Minorenni di CALTANIS- SETTA, e per l’effetto,
AUTORIZZA
i medesimi Sigg. Z   *** e Z. *** alla permanenza nello Stato italiano per la durata di anni 3.
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 
MANDA alla Cancelleria per comunicare la presente deliberazione:
 
– all’Ufficio del Procuratore Generale presso questa Corte d’Appello;
– ai reclamanti Sigg. Z. *** e Z. *** (presso il difensore domiciliatario, Avv. Daniela MAIRA);
– al QUESTORE di C. in carica;
– al Funzionario dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di C. (Dottor M. E.);
– alla Rappresentanza diplomatica in ITALIA della Repubblica Popolare della CINA (per il tramite del MINISTERO degli AFFARI ESTERI, in ROMA). 
 Così deciso in C. , nella camera di consiglio il 30 marzo 2005.
Il Consigliere estensore                  
                            
Il presente decreto, ai sensi dell’art.132 Cod. Proc. civ. viene sottoscritto dallo stesso Consigliere estensore, quale Consigliere anziano del Collegio deliberante, in luogo del Presidente deceduto nelle more.
 
p. Il Presidente
Cons. S. De Nicola

sentenza

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