Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (d.l. 132/2014)

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Convegno: LE NOVITA’ NEL PROCESSO CIVILE
Cosa cambia dopo il D.L. n. 132/2014 (processo civile) e dopo la L. 114/2014 (uffici giudiziari)

MILANO 10 OTTOBRE 2014

BOLOGNA 17 OTTOBRE 2014

La convenzione e’ conclusa con l’assistenza

di un avvocato;

LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

 

L’articolo 2 del d.l. 132/2014 introduce la Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.

E’ dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilita’ di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Che cos’è?

La convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato e’ un accordo mediante il quale le
parti convengono di cooperare in buona fede
 e con lealta’ per risolvere in via amichevole
la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti
all’albo

 

 

 

 

 

 

 

Cosa deve precisare nel documento?

a) il termine concordato dalle parti per
l’espletamento della procedura, in
ogni caso non inferiore a un mese
b)l’oggetto della controversia, che non
deve riguardare diritti indisponibili

 

 

 

 

 

Quando si conclude la convenzione?

La convenzione e' conclusa per un periodo di  
tempo determinato dalle parti, fermo restando
 il termine non inferiore a un mese

 

Come viene redatta?

La convenzione di negoziazione e’ redatta, a
 pena di nullita’, in forma scritta

Chi assiste e certifica la convenzione?

La convenzione e’ conclusa con l’assistenza

di un avvocato;

 

Gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni
 apposte alla convenzione sotto la propria
responsabilita’ professionale

 

 

Antonio Revelino

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