Contributo Unificato: risolti i dubbi interpretativi (?)

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Contributo Unificato: risolti i dubbi interpretativi (?)

A cura del dottor Caglioti Gaetano Walter

Dirigente Tribunale di Vibo Valentia

 

Le recenti modifiche, dirette o indirette, al contributo unificato ed i dubbi interpretativi che avevano dato origine ad una serie di interpretazioni diverse nei vari uffici giudiziari hanno trovato soluzione nella recente circolare ministeriale dell’11 maggio 2012 1.

Non tutte le soluzioni convincono, per alcune il principio ispiratore sembra quello di “fare cassa”, ma per lo meno oggi si ha un indirizzo unico per gli uffici anche se alcune criticità permangono ed altre ne nascono proprio dalla direttiva ministeriale.

Ma veniamo nello specifico su quanto ha deciso il Ministero:

  • ha chiarito, ma non ce ne era bisogno, solo alcuni uffici erano incorsi in un così grossolano errore2, che il contributo unificato nulla ha che vedere con l’anticipazione forfettaria di 8 euro di cui all’articolo 30 testo unico spese di giustizia, quindi quest’ultimo, come ad esempio il diritto di copia e di registrazione delle sentenze ed ordinanze, si continua a non pagare nelle procedure di lavoro, previdenza, assistenza, separazione dei coniugi procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6 legge898/70.

  • è dovuto il contributo unificato in materia di opposizione all’esecuzione ed all’opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro

  • non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze

  • stranamente, ma siamo contenti per l’utenza, non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nel giudizio di lavoro. Gli uffici nella quasi totalità in materia si erano regolati di far pagare nel processo esecutivo il contributo unificato nel caso lo stesso fosse stato riscosso nel processo di lavoro e renderlo esente se, per i limiti di reddito previsto dalla nuova formulazione dell’art. 9, comma 1-bis, Testo Unico spese di giustizia, nulla si era pagato nel giudizio di lavoro;

  • esenzione per i procedimenti di recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari,di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa

  • ha stabilito che il reddito per l’esenzione nelle materie di previdenza, assistenza , lavoro e pubblico impiego è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante perché (testuale dalla circolare) il richiamo all’articolo 76 DPR 115/02 deve intendersi nella sua interezza”. Non ci troviamo d’accordo. Ai sensi del richiamato articolo 9 comma 1 bis sono tenuti al pagamento del contributo unificato le parti “titolari di reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito superiore tre volte all’importo previsto dall’articolo 76” il richiamo è quindi alla somma prevista dall’articolo 76 per l’ammissione al gratuito patrocinio. Cosa diversa sarebbe stata se l’articolo 9 comma 1 bis avesse invece stabilito espressamente che il reddito personale fosse determinato ai sensi dell’articolo 76.

  • sempre in materia di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego sono soggetti al pagamento del contributo unificato anche i soggetti “diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche oppure da enti quali ad esempio l’INPS , salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa”. Come si faccia a passare dal reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, per come richiamato dall’art. 9, comma 1bis, al reddito di impresa è un vero e proprio mistero. In molti ci eravamo accorti all’entrata in vigore della normativa del più volte richiamato articolo 9 comma 1 bis che il legislatore si era stranamente dimenticato le persone giuridiche ma non riteniamo che quella omissione, voluta o meno, possa essere sanata con circolare ministeriale. Altra problematica crea l’obbligo del contributo a carico dell’INPS che va pagato, o meglio, prenotato a debito. Ora definito il giudizio se l’INPS risulta soccombente nulla quaestio , si chiude il foglio notizie per irrecuperabilità delle somme. Il problema sorge se l’INPS risulti vincitrice nel giudizio. A questo punto la cancelleria ha l’obbligo di recuperare le spese anticipate nei confronti di parte soccombente e qui sorgono non pochi problemi. Bisogna avere quale riferimento il reddito della parte ammettiamo un lavoratore con reddito che gli avrebbe dato diritto all’esenzione nel caso la causa fosse stata promossa da lui ? Oppure si recupera indipendentemente dal reddito del convenuto? Logicamente provvederemo al recupero.

  • per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego il contributo è ridotto della metà e non come da molti, compreso lo scrivente, sostenuto della metà della metà ( la doppia riduzione ci sembrava la soluzione più logica e rispondente alla normativa). Da notare che, superato il reddito di esenzione, costa meno il giudizio nel merito ( 37 euro) che il decreto ingiuntivo ( metà del valore della causa )

  • nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza,lavoro e pubblico impiego vi è una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio ( testuale dalla circolare ministeriale)

  • nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex articolo 605 e ss cpc (ricordiamo è l’unica ipotesi in cui si paghi il contributo unificato – pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliare- indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale3 da parte del giudice ..ogni commento è superfluo..) la cancelleria, leggiamo dalla circolare ministeriale in oggetto, ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario forma il fascicolo e richiederà il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura ( altra stranezza i funzionari di cancelleria non sono più agenti di riscossione4 a far data del 1 gennaio 19985) qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal testo unico sulle spese di giustizia (!!!)

  • Il reclamo, come ritenuto da più parti, compreso lo scrivente 6, rientra tra le impugnazioni. Per la circolare ministeriale in oggetto la dottrina prevalente parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale , di conseguenza oltre alle ipotesi previste dall’articolo 323 cpc, deve ritenersi impugnazione ad esempio il reclamo promosso ai sensi dell’articolo 669 terdecies cpc avverso il provvedimento cautelare. In questo caso la controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo. Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento….Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 del DPR n 115 del 30 maggio 2002..

  • paga il contributo unificato, in base al valore della domanda, l’intervento nella procedura esecutiva7. In materia il ministero contraddice il suo precedente indirizzo8

  • qualora con il medesimo atto si pongono più domande tra quelle previste dall’articolo 14 comma 3 del DPR 115/02, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, si dovrà riscuotere un unico contributo unificato

  • il decreto legislativo n 150 del 1 settembre 2011 che ha previsto una semplificazione dei riti per i procedimenti civili di cognizione non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del DPR 115/02 in tema di contributo unificato9

 

Seguono tabelle del contributo unificato per scaglioni e materie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) TABELLE SCAGLIONI PER VALORE

ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

 

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche’ per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall’articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all’articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche’ per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

 3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all’ammontare del canone per ogni anno.

“3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta’ ;

4. ….ABROGATO..

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al
comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace).( punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168 )

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:.

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

[6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.]

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO E POSIZIONI PROCESSUALI

 

  • IMPUGNAZIONI

 

  • Appello, appello incidentale N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,)

contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà

N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)

  • Reclami

€ 85 aumentato della metà

RICORSO IN CASSAZIONE

contributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato

 

 

RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICE

Contributo unificato in base al valore della causa

 

MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA ( ai sensi della cir. 65934.u del 14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo)

 

  • Proposte dalla c.d. parte diligente ( che iscrive la causa)

Contributo unificato corrispondente al valore della controversia

integrato da eventuale aumento del valore della causa

  • Proposte dalle altre parti

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore

della domanda proposta

 

INTERVENTO AUTONOMO

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore

della domanda proposta

 

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL’ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.)

€ 85

 

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario

 

PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI

Esente

 

RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc

Esente

PROCESSO PENALE contributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza

C) TABELLE PER PROCEDURE

 

1) PROCEDIMENTI SPECIALI

 

LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I,II, III ,III bis e IV c.p.c.

 

  • Procedimenti d’ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)

 Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

 

 

  • Opposizione a decreto ingiuntivo

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

 

 

  • Procedimento per convalida di sfratto Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)

Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.

Il valore dei procedimenti di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di citazione per la convalida.

Il valore dei procedimenti di sfratto per finita locazione si determina in base all’ammontare del canone annuo.

Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

1. nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;

2. nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

 

  • Procedimenti cautelari in generale (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)

  • Procedimenti cautelari in corso di causa( vedi circolare DG 07/02/201.0015598.U)

  • Sequestro (artt. Da 670 a 687 cpc)

  • Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. Da 688 e 691 cpc)

  • Procedimenti di istruzione preventiva (artt. Da 692 a 699 cpc)

  • Provvedimenti d’urgenza (artt. Da 700 a 702 cpc)

     Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

 

  • Inibitoria della sentenza primo grado ( art. 283 cpc)

€ 85

 

  • Procedimento sommario di cognizione ( art 702-bis ess)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Nel caso in cui il giudizio( ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato

Nel caso di appello( ex art.702quater) contributo unificato valore della causa aumentato della metà

 

  • Procedimenti possessori Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

 

  • Istanza ai sensi dell’articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA’ SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006)

€ 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PROCEDIMENTI EX DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011

c.d. riduzione e semplificazione dei riti

Ai sensi della circolare 65934 del 14 maggio 2012 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato

 

 

a) –delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione ( ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis ) :

 

€ 85

 

€ 85 x volontaria

e sul valore se vi è contestazione nel procedimento

Contributo corrispondente al valore della causa di merito

Esente

 

 

 

 

 

 

 

b) delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione ( ex decreto legislativo 150/2001) titolo I e III del libro secondo del codice di procedura civile )

 

Esente

 

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 

 

 

c) delle controversie regolate dal rito del lavoro( ex decreto legislativo 150/2011) sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile

 

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ESECUZIONI CIVILI

 

  • Procedimenti di Esecuzione Immobiliare € 242

  • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo inferiore a 2.500 euro) € 37

  • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( importo pari o superiore a 2.500 euro) € 121

  • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c) € 146

  • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio 121

  • Opposizione all’esecuzione art 615 1° comma cpc(giudizio ordinario)

contributo unificato secondo il valore della causa

 

  • Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 cp.

€ 121 ( metà del contributo previsto

per i processi di esecuzione immobiliare

circ. 65934.u del 14 maggio 2012)

 

  • Procedimenti di Esecuzione Immobiliare( separazione e divorzio)

€ 242,

ESENTE se a favore della prole

  • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare( separazione e divorzio) ( importo inferiore a 2.500 euro)

€ 37

ESENTE se a favore della prole

 

  • Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( separazione e divorzio) ( importo pari o superiore a 2.500 euro)

€ 121

ESENTE se a favore della prole

 

  • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c) € 146

 

  • Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (ex art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio

€ 146

 

  • Ricorso ex art. 624 cpc ( camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio

€ 85

 

  • reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 31.884,48 e ai giudizi di separazione e divorzio

 

€ 85 aumentato della metà

 

  • Opposizione di terzo all’esecuzione

€ 146

 

  • Opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975 € 85

 

  • Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc

€ 85 aumentato della metà

  • Intervento

Contributo unificato secondo valore della causa ex cir. 65934.U del 14 maggio 2012

 

  • Differimento della vendita a richiesta di parte

Esente

  • Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare

delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché

quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro

nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione

coatta amministrativa

Esente

 

  • Istanze per la restituzione dei titoli

Esente ( dovuta l’imposta di bollo)

 

  • Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi

Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.

 

  • Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.)

non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita

 

 

 

  • Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento,

 

Esente (dovuta l’imposta di bollo sull’istanza)

 

  • Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc

Esente ( a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull’istanza è dovuta l’imposta di bollo

 

  • ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. “i ricorsi per sequestro di autoveicoli”

contributo sarà quello relativo all’esecuzione mobiliare

ai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979 i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione

 

 

  • Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione

contributo unificato secondo il valore della causa (circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)

 

 

  • Recupero onorari nel processo esecutivo

 

contributo unificato secondo il valore della causa

Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

 

 

  • Degli obblighi di fare e di non fare ( art.612 cpc)

 

€ 121

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) FALLIMENTI

 

  • Procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura,

€ 740

  • Istanza di chiusura del fallimento

Esente

( circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)

 

  • Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata

N.B. Ai sensi della circolare, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

 

  • Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo € 85

 

  • Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare € 85

 

  • Istanza di fallimento   € 85

 

  • Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva Esente

 

  • Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie

Esente

(circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)

 

 

  • Reclamo ex art 26 legge fallimentare importo di € 85 aumentato della metà

 

  • sovraindebitamento:

-deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 85

-reclamo importo di € 85 aumentato della metà 

 

  • Procedimento di esdebitazione (circolare DAG08/09/2010.0114831.U)

€ 85

 

  • Procedimenti relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro

nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione

coatta amministrativa

Esente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO ( per il giudizio di esecuzione vedi precedente punto 3 e la successiva scheda riepilogativa)

 

  • Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc) € 85

 

  • Separazione consensuale ex articolo 711 cpc € 37

 

  • Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70 € 85

 

  • Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70,comma 16,(consensuale) € 37

 

 

 

 

 

 

6) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO ( per i giudizi di esecuzione vedi precedente punto 3 e la successiva scheda riepilogativa)

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile( per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione pari al doppio dell’importo previsto dall’art. 76 DPR 115/02 attualmente 10.628,16x 3= 31.884,48

 

  • Controversie di previdenza e assistenza € 37

 

  • Controversie lavoro e pubblico impiego contributo ridotto alla metà

 

  • accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale

contributo ridotto alla metà

  • cautelari

contributo ridotto alla metà

  • decreti ingiuntivi in materia di lavoro

contributo ridotto della metà

  • opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di lavoro

 

contributo ridotto della metà

 

  • Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l’esenzione in base al reddito ( circolare 65934.U del 14 maggio 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

 

  • Procedimenti di volontaria giurisdizione € 85

 

  • Procedimenti in Camera di Consiglio (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 85 aumentato della metà

 

  • Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 85 aumentato meta

 

  • Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegno Esente

 

 

 

 

8) LOCAZIONE, COMODATO, ecc.

 

  • Procedimenti in materia di locazione

  • Procedimenti in materia di comodato

  • Occupazione senza titolo

  • Impugnazione di delibere condominiali

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) LEGGI SPECIALI

 

  • Legge 689/81 ( opposizione ingiunzioni amministrative)( vedi anche specifica tabella)

  • legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)

contributo unificato corrispondente al valore della causa

 

  • Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa

(circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)

 

  • Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente

 

  • Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)

contributo secondo il valore e prenotato a debito

( circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)

 

  • Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari

contributo secondo il valore della causa

Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, NON opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “ atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72

Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.

 

  • Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76

contributo secondo il valore della causa

 

 

  • Mediazione e conciliazione ( verbale di omologa) Legge 28/2011

€ 85

 

 

10) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Regolamento CE 1896/2006

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

( circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)

 

 

 

11) ATTIVITA’ NON GIURISDIZIONALI

 

  • Rinunzia eredità Esente

 

  • Accettazione eredità beneficio di inventario Esente

 

  • Atto notorio Esente

 

  • Perizia giurata Esente

 

  • Redazione inventario accettazione eredità ( escluso eredi minorenni) € 85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

 

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria

Contributo unificato

37

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Controversie individuali

di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

Contributo unificato

Metà del valore della causa

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Decreti Ingiuntivi

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria

(ipotesi residuali)

Contributo unificato

Metà del valore della causa

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

Opposizione Decreti Ingiuntivi

e cautelari

Controversie individuali

di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego

Contributo unificato

metà del valore della causa

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritto ex art 30

 

NO

Imposta di Registro

 

NO

 

 

Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

 

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

 

La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all’Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

 

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE

RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

 

 

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI e IMMOBILIARE

 

 

ESENTE

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

 

OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE

 

 

Contributo unificato

In base al valore

per redditi superiori ad € 31.884,48

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

 

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Artt. 615, 2° e 617 cpc

 

Contributo unificato

146

per redditi superiori ad € 31.884,48

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

RICORSO ex

Art 624 cpc

Camerali

 

 

Contributo unificato

85

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritti ex art. 30

 

NO

Imposta di registro

 

NO

RECLAMO

Art 624, 2° comma e 630 cpc

Camerali

 

 

Contributo unificato

85 aumentato della meta

per redditi superiori ad € 31.884,48

Diritti di copia

 

NO

Diritti ex art. 30

 

NO

Imposta di registro

 

NO

 

Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

 

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

 

La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all’Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

 

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato sarà prenotato a debito

 

 

 

 

 

F) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE

RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI

E DIVORZIO

 

 

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI

Valore inferiore ad

2500

 

 

 

Contributo unificato

37

 

ESENTE

prole

 

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

 

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI

Valore superiore ad

2500

 

 

 

Contributo unificato

121

ESENTE

prole

 

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

 

PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI

 

 

 

Contributo unificato

242

 

 

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

 

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Art 615, 2° c e 617 cpc

 

 

 

Contributo unificato

146

 

 

Diritti di copia

 

NO

 

Diritto ex art 30

 

NO

 

Imposta di Registro

 

NO

 

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Art 624 e 630 cpc

(Camerali)

 

 

 

Contributo unificato

85

aumentato della meta

 

Diritti di copia

 

NO

Diritti ex art. 30

 

NO

Imposta di registro

 

NO

 

PROCESSI DI OPPOSIZIONE

ALL’ESECUZIONE

 

 

Contributo unificato

In base al valore

Diritti di Copia

NO

Diritto ex art. 30

NO

Imposta di registro

NO

 

RICORSO ex

Art 624 cpc

Camerali

 

 

Contributo unificato

85

 

Diritti di copia

 

NO

Diritti ex art. 30

 

NO

Imposta di registro

 

NO

RECLAMO

Art 624, 2° comma e 630 cpc

Camerali

 

 

Contributo unificato

85 aumentato della meta

 

Diritti di copia

 

NO

Diritti ex art. 30

 

NO

Imposta di registro

 

NO

 

 

G) TABELLA RIEPILOGATIVA OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE,CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO

CARTELLA ESATTORIALE

Procedimento ex L.689/81

Procedimento ex art 615, 1° c, c.p.c.

 

 

 

 

Procedimento ex artt 615 2°c e 617 c.p.c.

CONTRIBUTO UNIFICATO

INDENNITA’ ex art. 30 T.U.

DIRITTI di COPIA

IMPOSTA DI REGISTRO

SI

valore della causa

SI

NO

innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

NO

NO

SI

valore della causa

SI

NO

giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

SI

NO

giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

SI

NO

giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

SI

146

SI

SI

SI

OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE

SI

450

SI

NO

NO

APPELLO

ex art. 26 L.40/06

SI valore della causa

Aumentato della metà

SI

NO

NO

FERMO AMMINISTRATIVO

art. 57 DPR 602/73

Opposizione all’esecuzione

Opposizione agli atti esecutivi

SI

valore della causa

SI

NO

giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

SI

NO

giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

SI

NO

giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91

SI

146

SI

SI

SI

 

H) TABELLA RELATIVA A PROCEDIMENTI ESENTI

 

  • Già esenti per espressa previsione normativa

 

  • Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958 (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)

 

  • Disposizioni relative ai minori , interdetti e inabilitati (artt. Da 732 a 734 cpc)

 

  • Assegno di mantenimento

 

  • di rettificazione di stato civile 

 

  • in materia di equa riparazione ex lege 89/2001 (c.d. legge Pinto)

 

  • in materia di ingiusta detenzione ( circ.20/6/2006 n 66030)

 

  • risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (L 117/88)

 

  • in materia tavolate

 

  • opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero ( L 286/98)

 

  • conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia ( dlvo 5/2003)

 

  • in materia di “masi chiusi” ( L 340/2000)

 

  • affrancazione di fondi enfiteutici ( L. 607/1966)

 

  • Interdizione e inabilitazione (artt. Da 712 a 720 cpc)

 

  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ( circ. 1/2/2007 n DAG/14803/U)

 

  • Abusi familiari

 

  • Protezione delle persone prive di autonomia

 

  • Trattamento sanitario obbligatorio ( L. 18078)

 

  • Dichiarazione di assenza e morte presunta (artt. Da 721 a 731 cpc)

 

  • Rapporti patrimoniali tra coniugi(artt. Da 735 a 736 cpc)

 

  • Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale ( nei casi di cui all’at.9 1bis DPR 115/02)

 

  • Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare

 

  • Istanza di chiusura del fallimento ( circ. 7/2/2006 n 27213/U)

 

  • Domanda di ammissione allo stato passivo nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004 ( circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)

 

  • Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone

 

  • Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati ( circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)

 

  • Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze ( circ 18/3/2003)

 

  • Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U)

 

  • Recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio

 

  • Esercizio dell’azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica

 

  • Equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo

 

  • Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa(Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)

 

  • Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali

 

  • Esecuzione – Istanza per la restituzione dei titoli ( circ. 14/1/2004)

 

  • Esecuzione – Istanza ex art. 495 cpc per conversione del pignoramento ( circ. 14/1/2004)

 

  • Accettazione eredità con beneficio d’inventario ( circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)

 

  • Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.

  • In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti “comunque” relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare

 

  • Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)

 

1 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

2 Contributo unificato, diritto di copia, indennità forfetaria non sono interdipendenti, l’esistenza del contributo unificato non comporta in automatico l’esistenza del diritto forfettizzato e viceversa, esempio legge Pinto non si riscuote il contributo unificato ma si paga il diritto forfettizzato

3 Da ultimo ai sensi della circolare min. giust. prot.6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011”il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere….”

4 Circolare ministeriale giustizia 843/98/U del 28 marzo 1998 la competenza alla riscossione (bonaria e coattiva) dei crediti erariali non spetta più al cancelliere ma al concessionario del servizio di riscossione

5 Art. 7 decreto legislativo 327/97

6 Ordine di servizio n 42 del 30 novembre 2011 in sito ufficiale tribunale di Vibo Valentia

7 Ho sostenuto la tesi contraria motivandola in Diritto.it 22 marzo 2012 “il regime fiscale dell’intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari”

8 Circolare ministeriale 26 febbraio 2002 ( in rivista delle cancellerie anno 2002 n 1 pag 216) e circolare ministeriale 12 marzo 2002 8 in Rivista delle cancellerie anno 2002 n 2 pag 210)

9 Conforme ordine di servizio dello scrivente n 40 dell’11 ottobre 2011 in sito ufficiale tribunale di Vibo Valentia

Allegato

pdf_33487-1.pdf 132kB

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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