Cooperative edilizie e finanziamenti

sentenza 09/09/10
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Mentre la norma dell’art. 20 della Legge n. 513/77 conferisce al Ministro dei Lavori Pubblici il potere di determinare il tasso di interesse per i finanziamenti effettuati sulla base (tra le altre) della Legge n. 60/1963, da applicarsi quindi a tutti i soci delle cooperative edilizie, la disposizione recata dall’art.24 della Legge n. 457/1978, invece, per gli alloggi realizzati da cooperative edilizie finanziate in forza di leggi anteriori alla medesima Legge n. 457/1978, non solo fa salvi i requisiti e le procedure per l’assegnazione da questa stabilite, ma per di più espressamente dispone che i mutui concessi siano gravati da interessi soltanto per gli assegnatari “che superino i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti”.

La normativa successiva, quindi, non solo disciplina interamente la materia “tasso di interesse” (artt. 18, 19, 20 e 21), facendo salvo quanto stabilito nelle precedenti leggi di finanziamento (art.24), ma detta comunque disposizioni incompatibili con le leggi medesime (imposizione dell’onere degli interessi ai soli assegnatari non in regola con i requisiti contro imposizione dell’onere degli interessi a tutti gli assegnatari indistintamente) e prevede essa stessa direttamente il tasso di interesse da applicare eventualmente, sottraendone così la determinazione alla sfera discrezionale del Ministero.

In virtù dei principi relativi alla successione delle leggi nel tempo (art. 15 delle preleggi), deve perciò concludersi che l’art. 20 della Legge n. 513/77 sia stato tacitamente abrogato dall’art. 24 della Legge 457/78.

 

N. 31827/2010 REG.SEN.

N. 08893/1995 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8893 del 1995, proposto da:
Soc Coop Casa 2000 Srl, rappresentata e difesa dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Panama, 12; ****************** ed altri;

contro

Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero del Tesoro, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto con il Ministro del Tesoro 30/12/94, pubblicato sulla GU 5.5.1995 n. 103, avente ad oggetto: “determinazione dei tassi di interesse da applicare in attuazione del disposto dell’art. 20 della legge 8.8.1977, n. 513”, nonché di tutti gli atti a quello di cui sopra connessi e collegati, anteriori e conseguenti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio depositato il 13.9.2006 dei **************************, **************, ***************, ******************, **************, ******************, ***********************, **************, ****************, in qualità di soci assegnatari in proprietà degli alloggi realizzati dalla Cooperativa Casa 2000 srl e aventi causa dalla Cooperativa stessa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Lavori Pubblici e di Ministero del Tesoro;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di cui in epigrafe la cooperativa originariamente ricorrente, assegnataria di sovvenzioni per la realizzazione di alloggi a valere sui fondi Gescal ex lege n.60/1963, ha impugnato il decreto ministeriale del 30.12.1994, in epigrafe meglio specificato, con cui sono stati determinati i tassi di interesse sui finanziamenti relativi ad interventi costruttivi, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione della sentenza del Tar Lazio sezione III n.1789 del 31.10.1989, in relazione al disposto dell’art. 33 della L. n.1034/1971. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e difetto assoluto di motivazione. Carenza di potere;

2) Violazione dell’art. 20 della L. n.513/1977;

3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta; disparità di trattamento;

4) Violazione dell’art. 20 della L. n.513/1977. Incostituzionalità dello stesso in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

5) Illegittimità costituzionale dell’art. 20 della L. n.513/1977 in relazione all’art. 3 della Costituzione;

6) Illegittimità costituzionale dell’art. 20 della L. n.513/1977 in relazione agli artt. 70 e 77 della Costituzione;

7) Violazione dell’art. 23 della Costituzione. Illegittimità dell’art. 20 della L. n.513/1977 in riferimento alla medesima norma.

Si sono successivamente costituiti in giudizio, con atto depositato il 13.9.2006, richiamando i motivi di censura mossi dall’originaria ricorrente e chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati, i soci (in epigrafe nominativamente specificati) assegnatari degli alloggi realizzati dalla Cooperativa Casa 2000 a r.l. ed aventi causa dalla Cooperativa stessa.

Si sono altresì costituiti gli intimati Ministeri, contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Al riguardo il Collegio osserva che la presente vicenda contenziosa è del tutto identica ad altre sulle quali il Tribunale si è pronunciato in senso favorevole agli allora ricorrenti con sentenze n.1391/1998 e n. 1424/2008, annullando il DM oggetto anche del presente giudizio, riconoscendo fondate le censure, riprodotte integralmente al primo ed al secondo motivo di doglianza del gravame in trattazione, con cui era stato fatto presente che il DM in questione era illegittimo in quanto emanato in forza del potere conferito da una norma (art.20 della L. n.513/1977) implicitamente abrogata in parte qua, per evidente incompatibilità, dall’art.24 della successiva L. n.457/1978.

In merito la Sezione con le citate sentenze aveva testualmente affermato che <<mentre la norma dell’art.20 della L. 513/77 conferisce al Ministro dei Lavori Pubblici il potere di determinare il tasso di interesse per i finanziamenti effettuati sulla base (tra le altre) della L. n.60/1963, da applicarsi quindi a tutti i soci delle cooperative edilizie, la disposizione recata dall’art.24 della L. n. 457/1978, invece, per gli alloggi realizzati da cooperative edilizie finanziate in forza di leggi anteriori alla 457, non solo fa salvi i requisiti e le procedure per l’assegnazione da questa stabilite, ma per di più espressamente dispone che i mutui concessi siano gravati da interessi soltanto per gli assegnatari “che superino i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti”>>.

<<La normativa successiva, quindi, non solo disciplina interamente la materia “tasso di interesse” (artt.18, 19, 20 e 21), facendo salvo quanto stabilito nelle precedenti leggi di finanziamento (art.24), ma detta comunque disposizioni incompatibili con le leggi medesime (imposizione dell’onere degli interessi ai soli assegnatari non in regola con i requisiti contro imposizione dell’onere degli interessi a tutti gli assegnatari indistintamente) e prevede essa stessa direttamente il tasso di interesse da applicare eventualmente, sottraendone così la determinazione alla sfera discrezionale del Ministero>>.

<<In virtù dei principi relativi alla successione delle leggi nel tempo (art.15 delle preleggi), deve perciò concludersi che l’art.20 della L.n.513/77 è stato tacitamente abrogato dall’art.24 della L. 457/78 (cfr. Tar Lazio, sezIII, n.1789/89)>>.

Sulla base delle considerazioni suddette, è stato dunque ritenuto illegittimo ed annullato l’impugnato D.M. <<in quanto emanato in forza del potere conferito da una norma tacitamente abrogata dall’art.24 L. n.45/78>>.

Ebbene, la decisione giurisdizionale di annullamento, che, secondo un principio di carattere generale, esplica effetti soltanto fra le parti in causa, acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, come i regolamenti, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per taluni e non esistere per altri (cfr. CdS, VI, 12.11.2009, n. 7023; TAR Lazio, RM, III, 13.6.2007, n. 5392; CdS, V, 15.12.2005, n. 7144).

Trattandosi nella specie, appunto dell’impugnativa di un atto indivisibile a carattere generale, il già avvenuto annullamento dello stesso ha avuto effetti erga omnes e quindi anche per l’attuale parte ricorrente, che non ha quindi alcun ulteriore interesse a coltivare il giudizio.

Il proposto ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi tuttavia per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, III, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe, per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:

*************, Presidente

****************, ***********, Estensore

*****************, Primo Referendario

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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