Controlli fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche.

Redazione 26/05/16
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Agli organismi di controllo quali la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, per ottenere l’accesso presso i locali degli enti non commerciali e delle onlus, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, dal mese di marzo 2012, è sufficiente il possesso della semplice autorizzazione prevista dal primo comma dell’art. 52 del Dpr 633 / 72. La norma in questione stabilisce che: “Gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto possono disporre l’accesso di impiegati dell’Amministrazione Finanziaria nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonchè in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l’accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono.” Tuttavia, quei presidenti di associazioni sportive che hanno istituito la sede del sodalizio presso la propria abitazione, devono altresì ricordarsi che: “per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione è necessaria anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti e professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.” In pratica l’accesso presso un’associazione può essere effettuato dal personale ispettivo (Gdf / AdE), anche mediante l’esibizione della sola lettera d’incarico rilasciata dal capo dell’Ufficio (Comandante del reparto della Gdf o Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate), salvo il caso di cui sopra (sede dell’associazione nell’abitazione del legale rappresentante). In sostanza i controlli fiscali nonché le concrete e materiali operazioni di verifica, possono essere effettuate anche a casa (se la sede dell’associazione è presso l’abitazione), ma è necessaria l’autorizzazione del magistrato. Inoltre, in base a quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, dello statuto del contribuente, l’accesso è legittimo se giustificato da “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo … durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”. Fino al febbraio 2012, i locali destinati all’esercizio delle attività istituzionali da parte degli enti non commerciali e delle onlus erano ritenuti “locali diversi”, circostanza che prevedeva che eventuali accessi fossero consentiti solo in presenza di idonea autorizzazione del Procuratore della Repubblica (concessa esclusivamente in presenza di gravi indizi di colpevolezza inerenti a violazioni fiscali). Per quanto riguarda la durata delle suddette verifiche, l’art. 12, comma 5 dello statuto del contribuente, non prevede una durata minima o massima delle stesse. È invece previsto che la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non possa superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Infine, sempre lo statuto del contribuente, all’art. 12 comma 2, concede un diritto molto importante ovvero quello di farsi assistere, durante le operazioni di verifica, da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. Da tutto ciò, sorge spontaneo un unico suggerimento: “se la finanza suona alla Vostra porta, chiamate l’avvocato (meglio se tributarista) o il commercialista”.

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