Dopo la valutazione delle proposte emerse in sede di consultazione, la bozza è stata arricchita con molti dei suggerimenti arrivati dal mercato e affronta le ultime limature in vista del giro di pareri. Sono al momento 119 gli articoli correttivi che andranno ad impattare sul codice degli appalti. Infatti, nella Relazione illustrativa proprio della Camera, si legge: Lo schema di decreto tiene, in particolare, conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento che ha audito, tra l’altro, le principali stazioni appaltanti e le associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC nonché delle considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in merito ai vari atti attuativi c dei suggerimenti provenienti dalle Regioni e dai Comuni.
Codice Appalti: le Novità
Vediamo, dunque, quali sono le principali novità contenute nellultima bozza del correttivo al codice appalti. Oltre alla revisione del divieto di appalto integrato, vi sono, tra le altre, laddio per i costruttori alla possibilità di ottenere lattestato di qualificazione al mercato dei lavori pubblici (certificato Soa) in prestito da unaltra impresa; lobbligo, per le pubbliche amministrazioni, di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dal rilascio dello stato di avanzamento lavori (Sal). E ancora: laumento del numero delle imprese da invitare alle procedura negoziata senza bando e la possibilità di utilizzare la formula del general contractor solo per gli appalti oltre 100 milioni.
Non è passata inosservata nemmeno la clausola sociale obbligatoria per gli appalti ad alta intensità di manodopera diventi obbligatoria. La clausola sociale è una norma che prevede che la società affidataria dellappalto assuma il personale già utilizzato dalla precedente impresa e garantisca il rispetto delle condizioni contrattuali già in essere, ove queste siano più favorevoli. Attualmente, la clausola sociale è solo facoltativa.
Codice Appalti: confermato il subappalto
La bozza di decreto correttivo interviene inoltre sul subappalto. Il Codice appalti prevede attualmente che la quota di subappalto non possa superare il 30% del valore complessivo delle opere: il decreto allo studio del Governo prevede invece che tale quota torni a essere calcolata sullimporto della categoria di lavori prevalente nel cantiere. Ma non solo: la riforma prevede anche leliminazione dellobbligo per i concorrenti di indicare già in gara i nomi di tre subappaltatori da coinvolgere nei lavori.
Sul sito istituzionale della Camera dei Deputati sono disponibili il Testo dellatto trasmesso, la Relazione illustrativa, relazione tecnica, ATN,AIR; infine il Testo coordinato del d.lgs. 50/2016.
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