Coppie di fatto che si lasciano, il padre può disconoscere il figlio?

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Rappresenta un caso raro che le madri per determinati motivi (nascita del figlio da un rapporto occasionale o violento, convinzione della inadeguatezza genitoriale dell’ex partner e altro) preferirebbero che il loro bambino crescesse senza il padre e sarebbero disposte a non pretendere niente da lui purché scompaia dalla vita del figlio.

Un simile accordo per la legge non avrebbe nessun valore.

Ricevere  mantenimento, istruzione, educazione e assistenza da entrambi i genitori (anche se non sposati o divorziati) è un diritto del figlio, ed essendo un soggetto debole viene tutelato dalla legge.

Il diritto si traduce in un preciso dovere da parte di madre e padre di assistere la prole moralmente e materialmente sino a quando non se ne ponga la necessità.

Il mantenimento economico non va inteso come esclusivamente relativo all’obbligo alimentare, ma si riflette anche nell’aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sociale e la predisposizione, sino a quando l’età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a garantire loro le necessità di educazione.

Questi aspetti si traducono in doveri che gravano su entrambi i genitori in misura proporzionale alle loro capacità (di lavoro professionale e casalingo) tenendo conto delle attitudini, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

Ciò non toglie che il giudice possa, nell’ambito di una domanda congiunta sull’affidamento e il mantenimento dei figli (che, per la separazione delle coppie di fatto, non rappresenta un obbligo di legge), prendere atto di accordi in deroga al principio di proporzionalità, sempre che non siano contrari all’interesse dei figli.

Nonostante sarebbe legittimo un accordo con il quale uno dei genitori (anche in ragione di un elevato reddito) si assuma le spese per il mantenimento del figlio, non lo sarebbe quello che estrometta l’altro genitore dalla vita del bambino (escludendone la frequentazione, la necessità di acquisirne il consenso nelle questioni di maggiore interesse, l’affidamento condiviso e altro).

Un accordo basato su questi presupposti sarebbe nullo perché contrario al diritto del figlio a una serena crescita e a vedere garantito il suo pieno diritto all’avere entrambi i genotori..

Una volta cresciuto, spetta allo stesso figlio, il diritto a vedersi riconosciuto dal genitore che lo abbia abbandonato il risarcimento del danno morale provocato dalla sofferenza e dalle ripercussioni psicologiche derivanti dalla sua assenza, non avendo nessun rilievo, in un caso del genere, l’esistenza di un accordo tra madre e padre che abbia inteso escludere uno dei due dalla vita del minore.

In relazione all’istanza di disconoscimento del bambino (cosiddetta impugnativa per difetto di veridicità), nonostante fosse effettuata dal padre (o dalla stessa madre) entro i termini di legge (un anno dal riconoscimento), non avrebbe nessun fondamento giuridico per essere esperita.

L’azione non può essere esercitata dal genitore biologico che abbia riconosciuto il bambino per il fatto di non volersi occupare di lui, ma da colui che abbia scoperto l’inesistenza del rapporto biologico tra il figlio e il genitore che ne ha effettuato il riconoscimento.

Il consenso della madre non supporterebbe una simile istanza.

Nell’ambito di questa azione, va data prova della mancanza di un rapporto biologico tra genitore e figlio, prova che non potrebbe risiedere nella semplice dichiarazione della madre del bambino di avere avuto, nel periodo del concepimento, delle relazioni con uomini diversi da quello che ha effettuato il riconoscimento, ma si deve basare su circostanze oggettive (test del dna e altro) che possano dare al giudice la sicurezza della fondatezza della domanda di disconoscimento.

L’accoglimento dell’istanza comporta delle conseguenze importanti nella vita del minore, fa estinguere gli effetti del rapporto di filiazione con un danno nella vita del bambino non esclusivamente sul piano economico (perdita del diritto al mantenimento e ai diritti ereditari) ma anche su quello morale (perdita al diritto ad essere istruito, educato, assistito moralmente da entrambi i genitori).

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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