Correttivo Codice Appalti: come conoscere le novità

Redazione 10/05/17
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Sono numerose le novità introdotte dal Decreto Correttivo al Codice degli Appalti, D. Lgs. n. 50/2016 (Leggi qui il testo definitivo pubblicato in Gazzetta), che ha vantato l’introduzione di oltre 200 emendamenti al testo iniziale del decreto. Prime tra tutte, quelle in materia di Appalti integrati, Requisiti Soa, e Soglia. 

 

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GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO (D.LGS. N. 56/2017)
Tutte le novità nelle diverse fasi del procedimento contrattuale. La semplificazione delle procedure sotto-soglia. Le novità specifiche per appalti di servizi, forniture, lavori e servizi tecnici

Roma, 11 maggio 2017
Cagliari, 15 maggio 2017
Bari, 18 maggio 2017
Trieste, 23 maggio 2017
Catania, 25 maggio 2017
Ancona, 6 giugno 2017
Desenzano del Garda (BS), 15 giugno 2017

 

Infatti, per evitare la formazione di cartelli, si è arrivati alla decisione di escludere le offerte anomale (che la Pa potrà escludere anche automaticamente, con il c.d. metodo antiturbativa) dall’assegnazione delle opere, innalzando da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso. In questi casi, però, come controlimite, si dovrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto solo con gara,e non con procedura negoziata, alla luce del progetto esecutivo. Su quest’ultimo, sarà inibito l’intervento da parte dei costruttori, che si limiteranno ad eseguire i lavori.

Commissioni di gara e ruolo dell’ANAC

Cancellata, poi, la prima proposta sul versante Anac, che voleva un’articolazione regionale degli iscritti all’albo scelti in qualità di commissari di gara, a tutela dell’indipendenza delle commissioni stesse. Tenendo l’articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. Per una  massima terzietà, poi,  sopra il milione di euro il presidente della commissione giudicatrice sarà scelto all’esterno alla stazione appaltante; inoltre, per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, sarà l’Anac a selezionare gli esperti, questa volta anche all’interno delle stazioni. Totalmente inibita, invece, la possibilità di intervento sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure ritenute illegittime (ex comma 2 dell’articolo 211 del Dlgs 50/2016, ora cancellato).

Subappalto: cosa è cambiato?

Anche la questione “subappalto” è stata incisa, e lo è anche dal punto di vista della responsabilità solidale, discussa e ristabilita ieri nel decreto abrogativo dei voucher. In particolare, viene generalizzata un’unica regola, ossia quella per la quale ciascun affidatario potrà subaffittare al massimo il 30% del valore complessivo del contratto. Il diritto europeo prevede una soglia massima, quella di 5,2 milioni di euro: in caso di appalti di valore superiore o a rischio infiltrazione, i possibili (tre) subappaltatori vanno indicati inizialmente e soddisfano requisiti di disponibilità e qualità.


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