Corte Costituzionale censura l’automatismo tra revoca della patente e misure di sicurezza

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Sentenza 24/2020

Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche e il Tribunale ordinario di Lecco dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, e secondo il primo giudice a quo anche con gli artt. 4, 16 e 35 Cost.

La Corte Costituzionale con sentenza n.24 del 2020 dichiara il contrasto dell’art. 120, comma 2, cod. strada con l’art. 3 Cost. e la conseguente sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

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La norma del Codice della Strada prevede che il prefetto provvede alla revoca della patente di guida

Il novellato art. 120 cod. strada, sotto la rubrica «Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’art. 116», nei suoi commi 1 e 2, dispone:

«1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali […], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi […]»;

«2. […] se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida […]».

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La precedente pronuncia della Corte costituzionale

Il comma 2 dell’ art. 120 cod. strada è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 22 del 2018, «nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente».

Questo in considerazione della contraddizione insita nel fatto che «– agli effetti dell’adozione delle misure di loro rispettiva competenza (che pur si ricollegano al medesimo fatto-reato e, sul piano pratico, incidono in senso identicamente negativo sulla titolarità della patente) – mentre il giudice penale ha la “facoltà” di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente, il prefetto ha invece il “dovere” di disporne la revoca».

La norma censurata e le ragioni della decisione

Ragioni analoghe a quelle poste a base della sentenza n. 22 del 2018 ricorrerebbero, secondo i giudici rimettenti, anche con riguardo all’automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente, prevista, dal medesimo comma 2 dell’art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di sicurezza personale.

Anche con riguardo alla revoca prefettizia del titolo di abilitazione alla guida che consegue alla fattispecie delle misure di sicurezza, lo stesso effetto è indifferenziatamente ricollegato ad una pluralità di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità, poiché connotate dalla pericolosità, più o meno grave, del soggetto e dalla varietà e diversa durata delle misure di sicurezza personali previste dall’art. 215 del codice penale ovvero da leggi speciali.

Si tratta di misure che, ove non detentive (come la libertà vigilata, i divieti di soggiorno in determinati comuni o province e di frequentazioni di osterie), sono pur tutte compatibili con la possibilità di utilizzare il titolo di abilitazione alla guida.

La pericolosità sociale è di regola accertata, infatti, dal giudice sulla base di tutti quegli elementi che (ex art.133 cod. pen.) rilevino come indice di gravità del fatto commesso e della capacità a delinquere del soggetto che ne è autore.

L’irrogazione delle misure di sicurezza è essenzialmente “individualizzata” in funzione della specificità delle situazioni soggettive che sono sottoposte all’autorità giudiziaria. La quale, a tal fine, esercita un potere connotato da elementi di discrezionalità.

La finalità di tutela di esigenze personali, familiari e lavorative, perseguita dal legislatore anche nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di sicurezza, innegabilmente rischia di rimanere frustrata dall’applicazione “automatica” della revoca della patente di guida da parte del prefetto, a fronte della irrogazione di ogni e qualsiasi misura di sicurezza personale al suo titolare, senza una valutazione “caso per caso” delle condizioni che rendano coerente, o meno, la revoca del titolo abilitativo alla funzione rieducativa della misura irrogata.

In ciò sta anche la contraddizione, che l’ordinamento irragionevolmente consente, tra le misure che, nei confronti del medesimo soggetto e in relazione alla stessa condizione di sua pericolosità sociale, sono rispettivamente adottabili dal magistrato di sorveglianza – il quale, nel disporre la misura di sicurezza, “può” consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare a fare uso della patente di guida – e dal prefetto, il quale, viceversa, sulla base della norma censurata, “deve” poi, comunque, revocarla.

La norma parametro

L’articolo 3 della Costituzione prevede che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza (e di non discriminazione).

Il principio di uguaglianza formale rispetto all’ordinamento giuridico impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo diprivilegio che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge. Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni economiche e sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo politicamente attivo per promuovere un’uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni.

L’articolo 3 della Costituzione disciplina inoltre, i principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Il sindacato di ragionevolezza può consistere anche in una valutazione circa la proporzionalità, la congruità, l’adeguatezza, l’eccessività, l’equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo, misura) rispetto al fine perseguito.

La pronuncia

Per tali motivi i profili di violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, comportano il contrasto dell’art. 120, comma 2, cod. strada con l’art. 3 Cost. e la conseguente sua declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali.

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Dott.ssa Laura Facondini

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