Il nuovo testo opera infatti principalmente una razionalizzazione e riorganizzazione di tutte le disposizioni normative stratificatesi in maniera disorganica nei vari anni e contenute in varie norme che, in molti casi riportavano riferimenti ad Uffici di controllo le cui denominazioni non sono più attuali.
Il decreto pertanto, fra l’altro:
– provvede (art. 3) ad individuare i soggetti delle procedure del controllo di regolarità amministrativo-contabile (Uffici centrali di bilancio e Ragionerie territoriali dello Stato) e precisa (art. 5) che sono assoggettati al controllo solo gli atti che determinano effetti finanziari per il bilancio dello Stato;
– detta i principi dell’analisi e valutazione della spesa (art. 4) come una tipologia di monitoraggio da svolgersi nell’ambito dei nuclei di analisi e valutazione istituiti dall’art. 39 della L. 196/2009;
– detta (art. 8) una nuova tempistica del controllo preventivo di tipo contabile (già disciplinato dal D.P.R. 367/1994);
– individua (art. 11) le tipologie di documenti contabili sottoposti a controllo successivo e stabilisce (art. 13) la documentazione che deve essere posta a corredo dei rendiconti.
Un intero Titolo (artt. 19-21) è dedicato ai controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e organismi pubblici mentre gli artt. 25-28 disciplinano le attività di analisi e valutazione della spesa, una delle principali novità introdotte (in linea con le migliori esperienze internazionali) dalla L. 196/2009. (Stefano Minieri)
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