Convenzione di negoziazione assistita: linee guida da Milano

Allegati

La Segreteria Affari Civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il 24 aprile, ha diffuso delle linee guida per le convenzioni di negoziazione assistita, tenendo conto delle modifiche intercorse con la cd. Riforma Cartabia.
Testo per approfondire: La Riforma Cartabia della giustizia civile

Linee guida per le convenzioni di negoziazione assistita

Linee-guida-procura-milano-negoziazione-assistita.pdf 556 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Condizioni


L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere firmato dalle parti e da almeno un avvocato per parte. L’accordo può concernere:

  • la separazione personale,
  • la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio,
  • la modifica delle condizioni di separazione o divorzio,
  • l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio,
  • la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli,
  • la determinazione degli alimenti,
  • lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive

In presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente entro 10 giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Il Procuratore della Repubblica lo autorizzerà solo quando riterrà che l’accordo sia conforme all’interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale. Tale termine è perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali. L’effetto del mancato rispetto dei 10 giorni è l’irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo. In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità. Nell’accordo gli avvocati dovranno dare atto:

  • di aver tentato di conciliare le parti;
  • di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
  • di averle informate dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

L’accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria. Gli avvocati dovranno inoltre certificare:

  • l’autografia delle firme delle parti;
  • la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;
  • l’invio a mezzo pec dell’accordo firmato digitalmente a cura degli avvocati che assistono le parti.
  • la valutazione di equità dell’assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione.

2. Competenza territoriale e documentazione


La Procura della Repubblica territorialmente competente per l’approvazione dell’accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti (ex art. 453bis.51 c.p.c. per separazione, divorzio, modifiche, esercizio della responsabilità genitoriale e scioglimento dell’unione civile; art. 473bis.11 c.p.c. per le altre questioni). A corredo dell’accordo raggiunto dovranno essere prodotti i documenti indicati nell’allegato n. 1. L’Ufficio invita a trasmettere i documenti in file separati e numerati, nella stessa pec contenente l’accordo firmato digitalmente e, per consentire il rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta del P.M. nello stesso file contenente l’accordo firmato dalle parti e dai loro avvocati, l’Ufficio medesimo invita ad apporre in calce all’accordo la dicitura riportata nelle linee guida.


Potrebbero interessarti anche:

3. Ufficio di presentazione


L’accordo firmato digitalmente dagli avvocati delle parti deve essere inviato all’indirizzo pec della Segreteria Affari civili.

4. Rilascio provvedimento p.m.


Il P.M. rilascerà il nulla osta o l’autorizzazione in calce all’accordo firmato digitalmente dagli avvocati o con file separato. I 10 giorni per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile decorrono dalla data di consegna della pec.

5. Contributo unificato-imposta di bollo-diritti di cancelleria


Il procedimento è esente da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche per l’eventuale rilascio di copie conformi del nulla osta o autorizzazione.

6. Trasmissione dell’accordo


L’accordo, munito di nulla osta o autorizzazione, deve essere trasmesso a mezzo pec, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al COA presso cui è iscritto uno di essi. Il Consiglio ricevente ne curerà la conservazione in apposito archivio e, ove richiesto, ne rilascerà copia alle parti e ai loro difensori.

Volume consigliato

Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità.

FORMATO CARTACEO

La Riforma Cartabia della giustizia civile

Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.

Francesca Sassano | Maggioli Editore 2022

Avv. Biarella Laura

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento