La Convenzione individua e definisce le seguenti fattispecie: corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali (articoli 2 e 3); corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (articolo 4); corruzione di pubblici ufficiali stranieri (articolo 5); corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (articolo 6); corruzione attiva e passiva nel settore privato (articoli 7 e 8); corruzione di funzionari internazionali (articolo 9); corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (articolo 10); corruzione di giudici e di agenti di corti internazionali (articolo 11); traffico d’influenza (articolo 12); riciclaggio dei proventi di reati di corruzione (articolo 13); reati contabili (articolo 14).
Le norme dispongono, in particolare, che le Parti contraenti:
a) adottino nel proprio ordinamento misure che consentano di confiscare o sottrarre gli strumenti ed i proventi dei reati penali definiti dalla Convenzione o beni per un valore corrispondente a tali proventi (articolo 19, par. 3);
b) garantiscano la specializzazione di persone o di enti nella lotta contro la corruzione e provvedano affinché i medesimi soggetti dispongano di una formazione e di risorse finanziarie adeguate all’esercizio delle proprie funzioni (articolo 20);
c) si prestino l’assistenza giudiziaria più ampia possibile (articoli 26, 30 e 31);
d) includano i reati penali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in tutti i futuri trattati di estradizione. I medesimi reati dovranno essere altresì inclusi, quali reati per i quali è ammessa l’estradizione, in ogni trattato di estradizione in vigore tra le Parti (articolo 27, par. 1);
e) designino una o più autorità centrali competenti in materia di cooperazione giudiziaria internazionale in tema di corruzione (articolo 29).
La legge di ratifica della Convenzione in esame ha individuato all’art. 3 il Ministero della giustizia quale Autorità centrale italiana.
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