Corretto far sottoscrivere dal geometra, legale rappresentante dell’impresa, nonche’ direttore tecnico, gli elaborati che costituiscono relazioni descrittive, organigrammi, curricula, elenchi vari e computo metrico

Lazzini Sonia 28/10/10
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In ogni caso nell’ interpretare le clausole di un bando va tenuto presente il costante principio giurisprudenziale secondo cui in applicazione della regola della massima partecipazione, le clausole del bando richieste a pena di esclusione devono essere chiare e puntuali ed, in caso di oscurità o non chiarezza, devono essere interpretate nel modo meno restrittivo ( Cons. Stato, V, 9.12.2008 n.6057).

La sentenza impugnata, pur a fronte di una clausola non univoca, ha aggravato gli oneri di partecipazione alla gara limitando la capacità imprenditoriale della impresa concorrente escludendo l’utilizzo di propri tecnici dipendenti mentre l’esercizio della attività di geometra all’interno delle imprese è consentito in ragione della legge professionale (l. n.75 del 1985, art.1) che autorizza l’esercizio dell’attività riservandone l’espletamento libero professionale agli iscritti all’albo.

La impresa controinteressata ha rispettato la lex specialis facendo sottoscrivere gli elaborati che richiedevano una progettualità tecnica specifica a tecnici qualificati, mentre gli elaborati che costituivano relazioni descrittive, organigrammi, curricula, elenchi vari e computo metrico venivano sottoscritti dal geometra ALFA nella veste, oltre che di legale rappresentante, anche di direttore tecnico dell’impresa.

2. Con appello n.2378 del 2009 l’Amministrazione Provinciale di Modena ha censurato la sentenza del Tar che aveva accolto il primo motivo di doglianza dedotto dalla ricorrente principale CSM previo rigetto del ricorso incidentale presentato dalla ALFA s.r.l.. La soc.ALFA ha presentato appello incidentale avverso la sentenza del Tar, il CSM ha riproposto anche gli altri motivi del ricorso principale assorbiti dal Tar. Con il secondo appello n. 3193 del 2009 il Consorzio Controinteressata ha impugnato la sentenza del Tar sotto il profilo della mancata quantificazione dei danni.

3. Il Tar, dopo avere respinto il ricorso incidentale della società ALFA, ha accolto il primo motivo del ricorso principale presentato dal Consorzio Controinteressata rilevando che risultava, documentalmente, che diversi elaborati di natura tecnica, grafica, progettuale e di calcolo, contenuti nella busta 2 della aggiudicataria e come tali componenti la sua offerta tecnica, erano stati sottoscritti soltanto dal geometra **************, legale rappresentante della ALFA Cesare S.r.l., non abilitato all’esercizio della libera professione di geometra, laddove il bando prescriveva, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del legale rappresentante, nonché dei tecnici abilitati per le specifiche competenze.

Secondo il Tar “la qualificazione dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 34/2000, alla esecuzione di tutte le opere della categoria OG3 richiesta dal bando, quale risultante dalla relativa attestazione SOA, conseguita previa verifica di idoneità tecnica, tra cui l’adeguata direzione tecnica, desunta dal titolo di studio o dall’esperienza quinquennale quale direttore di cantiere (cfr. art.26 D.P.R. 34/2000), è concettualmente diversa dall’iscrizione all’albo professionale che si consegue invece previo apposito esame abilitante, rispetto al quale il titolo di studio costituisce un mero requisito d’ammissione”.

Con l’effetto, sempre secondo il Tar, che ove la “lex specialis” della gara intenda assicurare, con la relativa sottoscrizione, la riferibilità delle attività progettuali a professionisti abilitati, tale adempimento, non può essere diversamente supplito ed ove esso sia sancito a pena di esclusione, la sua omissione non è sanabile “ex post”, perché ciò comporterebbe una palese violazione della “par condicio”, trattandosi di una prescrizione di natura sostanziale che garantisce la paternità e affidabilità della progettazione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

3. Il motivo di accoglimento del Tar viene censurato dall’appellante Provincia di Modena con argomentazioni che questa Sezione condivide.

Occorre prendere le mosse dalla formulazione letterale del bando di gara che prevede come segue:

-“L’offerta tecnica a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante…”..

-nonchè “dai tecnici abilitati per la specifiche competenze sia per le integrazioni/varianti/migliorie tecniche sia per l’aggiornamento del piano di sicurezza”.

Come anche rilevato dal Tar, viene in applicazione nella fattispecie il DPR 25.1.2000 n.34 che stabilisce, all’art. 26, che la direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; che la direzione puo’ essere assunta da un singolo soggetto anche coincidente con il legale rappresentante dell’impresa ; che la qualifica di direttore tecnico per la classifica superiore alla IV è necessaria la laurea in ingegneria od architettura oppure il diploma di geometra.

Nel caso in esame il geometra ALFA, rappresentante legale e direttore tecnico, non iscritto all’albo professionale, ha sottoscritto gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica con l’eccezione degli elaborati che richiedevano una progettualità tecnica specifica che eccedeva il suo titolo di studio, predisposti invece dall’Università di Modena e Reggio Emilia e sottoscritti dal ***************, ing. ****** ed Ing. *******.

La sentenza appellata, nell’interpretare la clausola del bando, ha ritenuto necessaria la sottoscrizione, da parte di liberi professionisti, anche degli elaborati progettuali che non richiedevano specifiche competenze tecniche, venendo a negare la possibilità delle imprese di redigere le offerte ricorrendo ai propri organici interni ed al proprio direttore tecnico.

Ma tale interpretazione, nel senso di ritenere la prescrizione in esame finalizzata alla presentazione di una offerta tecnica sottoscritta da liberi professionisti, non è supportata dalla lettera del bando, dal quale non si evince l’utilizzo della espressione “tecnico abilitato” nel senso di professionista iscritto all’albo professionale.

 

ECCO LA NON CONFERMATA SENTENZA DI PRIMO GRADO

la qualificazione, ex D.P.R. 34/2000, della ditta e della sua direzione tecnica riguardano soltanto la esecuzione dei lavori della categoria, e non certamente la loro progettazione (cfr. art.26 DPR 34/2000)_qualora il bando preveda in ogni caso la sottoscrizione del professionista abilitato (in aggiunta a quella del legale rappresentante dell’impresa), va esclusa l’offerta sottoscritta dal legale rappresentante e direttore tecnico dell’ aggiudicataria., non abilitato all’esercizio della professione di geometra

qual è il parere dell’adito giudice amministrativo avverso un’aggiudicazione per < difetto di sottoscrizione, da parte di un tecnico abilitato, di numerosi elaborati tecnici e progettuali componenti l’offerta aggiudicataria, difetto comportante esclusione a norma del bando>

E’ fondato il primo motivo del ricorso principale._E’ infatti pacifico in causa, e risulta documentalmente, che diversi elaborati di natura tecnica, grafica, progettuale, e di calcolo, contenuti nella busta 2 della aggiudicataria, e come tali componenti la sua offerta tecnica, sono stati sottoscritti soltanto dal geometra legale rappresentante e direttore tecnico dell’ aggiudicataria., non abilitato all’esercizio della professione di geometra, laddove il bando prescrive a pena di esclusione la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del legale rappresentante, nonché dei tecnici abilitati per le specifiche competenze (pag.13 del bando)._La qualificazione dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 34/2000, alla esecuzione di tutte le opere della categoria OG3 richiesta dal bando, quale risulta dalla relativa attestazione SOA, conseguita previa verifica di idoneità tecnica, tra cui l’adeguata direzione tecnica, desunta dal titolo di studio o dall’esperienza quinquennale quale direttore di cantiere (cfr. art.26 D.P.R. 34/2000), è ovviamente cosa ben diversa dall’iscrizione all’albo professionale, che si consegue invece previo apposito esame abilitante, rispetto al quale il titolo di studio costituisce un mero requisito d’ammissione._ E’ dunque fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l’annullamento degli atti di gara (verbali e graduatoria) nella sola parte in cui omettono di escludere l’aggiudicataria., nonché della consequenziale aggiudicazione, provvisoria e definitiva, e dell’affidamento dei lavori alla stessa_ Non emergendo ragione alcuna di impedimento all’esecuzione in forma specifica (salvo che per la parte di lavori già eseguiti, rispetto alla quale tuttavia il ricorrente non ha precisato in alcun modo il “quantum” del danno), il Collegio ritiene, conformemente alla domanda, non doversi adottare alcuna statuizione in ordine alla subordinata richiesta risarcitoria per equivalente.

Merita di essere segnalata la sentenza numero 263 del 16 marzo 2009, emessa dal Tar Emilia Romagna ed in particolare il seguente passaggio:

< Per altro aspetto, la qualificazione, ex D.P.R. 34/2000, della ditta e della sua direzione tecnica riguardano soltanto la esecuzione dei lavori della categoria, e non certamente la loro progettazione (cfr. art.26 DPR 34/2000).

Le due posizioni non sono dunque neanche lontanamente confrontabili, perciò ove la “lex specialis” della gara intenda assicurare, con la relativa sottoscrizione, la riferibilità delle attività progettuali a professionisti abilitati, tale adempimento non può essere diversamente supplito, ed ove esso sia sancito a pena di esclusione, la sua omissione non è certo sanabile “ex post”, perché ciò comporterebbe una palese violazione della “par condicio”, trattandosi di una prescrizione di natura sostanziale che garantisce (non già la provenienza dell’offerta dalla ditta, come equivoca la difesa della contro interessata, ma) la paternità e affidabilità della progettazione.>

Ma vi è di più

< Ciò stante, atteso che la mancanza di abilitazione del geometra **************, unico sottoscrittore di numerosi elaborati componenti l’offerta tecnica, comportava necessariamente, in applicazione della “lex specialis”, l’esclusione della aggiudicataria, è superfluo indagare la posizione professionale degli ingg. T., L. e N., docenti delle Università di Modena e Reggio Emilia, che, come è pacifico, hanno sottoscritto soltanto la relazione di calcolo e la ottimizzazione delle pavimentazioni (fascicolo TC02, elaborati TC02/A e TC02/B).>

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisone numero 7262 dell’ 1 ottobre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 07262/2010 REG.SEN.

N. 02378/2009 REG.RIC.

N. 03193/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 2378 del 2009, proposto da:
Provincia di Modena in persona del Presidente della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. ***************, con domicilio eletto presso **************** in Roma, via Gabriele Camozzi, 1;

contro

Consorzio Controinteressata, CONTROINTERESSATA., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. *********** ed ***************, con domicilio eletto presso Orlando ******* in Roma, via Cosseria 5;

nei confronti di

ALFA ************* in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. **************** e ********************, con domicilio eletto presso *************** in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Sul ricorso numero di registro generale 3193 del 2009 proposto da:
CSM Consorzio Controinteressata, CONTROINTERESSATA. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. *********** ed ***************, con domicilio eletto presso Orlando ******* in Roma, via Cosseria 5;

contro

Provincia di Modena;

nei confronti di

ALFA **********;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna – Bologna Sezione I n. 00263/2009, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI STRADA PROVINCIALE.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati ******, per delega dell’Avv. *******, ***** e ******, quest’ultimo, per delega dell’Avv. *******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando del 22.7.08 la Provincia di Modena aveva indetto una gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi a: “SP 467 “Pedemontana” Risezionamento a 4 corsie tra la tangenziale sud-est di Sassuolo e il collegamento Modena – Fiorano Modenense – Sassuolo con adeguamento intersezione con Ghiarola Nuova”, per un importo a base d’asta di € 3.576.860,23.

Il criterio di aggiudicazione fissato nel bando era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 e 84 D.lgs. 163/2006.

All’ esito delle operazioni di gara la stazione appaltante dichiarava aggiudicataria la s.r.l. ALFA Cesare con determina n. 153 del 6.10.08 alla quale consegnava i lavori stipulando il contratto d’appalto.

Il Consorzio Controinteressata, classificatosi secondo in graduatoria, contestava dinanzi al Tar Emilia Romagna l’operato della Commissione di gara della Provincia di Modena, censurando in particolare:

-difetto di sottoscrizione, da parte di un tecnico abilitato, di elaborati tecnici e progettuali componenti l’offerta aggiudicataria, difetto comportante esclusione a norma del bando;

-incompletezza delle giustificazioni dell’offerta economica rispetto alle prescrizioni del bando con riguardo a tutte le voci di prezzo;

-errata ed illogica valutazione dell’offerta della aggiudicataria.

Si costituivano per resistere al ricorso la Provincia di Modena e la ALFA Cesare S.r.l., quest’ultima proponeva anche ricorso incidentate inteso ad accertare l’inammissibilità dell’offerta del Consorzio ricorrente, per difetto di sottoscrizione del tecnico abilitato in calce all’elaborato B della busta 2, denominato fascicolo tecnico e per mancanza di aggiornamento del Capitolato Speciale d’Appalto prescritto dal bando in conseguenza delle integrazioni tecniche proposte (elaborato E, sempre della busta 2).

Il Tar, con sentenza n.263 del 2009 depositata il 16.3.2009, accoglieva il ricorso principale di CSM e respingeva quello incidentale della ALFA s.r.l..

Avverso la sentenza hanno interposto appello principale l’Amministrazione Provinciale (n. 2378 del 2009), appello incidentale la società ALFA, appello principale il Consorzio Controinteressata ( n.3193 del 2009), questo ultimo ha impugnato la sentenza del primo giudice sotto il profilo della mancata quantificazione dei danni.

Tutte le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive.

La causa è passata quindi in decisione all’udienza del 25 giugno 2010.

DIRITTO

1. I due appelli devono essere riuniti in quanto diretti avverso la medesima sentenza.

2. Con appello n.2378 del 2009 l’Amministrazione Provinciale di Modena ha censurato la sentenza del Tar che aveva accolto il primo motivo di doglianza dedotto dalla ricorrente principale CSM previo rigetto del ricorso incidentale presentato dalla ALFA s.r.l.. La soc.ALFA ha presentato appello incidentale avverso la sentenza del Tar, il CSM ha riproposto anche gli altri motivi del ricorso principale assorbiti dal Tar. Con il secondo appello n. 3193 del 2009 il Consorzio Controinteressata ha impugnato la sentenza del Tar sotto il profilo della mancata quantificazione dei danni.

3. Il Tar, dopo avere respinto il ricorso incidentale della società ALFA, ha accolto il primo motivo del ricorso principale presentato dal Consorzio Controinteressata rilevando che risultava, documentalmente, che diversi elaborati di natura tecnica, grafica, progettuale e di calcolo, contenuti nella busta 2 della aggiudicataria e come tali componenti la sua offerta tecnica, erano stati sottoscritti soltanto dal geometra **************, legale rappresentante della ALFA Cesare S.r.l., non abilitato all’esercizio della libera professione di geometra, laddove il bando prescriveva, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del legale rappresentante, nonché dei tecnici abilitati per le specifiche competenze.

Secondo il Tar “la qualificazione dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 34/2000, alla esecuzione di tutte le opere della categoria OG3 richiesta dal bando, quale risultante dalla relativa attestazione SOA, conseguita previa verifica di idoneità tecnica, tra cui l’adeguata direzione tecnica, desunta dal titolo di studio o dall’esperienza quinquennale quale direttore di cantiere (cfr. art.26 D.P.R. 34/2000), è concettualmente diversa dall’iscrizione all’albo professionale che si consegue invece previo apposito esame abilitante, rispetto al quale il titolo di studio costituisce un mero requisito d’ammissione”.

Con l’effetto, sempre secondo il Tar, che ove la “lex specialis” della gara intenda assicurare, con la relativa sottoscrizione, la riferibilità delle attività progettuali a professionisti abilitati, tale adempimento, non può essere diversamente supplito ed ove esso sia sancito a pena di esclusione, la sua omissione non è sanabile “ex post”, perché ciò comporterebbe una palese violazione della “par condicio”, trattandosi di una prescrizione di natura sostanziale che garantisce la paternità e affidabilità della progettazione.

3. Il motivo di accoglimento del Tar viene censurato dall’appellante Provincia di Modena con argomentazioni che questa Sezione condivide.

Occorre prendere le mosse dalla formulazione letterale del bando di gara che prevede come segue:

-“L’offerta tecnica a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante…”..

-nonchè “dai tecnici abilitati per la specifiche competenze sia per le integrazioni/varianti/migliorie tecniche sia per l’aggiornamento del piano di sicurezza”.

Come anche rilevato dal Tar, viene in applicazione nella fattispecie il DPR 25.1.2000 n.34 che stabilisce, all’art. 26, che la direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori; che la direzione puo’ essere assunta da un singolo soggetto anche coincidente con il legale rappresentante dell’impresa ; che la qualifica di direttore tecnico per la classifica superiore alla IV è necessaria la laurea in ingegneria od architettura oppure il diploma di geometra.

Nel caso in esame il geometra ALFA, rappresentante legale e direttore tecnico, non iscritto all’albo professionale, ha sottoscritto gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica con l’eccezione degli elaborati che richiedevano una progettualità tecnica specifica che eccedeva il suo titolo di studio, predisposti invece dall’Università di Modena e Reggio Emilia e sottoscritti dal ***************, ing. ****** ed Ing. *******.

La sentenza appellata, nell’interpretare la clausola del bando, ha ritenuto necessaria la sottoscrizione, da parte di liberi professionisti, anche degli elaborati progettuali che non richiedevano specifiche competenze tecniche, venendo a negare la possibilità delle imprese di redigere le offerte ricorrendo ai propri organici interni ed al proprio direttore tecnico.

Ma tale interpretazione, nel senso di ritenere la prescrizione in esame finalizzata alla presentazione di una offerta tecnica sottoscritta da liberi professionisti, non è supportata dalla lettera del bando, dal quale non si evince l’utilizzo della espressione “tecnico abilitato” nel senso di professionista iscritto all’albo professionale.

In ogni caso nell’ interpretare le clausole di un bando va tenuto presente il costante principio giurisprudenziale secondo cui in applicazione della regola della massima partecipazione, le clausole del bando richieste a pena di esclusione devono essere chiare e puntuali ed, in caso di oscurità o non chiarezza, devono essere interpretate nel modo meno restrittivo ( Cons. Stato, V, 9.12.2008 n.6057).

La sentenza impugnata, pur a fronte di una clausola non univoca, ha aggravato gli oneri di partecipazione alla gara limitando la capacità imprenditoriale della impresa concorrente escludendo l’utilizzo di propri tecnici dipendenti mentre l’esercizio della attività di geometra all’interno delle imprese è consentito in ragione della legge professionale (l. n.75 del 1985, art.1) che autorizza l’esercizio dell’attività riservandone l’espletamento libero professionale agli iscritti all’albo.

La impresa ALFA ha rispettato la lex specialis facendo sottoscrivere gli elaborati che richiedevano una progettualità tecnica specifica a tecnici qualificati, mentre gli elaborati che costituivano relazioni descrittive, organigrammi, curricula, elenchi vari e computo metrico venivano sottoscritti dal geometra ALFA nella veste, oltre che di legale rappresentante, anche di direttore tecnico dell’impresa.

In conclusione motivo di appello merita accoglimento.

4. L’accoglimento del motivo impone al Collegio di esaminare le censure riproposte dalla CSM ed assorbite dal primo giudice.

Con la prima, si lamenta la violazione dell’art. 86 del d.lgs. 163 del 2006 . Secondo CSM nel corso del procedimento di verifica della offerta della aggiudicataria non sarebbero state giustificate tutte le voci come richiesto dalla legge e dalle stesse regole di gara. Per quanto non vi fosse la espressa comminatoria di esclusione la prescrizione corrispondeva ad un interesse non meramente formale bensì sostanziale della amministrazione.

4.1. La censura non merita accoglimento.

Come anche rilevato dalla stessa appellante la prescrizione relativa alle giustificazioni delle voci che compongono la offerta non era prevista dal bando a pena di esclusione .

Si aggiunga che l’onere di presentazione di giustificazioni delle voci della offerta sin dalla presentazione costituisce un mero onere collaborativo in funzione della successiva fase di verifica delle offerte anomale. In ogni caso l’attendibilità della offerta va comunque valutata nella sua globalità e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue ed avulse dalla incidenza che potrebbero avere nell’offerta economica nel suo insieme (Cons. Stato, Sez. V, 7.10.2008 n.4847). Nel merito la aggiudicataria ha analizzato i prezzi offerti a copertura del 99% del totale restando indeterminati i tre prezzi A02.0040, F.01.0010 ed H.02.1020 che incidono per un importo complessivo di euro 30.970,24 sul totale della offerta complessiva di euro 2.952.746,05 e dunque riguardano lavorazioni marginali nel complesso dell’appalto.

Del tutto ragionevolmente l’integrazione delle tre analisi è stata ritenuta superflua ai fini della verifica della anomalia.

5. Con i motivi assorbiti C)1 e C)2 si lamenta l’eccesso di potere sotto svariati profili in relazione alle giustificazioni presentate.

Le censure si soffermano su scelte della Commissione giudicatrice : preferenza della commissione per il misto cementato, intervalli di temperatura fortemente limitati, ecc.. Secondo la appellante le asserzioni della commissione di gara sarebbero tutte errate e confutabili.

Senonchè tali censure entrano nel merito tecnico delle valutazioni svolte dalla commissioni giudicatrice tendendo a sovrapporsi al giudizio pur opinabile ma non certo illogico od errato della commissione e come tali sono inammissibili o, in altre ipotesi, generiche.

Per la giurisprudenza, infatti, in sede di valutazione comparativa delle offerte, il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Cons. Stato, VI, 4.11.2002 n.6004).

6.Ferma la assorbenza dei suddetti rilievi si sottolinea che quanto al motivo della prevalenza per il misto cementato, la stessa CSM riconosce che le lavorazioni a confronto, bitume schiumato e fondazione con inerte granulare legato ad emulsione e cemento, sono le stesse e differiscono tra loro solamente per il tipo di legante bituminoso utilizzato, garantendo le stesse prestazioni. Peraltro, come evidenziato dalla amministrazione provinciale, recenti scelte di Committenti pubblici e privati sono nel senso di inserire tali lavorazioni all’interno dei propri capitolati speciali d’appalto in alternativa al bitume schiumato (ad esempio la ******à Autostrade ha inserito nel proprio capitolato speciale di appalto la lavorazione con emulsione e cemento).

Sull’aspetto della temperatura, le considerazioni della amministrazione resistente sono nel senso che l’uso della emulsione bituminosa, contendendo l’acqua al 40% prevede una temperatura di stoccaggio ed utilizzo inferiore ai 50° C. con vantaggi dal punto di vista della lavorabilità, della miscelazione in opera e della sicurezza anche in previsione dello stoccaggio in cantiere di parte del legante bituminoso mentre la criticità è maggiore se si utilizza bitume puro a 170° 190 °C, come previsto per il bitume schiumato proposto da CSM.

Sulla durata della pavimentazione proposta appaiono convincenti le considerazioni della amministrazione in ordine alla scarsa attendibilità del dato tecnico della CSM per la quale la durata della pavimentazione sarebbe circa 10 volte superiore a quella indicata dalla ALFA, tenuto conto del rilievo che infrastrutture realizzate con bitume schiumato da pochi anni già presentano i primi cenni di cedimento.

Anche in ordine alla variabilità dello spessore degli strati di risanamento, nella offerta della CSM appaiono adeguate le considerazioni della amministrazione provinciale che ha rilevato che lo spessore costante non è stato indicato nella relazione tecnica e pertanto doveva essere interpretato come medio anche relativamente alla offerta CSM la quale, nell’ elaborato “Computo Metrico comparativo”, a pag. 5, riga 2, parla esplicitamente di “realizzazione imbottiture con bitume schiumato, adeguamento pendenze”, lavorazione che non puo’ che essere soggetta ad ampia variabilità di spessore.

Per quanto riguarda il prezzo del bitume schiumato, nei documenti di offerta è presente solo il nuovo prezzo NP1 relativo a rigenerazione di pavimentazioni in sito, mentre in alcuna parte della descrizione del prezzo è arguibile una sua estensione alle pavimentazioni ex novo.

L’affermazione in base alla quale la ditta ALFA non avrebbe presentato le prescrizioni tecniche relative al conglomerato “basebinder” è infondata in fatto (cfr. punto 4.2. dell’elaborato TC09 prescrizioni tecniche relative alle nuove lavorazioni e TCO1) atteso che la ALFA fornisce tutti i capitolati di riferimento per consentire alla amministrazione di valutare in corso d’opera le lavorazioni oggetto di migliorie e non presenti nel proprio capitolato speciale d’appalto. Peraltro la amministrazione aveva precedenti esperienze nell’uso del conglomerato bituminoso tipo “basebinder” proposto dalla ALFA in relazione al risanamento di tratti saltuari della fondazione stradale della SP467 tra Maranello e Pozza di Maranello.

7. In conclusione l’appello della Provincia di Modena deve essere accolto, devono essere respinte le censure di CSM assorbite dal primo giudice. Atteso tale esito, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale proposto dalla Impresa ALFA, mentre l’appello principale proposto dal Consorzio Controinteressata deve essere respinto.

8.In relazione all’andamento della vicenda contenziosa spese ed onorari dei due gradi possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente decidendo, riuniti gli appelli in epigrafe indicati, accoglie l’appello principale proposto dalla Provincia di Modena, dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto dalla società ALFA, respinge l’appello proposto dal Consorzio Controinteressata.

Spese ed onorari compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

***************, Presidente FF

Filoreto **********, Consigliere

Marzio Branca, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

***************, ***********, Estensore

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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