Controllo del giudice su valutazioni tecniche della PA

Il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali della pubblica amministrazione.

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Il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali della pubblica amministrazione. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale

T.A.R. Campania Napoli -sezione ottava- Sentenza n. 1022 del 7-02-2025

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Indice

1. La fattispecie esaminata


Con la decisione n° 1022 del  2025 , la Sezione Ottava del T.A.R. Campania Napoli  ha esaminato l’impugnazione dell’atto di diniego espresso dal  Responsabile comunale  in ordine a una  S.C.I.A. in variante  presentata dal ricorrente per il completamento di una scala esterna e relativo tetto di copertura e del  connesso parere negativo , con il quale il Soprintendente ai beni culturali territorialmente competente  aveva espresso parere contrario nell’ambito del procedimento di cui alla predetta S.C.I.A. in variante  alternativa al permesso di costruire , riferita a un fabbricato residenziale .
In particolare, la demolizione e la ricostruzione del manufatto non sono state ritenute compatibili con il rispetto dei valori tutelati dal vincolo da riferire al contesto edilizio, il cui pregio sarebbe stato compromesso anche dalla sostituzione di un singolo fabbricato.
Le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza sono state ritenute dal Tribunale Amministrativo adeguatamente motivate, ben lungi dall’essere stereotipate e ragionevoli, restando insindacabili da parte del Giudice amministrativo. Per approfondire, puoi consultare la nostra Guida normativa per l’Amministrazione Locale

2. I limiti del sindacato del Giudice amministrativo


Nel corso della sentenza, il T.A.R. Campania Napoli   ha rilevato che l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione Pubblica è sindacabile dal Giudice amministrativo solo entro limiti ristretti.
Nell’ordinamento vigente, il principio di separazione dei poteri impone di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato, a un tempo ‘intrinseco’, effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie, e ‘forte’, ossia tale da consentire al Giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione sull’esercizio della discrezionalità tecnica.
In tale ipotesi, infatti, al Giudice sarebbe consentito di sovrapporre sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione.
 All’opposto, un simile potere può essere riconosciuto al Giudice amministrativo solo qualora nell’operato dell’Amministrazione vengano in rilievo elementi sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Consiglio Stato, Sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7262).
Tali limitazioni alla sindacabilità dell’attività tecnico-discrezionale hanno trovato conferma anche nell’orientamento della Corte di Cassazione che, con riferimento a talune pronunce minoritarie del Giudice amministrativo, che hanno ritenuto una più ampia sindacabilità delle valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5029; Cons. Stato sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5030;  Cons. Stato Sent. n. 601/1999 e Sent. 926/2004), ha chiarito che il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali «deve essere svolto ‘ab estrinseco’, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione, ma non è mai sostitutivo.
Il sindacato sulla motivazione del provvedimento negativo deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa.
La Suprema Corte ha anche precisato che la sostituzione da parte del Giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto.
Ferma rimanendo, quindi, la necessità che il sindacato sia pieno ed effettivo, resta esclusa la possibilità di sostituire la valutazione tecnico discrezionale del Giudice a quella operata dall’amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, Quarta Sezione, n. 2022/2019 e Seconda Sezione, n. 6479/2020).

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