Convenzioni tariffarie, legittime se sono fatti salvi i minimi

Redazione 02/05/11
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Viene ritenuta legittima e non vessatoria la clausola della convenzione stipulata tra l’ente pubblico e relativo legale di fiducia, in base alla quale, fermo l’impegno di non scendere al di sotto dei minimi tariffari, è contemplata la possibilità di liquidare, a discrezione dell’amministrazione, una maggior somma in virtù dell’attività effettivamente svolta dal professionista. Siffatta clausola , non necessita, ad avviso dei giudici di legittimità di specifica approvazione scritta, ai fini della sua vincolatività. Infatti, si legge nella sentenza del 28 aprile 2011 n. 9488, essa non limita la facoltà di opporre eccezioni ma definisce l’oggetto del contratto, individuando il corrispettivo della prestazione con riferimento all’entità e alle modalità di liquidazione del compenso professionale”. Inoltre neppure può essere invocato il criterio del valore della controversia per richiedere una maggior somma, in quanto l’autonomia negoziale nella determinazione del compenso non incontra alcun limite se non quello del rispetto del minimo fissato dalle tariffe inderogabili. Il giudice dunque, nel rispetto dell’art. 2233 c.c., non è legittimato a ricorrere ad una liquidazione in misura diversa da quella pattuita dalle parti. E ciò prescindendo da qualsivoglia indagine sulla congruità del quantum convenuto rispetto all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

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