Correttivo Codice Appalti: la nuova trasparenza dei portatori d’interesse

Redazione 15/05/17
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Riportiamo un estratto dall’ebook di Laura Porporato, Il Correttivo al Codice degli Appalti: cosa cambia per i professionisti, Maggioli Editore, Aprile 2017.

 

Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

L’articolo 22 nel rispetto dei criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettere ppp) e qqq) della legge 28 gennaio 2016 n. 11, prevede, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino nel proprio profilo del committente, unitamente ai documenti prodotti dall’amministrazione, tutti i contributi ricevuti da portatori di interesse in relazione a lavori pubblici, forniture e servizi sia in fase di programmazione che nelle fasi di progettazione ed esecuzione, nonché i resoconti di incontri e dibattiti con i medesimi.

 

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In particolare, si prevede che il soggetto che propone l’opera soggetta a dibattito pubblico convochi una conferenza cui sono invitati il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli enti locali interessati, e altri stakeholders, compresi comitati di cittadini che abbiano già segnalato agli enti locali il loro interesse, nel corso della quale si definiscono con apposita intesa le modalità del dibattito pubblico, che in ogni caso deve concludersi entro 4 mesi dalla predetta convocazione. Sono previste specifiche misure di pubblicità.

Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico. Questo articolo, se adeguatamente applicato, e se le procedure adottate riusciranno a garantire 

trasparenza, ascolto e diffusione, potrebbe essere adeguatamente efficace per superare i conflitti che solitamente nascono attorno ad opere pubbliche importanti per i cittadini, magari non locali, ma scomode per i territori su cui ricadono.

Si può indicare che al co. 2 è stato aggiunto un rimando importante al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore del codice, dove, all’interno dello stesso decreto, si dovrebbero individuare le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico, istituendo a tal fine una commissione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare i dati e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento dello stesso.

Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi

L’articolo 23 dovrebbe dare attuazione a quanto previsto alla lettera oo) della legge n. 11

del 2016 – Valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione dei lavori.

All’interno dell’articolo viene indicato che i livelli di progettazione devono assicurare:

– il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;

– la qualità architettonica e tecnica dell’opera;

– la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici;

– un limitato consumo del suolo;

– il rispetto dei vincoli idrogeologici e sismici;

– l’efficientemento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera;

– la compatibilità con le preesistenze archeologiche, geologiche etc.;

– il superamento delle barriere architettoniche;

– l’utilizzo di strumenti elettronici per la modellazione.

Ed ecco quindi che la norma prevede al co. 3 che attraverso un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, la progettazione sia articolata su tre livelli: fattibilità, definitiva ed esecutiva, mentre i livelli di progettazione, con il codice precedente, prevedevano lo studio di fattibilità, la progettazione preliminare, quella definitiva e poi esecutiva.

Tale decreto, esaminato ed emendato sin dalla scorsa estate, pesantemente gravato di un parere sostanzialmente negativo da parte del Consiglio di Stato, non ha di fatto ancora visto la luce. Viene ora aggiunto, in coda a tale comma, che attraverso lo stesso decreto sia determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Questo al fine di permettere una più corretta definizione dell’opera pubblica, delle esigenze a cui dovrà dare risposta, e non ultimo, della necessità di definizione di un adeguato finanziamento per la sua realizzazione. […]

 

Redazione

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