Il contributo unificato nella giustizia amministrativa

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Premessa

Istituito all’alba del secondo millennio (legge 23 Dicembre 1999, n. 488 – “legge finanziaria 2000”) con il dichiarato intento di semplificare la tassazione degli atti giudiziari, riconducendo ad unità una pluralità eterogenea di imposte e tasse (“imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa”), il “Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari” ha nel tempo tradito i declamati intenti di semplificazione, finendo per far rimpiangere, sotto molti aspetti, i tributi che ha sostituito, i quali – quantunque frammentati e anacronistici – presentavano una minore complessità applicativa ed una inferiore incidenza fiscale. Sorvolando sulle pur fondate osservazioni di alcuni commentatori in ordine al fatto che la funzione tributaria del contributo sia diventata, soprattutto nel processo amministrativo, marginale e che ormai risultino prevalenti la funzione dissuasiva della domanda giudiziale e quella sanzionatoria di talune irregolarità, si deve rilevare che le successive stratificazioni normative (legge conv. 248/2006, legge 296/2006, d. l.vo 53/2010, d. l.vo 104/2010, legge conv. 111/2011, legge conv. 148/2011, legge 228/2012) hanno dato vita ad un micro-sistema fiscale con proprie regole peculiari che, a sua volta, si è articolato in tre sotto-sistemi rispettivamente associati al processo civile, amministrativo e tributario. L’eterogenesi del fine della semplificazione è particolarmente evidente con riferimento al contributo unificato nella giustizia amministrativa, rispetto al quale l’attuale assetto normativo presenta significativi problemi ermeneutici, tanto che per alcuni di essi è stata interpellata persino la Corte di Giustizia dell’Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo (Causa C-61/14). La presente rassegna giurisprudenziale commentata[1] vuole essere un utile strumento cognitivo, di agevole consultazione (le “premassime” sono in ordine alfabetico), per far luce, senza pretesa di completezza, sulle principali questioni applicative del contributo unificato “amministrativo”, nella immanente consapevolezza che molti restano i nodi da sciogliere e che la non eccelsa qualità dei referenti normativi impedisce o rende difficoltoso il raggiungimento di approdi sicuri e stabili.

 

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T.A.R. Venezia, sent. 2020/2007

Accesso ai documenti – Controversie in materia di pubblico impiego – Esenzione dal contributo unificato

In tema di esenzione dal pagamento del contributo unificato, allorché il partecipante ad un concorso pubblico abbia proposto avverso gli atti concorsuali ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 ss., d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, e successivamente proponga ricorso dinanzi al TAR in materia di accesso agli atti della procedura concorsuale, poiché quest’ultimo ricorso assume nei confronti del ricorso pendente in sede straordinaria natura assodatamente strumentale in quanto deputata a fornire al privato i supporti documentali ivi utilizzabili a proprio favore, esso non è soggetto al contributo unificato.

La sentenza in esame enuncia due importanti principi. In primo luogo, si ribadisce che le controversie relative alla costituzione del rapporto di pubblico impiego soggiacciono alla medesima disciplina fiscale agevolatoria prevista per le cause in materia di pubblico impiego. Secondariamente si chiarisce che, avendo il ricorso per accesso agli atti di una procedura concorsuale natura “assodatamente” strumentale rispetto all’eventuale controversia che un concorrente abbia instaurato (o abbia intenzione di instaurare) avverso gli atti concorsuali, anche il giudizio ostensorio si giova del regime fiscale agevolato. Giova altresì precisare che nel 2007 per le materie lavoristiche vigeva una esenzione totale dal contributo unificato, successivamente il legislatore (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha introdotto una soglia reddituale, superata la quale è dovuto il contributo unificato anche se in misura ridotta rispetto alle controversie ordinarie.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 19323/16/2015

Affidamento in concessione di servizi – Rito abbreviato – Valore controversia ai fini del contributo unificato

Preliminarmente occorre evidenziare che la fattispecie del ricorso al T.A.R. proposto dall’attuale ricorrente (ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale, avente a base d’asta l’importo di euro 30.000,00 annue per una durata della concessione di anni 9) si inquadra senza dubbio tra quelli previsti dall’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avendo ad oggetto “a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” . L’art. 13, comma 6 bis, lett. d), del DPR 30 maggio 2002 n. 115, a proposito degli importi dovuti per il contributo unificato, cosi testualmente recita: “d) per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma  l, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000”. Relativamente, poi, all’individuazione del valore della lite soccorre il disposto dell’art. 14, comma 3 ter, della stessa norma che così dispone: “3-ter . Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma l, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 201.0, n. 1.04. si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma l , lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste”. Tale valore, nel caso di specie è chiaramente Individuabile nell’importo di euro 270 .000, dato dal valore annuo posto a base d’asta per il numero di anni della concessione (30.000 x 9 = 270.000). Pertanto, l’importo del contributo unificato dovuto nella fattispecie è di euro 4.000,00.

Per individuare l’importo dovuto a titolo di contributo unificato, l’interessante pronuncia del giudice tributario napoletano chiarisce che alle controversie in materia di procedure per l’affidamento in concessione di servizi pubblici si applica il rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), del cod. proc. amm., e conseguentemente il connesso regime fiscale maggiorato per scaglioni; il valore di tali controversie si ottiene moltiplicando l’importo annuo posto a base d’asta per il numero di anni della concessione. Il metodo descritto nella pronuncia è certamente valido, ma non soccorre nei (non rari) casi in cui la stazione appaltante non indica un importo annuo a base della concessione. In tali ipotesi, in assenza di una chiara indicazione normativa, sarebbe probabilmente più prudente ed equo applicare lo scaglione più basso.

 

Comm. Trib. Prov.le Messina, sent. 5075/9/2014

Affidamento concessione area demaniale – Concessione di servizi – Rito abbreviato ai fini del contributo unificato

La questione non ineriva ad una mera concessione demaniale, bensì una licitazione privata per il rilascio di una concessione demaniale marittima per la gestione della darsena turistica di Santa Marina Salina. Trattasi, all’evidenza, di una concessione di servizi, riconducibile alle voci di cui all’art. 13 c. 6 lett. d) D.P.R. 115/02 con riferimento all’art. 119 c. 1 lett. a) D.lv. 104/2010. La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi … Nel caso in esame appare evidente che l’oggetto del contenzioso non era la mera concessione di un’area demaniale, bensì la concessione di un’area demaniale in funzione della gestione dei servizi portuali ad essa inerenti.

La sentenza segnala la distinzione tra una mera concessione demaniale e una concessione demaniale in funzione della gestione dei servizi ad essa inerenti (nella fattispecie, servizi portuali). Quest’ultima presenta i caratteri di un pubblico appalto di servizi (con la differenza che il corrispettivo consiste nel diritto a gestire i servizi) e la relativa controversia soggiace pertanto alla disciplina di cui all’art. 119, comma 1, lett. a), con le connesse ricadute in ordine al contributo unificato dovuto.

 

Comm. Trib. Prov.le Firenze, sent. 1028/3/2015

Affidamento concessione per la valorizzazione di beni demaniali – Rito ordinario ai fini del contributo unificato

La fattispecie, a seguito di ulteriore approfondimento, appare concernere sostanzialmente una concessione per la valorizzazione di beni (non assumendo rilievo prevalente i lavori o i servizi correlati a tale attività di valorizzazione) con i conseguenti risvolti in ordine al … regime giuridico del rito processuale applicabile ed … al regime fiscale; trattasi di concessione di valorizzazione di bene demaniale, fattispecie oggetto di rito ordinario.

Nella fattispecie, si evidenzia che, in ipotesi di “concessioni per la valorizzazione di beni demaniali”, gli eventuali lavori ed i servizi correlati alla valorizzazione intesa come recupero funzionale ed estetico del bene restano attività ancillari e strumentali alla concessione e pertanto non determinano una mutazione dell’oggetto della relativa lite che, avendo ad oggetto una concessione demaniale tout court, rimane nell’alveo del rito ordinario anche ai fini del contributo unificato dovuto.

 

Comm. Trib. Prov.le Venezia, sent. 102/1/2015

Assegnazione licenza per trasporto pubblico non di linea – Rito abbreviato ai fini del contributo unificato

Occorre valutare se il rito speciale in materia di appalti di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a. sia correttamente applicabile al procedimento che qui interessa che riguarda l’annullamento del provvedimento di approvazione atti e graduatoria del bando di pubblico concorso per il rilascio delle licenze per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea taxi natante a motore. Orbene l’attivazione di una procedura concorsuale per l’assegnazione delle licenze per l’esercizio del servizio pubblico non di linea taxi natante a motore rientra nell’ambito di applicazione della suindicata normativa, trovando – ad avviso dell’organo adito – applicazione il dato letterale di cui alla citata normativa che fa riferimento alle procedure di affidamento di pubblici  servizi.

Secondo il giudice tributario veneziano, un concorso pubblico per il rilascio di licenze per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (ad es. taxi) rientra nell’ambito di applicazione del rito abbreviato (artt. 119 e 120 del cod. proc. amm.) sulla base del dato letterale della disciplina processuale che si riferisce a “procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture”.

 

Corte cost., sent. n. 91/2015

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Questione inammissibile

È manifestamente inammissibile, per inesatta indicazione della norma oggetto di censura, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 l. 11 agosto 1991, n. 266, e dell’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, censurati per violazione degli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono, nell’ambito delle esenzioni dall’imposta di bollo, gli atti di natura giudiziale e processuale delle organizzazioni di volontariato. Infatti, nella prospettazione del giudice rimettente, la violazione degli evocati parametri costituzionali non discenderebbe dall’applicazione delle disposizioni censurate — relative alle esenzioni dall’imposta di bollo — bensì dalle disposizioni che prevedono le esenzioni dal contributo unificato (art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002), le quali tuttavia non hanno formato oggetto di censura (sentt. nn. 241 del 2012, 59 del 2013; ordd. nn. 92 del 2009, 248, 335 del 2010, 120, 126, 180 del 2011).

La parte ricorrente aveva dedotto di essere esente dall’obbligo di pagamento del contributo unificato per le controversie relative all’oggetto della propria attività istituzionale, in qualità di Onlus impegnata nella difesa degli interessi dei consumatori. Il giudice a quo ha invece osservato che l’art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere alcuni regimi di esenzione dal contributo unificato, stabilisce che «Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura […]»; che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, cui fa rinvio il citato art. 10, l’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede l’esenzione dall’imposta stessa per gli «Atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) […]»; che gli atti processuali non sono previsti dall’art. 27-bis nelle categorie di atti esenti dall’imposta di bollo e pertanto, ad avviso del giudice a quo, deve ritenersi che per le iscrizioni a ruolo richieste dal Codacons − ancorché nell’esercizio delle proprie attività istituzionali − il contributo unificato sia dovuto.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 9680/21/2015

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Non esente

Del tutto inconferente è il richiamo all’art. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 che prevede un regime di esenzione tassativo, riferito a giudizi esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e non ha introdotto alcuna deroga soggettiva riferita alle associazioni che rientrano nella categoria delle ONLUS. Anche l’art. 27 bis della Tab. B) del D.P.R. n. 642 del 1972 non prevede, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato poiché si riferisce unicamente all’attività procedimentale delle ONLUS e non a quella processuale che è soggetta alle ordinarie regole tributarie.

Come attesta la giurisprudenza in rassegna (v. anche infra), l’esenzione dal contributo unificato per i ricorsi (o gli altri atti soggetti a tassazione) proposti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) è tuttora controversa (almeno presso i giudici tributari di prima istanza). La Corte costituzionale, interpellata per valutare la costituzionalità dell’esclusione dall’esenzione con riferimento agli atti processuali sul presupposto che il contributo sia dovuto, non ha peraltro sciolto i dubbi prospettati dal giudice a quo, risultando la questione di legittimità costituzionale manifestamente inammissibile per inesatta indicazione della norma oggetto di censura (l’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 anziché art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002). Dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza di manifesta inammissibilità n. 91/2015 appare tuttavia implicitamente corroborata l’interpretazione che esclude l’esenzione dal contributo nei casi in esame (salvo poi verificare in altra sede se tale esclusione sia conforme alla costituzione) sul presupposto che gli atti processuali non sono previsti dall’art. 27-bis nelle categorie di atti esenti dall’imposta di bollo e pertanto non si possono giovare transitivamente dell’esenzione dal contributo unificato. Questa condivisibile impostazione ermeneutica è quella assunta dall’amministrazione del Consiglio di Stato nella circolare interpretativa riportata in epigrafe.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 7645/21/2015

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Non esente

Ed invero come correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato nelle sue controdeduzioni l’art. 10 del DPR 115 del 2002 non può trovare applicazione nella fattispecie in esame giacché non contempla una esenzione di carattere soggettivo per le ONLUS ma si riferisce ai processi già esenti dall’imposta di bollo indicati tassativamente dalla legge. Né risulta applicabile l’art. 27 bis della tabella b del DPR. 642 del 1972 in quanto tale norma non riguarda gli atti processuali ma solo l’attività procedimentale dell’ONLUS. Né può ritenersi consentita una interpretazione estensiva della norma, perché, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, prevedendo una agevolazione in materia tributaria va considerata una norma di carattere eccezionale e come tale va considerata soggetta ad una rigida delimitazione del soggetti e delle fattispecie a cui l’agevolazione va riconosciuta.

 

Comm. Trib. Prov.le Roma, sent. 4031/12/2014

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Non esente

L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. nr. 266/1991, in quanto norma derogatoria, è di stretta interpretazione e quindi si sottrae ad una interpretazione estensiva che miri ad includervi non solo gli atti sostanziali ma anche quelli processuali.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 54/9/2015

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Esente

Risulta documentato che la ricorrente ha natura di ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97. In forza della suddetta qualità, essa beneficia dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo di cui all’art. 27 bis della tabella B del DPR 642/72 (come integrata dall’art. 17 della L.460/97, ai sensi del quale “gli atti, documenti, istanze contratti, nonché copie dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da organizzazioni non lucrative di utilità sociale”… sono qualificati come “esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”). Ai sensi dell’art. 10 del T.U. delle spese di giustizia (DPR 115/2002) sono esenti dal pagamento del contributo unificato coloro che erano già esenti dall’imposta di bollo e dalle altre tasse ed oneri sugli atti giudiziari in base alla previgente legislazione. È evidente che l’esenzione sostanziale dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis della Tab. B) del DPR n. 642/72 si riflette su quella del contributo unificato sugli atti giudiziari che ne è diventato sostitutivo.

 

Comm. trib. reg. Roma, sent. 4352/2015

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Esente – Verifica scopi statutari

L’esenzione dal pagamento del contributo unificato, in virtù di quanto disposto dall’art. 10, D.P.R. n. 115 del 2002, per i soli processi intentati per la tutela giurisdizionale di diritti che rientrano tra quelli la cui tutela è assunta a scopo istituzionale dell’associazione dal proprio Statuto, è riconosciuta alle associazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà. Le associazioni Onlus possono godere dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato, per i giudizi dalle stesse promosse dinnanzi agli organi giurisdizionali, a condizione che ricorrano contestualmente i requisiti di associazione di volontariato statutariamente costituita esclusivamente per fini di solidarietà e che vi sia connessione dell’atto del quale si chiede l’esenzione con lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’associazione medesima. Ciò per effetto del rinvio dinamico dell’art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002 (t.u. spese di giustizia), alla legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991, che all’art. 8 disciplina le “agevolazioni fiscali” in favore delle stesse associazioni

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 11832/41/2014

Associazione ONLUS – Esenzione contributo unificato – Esente

La Commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, D.P.R. 115/2002, siano esenti dal contributo unificato coloro che erano già esentati dall’imposto di bollo e dalle altre tasse ed oneri sugli atti giudiziari in base alla previgente legislazione. La ricorrente associazione, riconosciuta ai sensi della legge 349/86, art. 13, e compresa fra le fattispecie esentate dal pagamento dell’imposta di bollo su tutti gli atti di diritto sostanziale ai sensi dell’art. 27 bis della Tabella B del D.P.R. 642/72, è di conseguenza esentala anche dal pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari contributo che è diventato sostitutivo dell’imposta di bollo.

 

Articolo n. 119, DLG 2 luglio 2010, n. 104

Autorità indipendenti – Rito abbreviato ai fini del contributo unificato

Rito abbreviato comune a determinate materie 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: […] b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti.

Con riferimento ai giudizi avverso i provvedimenti delle c.d. Autorità Amministrative Indipendenti, si pone spesso il problema di individuare quali siano queste Autorità al fine di determinare l’esatto importo del contributo unificato da versare al momento del deposito del ricorso. Premesso che «per autorità amministrative indipendenti si intendono generalmente, nell’ordinamento italiano, quei soggetti o enti pubblici, istituiti con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o di alto contenuto tecnico (concorrenza, privacy, comunicazioni ecc.), tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del Governo, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità (cd. neutralità) rispetto agli interessi coinvolti» (v. Treccani alla voce), si deve osservare che, sebbene presentino alcuni tratti comuni, esse non sono riconducibili ad un archetipo, o ad un modello di carattere generale, sicché in definitiva spetterà al giudice della controversia verificare di volta in volta, ai fini dell’applicazione del rito abbreviato, se l’atto impugnato provenga da una Autorità che presenta le citate caratteristiche. La Segreteria del Tribunale, ai soli fini fiscali e senza approfondire complesse questioni ricostruttive attribuite al giudice, può utilmente fare riferimento allo “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato” annualmente elaborato dall’Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la precisazione che il menzionato elenco è compilato con criteri classificatori e definitori propri del sistema statistico. Nell’ultimo elenco disponibile (G.U. n. 227 del 30.09.2015), le Autorità Amministrative Indipendenti indicate sono: Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità di regolazione dei Trasporti (ART).

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 27065/30/2015

Atti impositivi – Motivazione per relationem – Ammissibile

La cartella di pagamento non deve recare in allegato l’invito al pagamento del c.u. precedentemente notificato. Ed invero, come affermato dalla Suprema Corte «… in tema di motivazione “per relationem” degli atti d’imposizione tributaria, la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione» (Cass. Civ. n. 18073/2008).

Se l’invito al pagamento del contributo unificato è stato regolarmente notificato, la successiva cartella di pagamento non deve recare in allegato l’atto impositivo, risultando sufficiente ai fini motivazionali un mero richiamo all’atto precedentemente notificato.

 

Comm. Trib. Prov.le Roma, sent. 700/01/2015

Atti impositivi – Motivazione – Integrazione postuma – Preclusione

Le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, che è un giudizio di impugnazione dell’atto, e preclude all’Ufficio finanziario (in questo caso al Tar del Lazio) di porre a base della propria pretesa ragioni diverse e modificare (o aggiungere tout court, come nel caso specie) nel corso del giudizio la motivazione dell’atto, in quanto ciò comporta una grave compromissione delle garanzie poste a tutela del contribuente, fermo restando il potere di sostituire, in sede di autotutela, il provvedimento opposto con altro diversamente motivato.

Anche con riferimento all’invito al pagamento del contributo unificato vige, secondo il giudice tributario capitolino, il principio che vieta la modifica o l’integrazione postuma della motivazione posta a base dell’imposizione fiscale. Tale categorica affermazione, che ormai non può essere predicata con assolutezza (in particolare per i casi di atti vincolati) nemmeno nel giudizio amministrativo, sembra tuttavia difficilmente conciliabile con il carattere tendenzialmente vincolato dei provvedimenti tributari e soprattutto con la natura del processo tributario che, secondo la Corte Suprema, “è di impugnazione-merito, in quanto diretto non solo all’eliminazione dell’atto ma a pervenire ad una decisione sul rapporto controverso sostitutiva … dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria” (Cass. civ., sent. 21184/2008). L’assunto della giudice supremo è peraltro corroborato dal disposto di cui all’art. 7, comma 1, del d. l.vo 546/1992, che riconosce in capo al giudice tributario “i fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti [nel processo] … tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari”.

 

Comm. Trib. Prov.le Bari, sent. 2683/12/2015

Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta – Compilazione della relata di notifica – Non prevista

È di tutta evidenza che la resistente ha pienamente adempiuto a quanto disposto dall’art. 26 del DPR 602/1973 e dalle disposizioni contenute all’art. 60 del DPR 600/1973 atteso che, nell’ipotesi in cui l’Agente della Riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiestogli è l’invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento in raccomandata con ricevuta di ritorno; la notifica, in tal caso, si perfeziona con la semplice sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte delle persone abilitate ai sensi dell’art. 26, comma 2°, del DPR sopra citato. La normativa, pertanto, non prevede la compilazione della relata presente sulla cartella che, essendo sigillata all’interno del plico postale, sarebbe materialmente non compilabile. L’art. 14, 1° comma, II parte, della legge 890/1982, infatti, fa espressamente salvo il disposto del più volte citato articolo 26 disponendo, in deroga a quanto dalla medesima legge dettato, che la notificazione è altresì validamente eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, non operandosi per tale metodologia di notificazione alcun richiamo a particolari forme (Cass. Civ. Sez, V. sent. n. 14327 del 19/06/2009).

Nell’ipotesi in cui l’agente della riscossione si avvalga del servizio postale, il solo adempimento richiestogli è l’invio di plico chiuso contenente la cartella di pagamento in raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre non risulta normativamente necessaria la compilazione della relata presente sulla cartella che, essendo sigillata all’interno del plico postale, sarebbe materialmente non compilabile.

 

Cass. ss.uu. civ., sent. 9840/2011

Contributo unificato – Natura giuridica – Tributo

Il contributo unificato presenta le caratteristiche essenziali di un tributo, quali la doverosità della prestazione ed il collegamento della stessa ad una pubblica spesa, ovvero quella per il servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 9680/21/2015

Contributo unificato – Natura giuridica – Tributo

La natura di “entrata tributaria erariale” del Contributo Unificato è stata analizzata in più occasioni dalla corte costituzionale, senza ravvisare profili di contrasto con le previsioni costituzionali. In particolare ed in linea generale è stato specificato che la natura di entrata tributaria erariale “si desume: a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e lo tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999); b) dalla conseguente applicazione al Contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9); c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle “spese degli atti giudiziari” (rubrica del citato art. 9); d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata. Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 11852/25/2014

Contributo unificato – Natura giuridica – Tributo

Il contributo, Istituito in forza di legge con lo scopo di semplificare Il criterio di riscossione dell’imposta per gli atti giudiziari (apposizione della marca da bollo), ha, di fatto, sostituito i precedenti tributi erariali gravanti sul procedimenti giurisdizionali, costituiti dall’imposta di bollo, dalla tassa d’iscrizione a ruolo, dai diritti di cancelleria (questi ultimi permangono per il rilascio di copie anche per i fascicoli il cui tributo è stato assolto con il pagamento del c.u.). In concreto, si sostanzia in un prelievo coattivo diretto al finanziamento delle spese relative al funzionamento della giustizia (funzione propria di qualsiasi tributo); pur se rivolto a consentire la fruizione del servizio giustizia, esso è, comunque rapportato al valore della causa (scaglioni di valore) e non a quanto reso dal servizio giustizia o al valore della prestazione erogata dall’Amministrazione giudiziaria. Si può affermare che nel contributo unificato possono essere individuate le caratteristiche essenziali del tributo, ossia la doverosità della prestazione, il collegamento di questa ad una pubblica spesa (servizio giudiziario), l’esistenza di un presupposto economicamente rilevante non riconducibile ad una volontà contrattuale, ma ad una norma di legge.

È ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento che attribuisce al contributo unificato la natura di tributo erariale. Gli elementi sintomatici della fiscalità del “contributo” si possono così sintetizzare: a) è stato istituito dalla legge in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali e presenta le medesime ragioni di esenzione previste per i tributi sostituiti; b) doverosità della prestazione; c) collegamento ad una spesa pubblica (servizio giudiziario); d) connessione ad un presupposto economicamente rilevante riconducibile ad una norma di legge; e) commisurazione forfetaria al valore dei processi e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

 

Comm. trib. 2° grado Bolzano, sent. n. 30/02/2016

Dichiarazione valore controversia – Omissione – Sanzione

La Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva appello contro la sentenza della Commissione di 1°grado di Bolzano che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente avverso l’invito al pagamento con cui l’ufficio di segreteria della stessa Commissione aveva richiesto il pagamento di € 1500 per omesso pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 c.6 del DPR115/02. Nel caso di specie non si contestava, infatti, la semplice evasione del contributo unificato bensì l’omessa indicazione del valore della lite, violazione sanzionata dal DPR 115/02 con il pagamento dell’importo di € 1500. I giudici argomentano che, anche se il contributo unificato calcolato in base al valore della lite in questione sarebbe stato di soli € 30, la norma sanzionatoria, che condanna al pagamento di € 1500, non appare irragionevole poiché, continuano i giudici tirolesi: “persegue lo scopo di realizzare un effetto cogente e dissuasivo nei confronti degli operatori del processo tributario.” Ai sensi dell’art. 14 3-bis “nei processi tributari, il valore della lite … deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso…”. L’art. 13 comma 6 dispone che “in mancanza della dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f, (valore superiore a Euro 200.000,00).

Articolo n. 14, DPR 30 maggio 2002, n. 115 «… 2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. […] 3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito. 3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste». La riportata norma onera la parte interessata ad esplicitare in “apposita dichiarazione” il valore della lite. Nel processo amministrativo la questione emerge con particolare riferimento alle liti concernenti gli appalti pubblici e l’eventuale omissione dichiarativa determina l’applicazione dello scaglione contributivo massimo. Sull’argomento, la giurisprudenza tributaria ha chiarito alcuni interessati profili ermeneutici. In primo luogo è stata confermata la ragionevolezza della previsione sanzionatoria a scopo preventivo e dissuasivo. Sono inoltre state fatte due importanti precisazioni: a) l’omissione dichiarativa è superabile ove dagli atti del fascicolo risultino elementi idonei a rivelare il valore della controversia; b) la dichiarazione può essere resa anche in un atto successivo al ricorso e non necessariamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

 

Comm. trib. prov.le Enna, sent. 570/2013

Dichiarazione valore controversia – Omissione – Valore rilevabile aliunde

A seguito dell’omessa indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il contributo unificato si presume dovuto in misura massima ai sensi dell’art. 13 comma 6 d.P.R. n. 115 del 2002. La presunzione, però, è superabile in presenza di elementi dai quali emerge comunque il valore della lite (ad esempio quanto dichiarato in seno al ricorso o nella nota di iscrizione a ruolo).

 

Comm. trib. prov.le Massa, sent. 239/2012

Dichiarazione valore controversia – Atto separato – Nota di iscrizione a ruolo

La dichiarazione del valore della lite ai fini del contributo unificato nel processo tributario può essere resa anche in atto successivo al ricorso, quale appunto la nota di iscrizione a ruolo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 5223/40/2015

Esclusione da gara di appalto – Sanzioni accessorie – Segnalazione all’Autorità di vigilanza – Impugnativa dell’aggiudicazione dell’appalto solo in via incidentale

Si intende in via preliminare precisare che il provvedimento di aggiudicazione viene in questa sede impugnato solo in quanto consequenziale e/o connesso agli altri atti e provvedimenti in epigrafe indicati [segnalazione all’AVCP ecc.]. La società ricorrente, tuttavia, ha interesse ad impugnare il provvedimento di esclusione… comunicatole e tutti gli ulteriori atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi, in quanto sulla base di essi l’Amministrazione ha illegittimamente provveduto ad applicarle le seguenti sanzioni: segnalazione all’AVCP per l’iscrizione nel casellario informatico; escussione della polizza fideiussoria. Per tale ragione facendo riferimento alla Circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 18/10/2011, nella quale è previsto che; “quando non è in gioco l’affidamento dell’appalto va versato un contributo unificato nella misura ordinaria di E. 650,00”, la società contribuente versava quanto previsto nella suddetta circolare.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 4095/25/2015

Esclusione da gara di appalto – Sanzioni accessorie – Segnalazione all’Autorità di vigilanza – Non contestazione aggiudicazione dell’appalto – Rito ordinario ai fini del contributo unificato

Il ricorso proposto dalla contribuente non era diretto ad ottenere l’aggiudicazione della gara bandita dal Comune di Milano, ma, più specificatamente, la declaratoria di inammissibilità della segnalazione all’Autorità di vigilanza e l’annullamento della escussione della polizza fideiussoria escussa dal Comune in assenza di preventivo contraddittorio. Deve pertanto ritenersi – conformemente al principio secondo cui l’importo del contributo unificato va determinato in relazione all’oggetto della domanda, e in ottemperanza alla circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 18/10/2011 – che,  non essendo in discussione l’affidamento dell’appalto, ma le sole sanzioni accessorie al provvedimento di esclusione senza riflessi caducatori sul medesimo, correttamente la contribuente ha assolto al versamento dell’importo forfettario di Euro 650,00 dovuto per le ipotesi residuali, non vertendosi in materia di aggiudicazione dell’appalto ad altro concorrente.

Quando oggetto dell’impugnativa è l’atto di esclusione da una gara di appalto pubblico al solo fine di sterilizzare l’eventuale sanzione accessoria della segnalazione all’Autorità vigilante (adesso l’ANAC che ha assorbito le funzioni svolte in precedenza dall’AVCP) e senza riflessi caducatori sull’aggiudicazione dell’appalto, il contributo unificato è dovuto nella misura ordinaria, non applicandosi in tale specifica fattispecie il rito abbreviato per gli appalti pubblici.

 

Comm. Trib. Prov.le Firenze, semt. 833/2/2015

Indicazione codice fiscale – Esclusione giustificata – Maggiorazione contributo unificato esclusa

La circostanza, pacifica, del mancato possesso di un C.F. in capo all’odierno ricorrente comporta chiaramente che il medesimo non è tenuto alla richiesta maggiorazione del c.u., per cui va annullato l’atto impugnato. Per ciò che concerne il governo delle spese di giudizio, si osserva che non solo una lettura non formalisticamente burocratica ma rispettosa dei principi costituzionali in materia avrebbe dovuto indurre l’ente resistente a non richiedere il pagamento della maggiorazione dì cui s’è detto.

Articolo n. 13, DPR 30 maggio 2002, n. 115 «… 6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso». Se il difensore non indica il codice fiscale della parte ricorrente nel ricorso, la norma prevede l’aumento della metà degli importi del contributo unificato. La giurisprudenza tributaria ha tuttavia chiarito che tale aumento sanzionatorio non è applicabile allorquando parte ricorrente è motivatamente sprovvista di codice fiscale (ad es. soggetti richiedenti asilo o altri soggetti che hanno presentato regolare richiesta di attribuzione del c. f. all’amministrazione tributaria ed il relativo procedimento non si è ancora perfezionato).

 

Comm. Trib. Prov.le Reggio Calabria, sent. 554/08/2015

Interdittiva prefettizia – Ampliamento del thema decidendum – Presupposti ai fini impositivi

Eccepiva la ricorrente società la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, c. 6 bis del DPR 115/2002 giacché la pretesa non si riferiva a motivi aggiunti che introducevano nuove domande nei giudizi cui si riferiscono le richieste di pagamento, essendo stati con i motivi aggiunti in questione semplicemente estesi i motivi del ricorso ad alcuni ulteriori atti -esibiti in corso di causa- che il Ministero dell’Interno ha posto a fondamento della decisione di emettere la certificazione interdittiva impugnata con il ricorso. Ma, osserva ancora la Commissione, nel caso in specie, l’integrazione di motivi non deve essere sottoposta al contributo unificato perché, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, secondo il quale solo con i motivi aggiunti i giudizi sarebbero stati estesi al provvedimento antimafia a carattere interdittivo su cui erano fondati i provvedimenti di revoca già impugnati, nel corso di tali giudizi è stata soltanto estesa l’impugnazione ad atti che -sebbene esibiti dal Ministero dell’Interno solo in corso di causa- erano già posti a fondamento della certificazione interdittiva impugnata.

 

Comm. Trib. Prov.le Reggio Calabria, sent. 485/08/2012

Interdittiva prefettizia – Gara di appalto – Rito ordinario ai fini del contributo unificato – Se non si impugnano atti della gara di appalto

Per il ricorso avverso l’interdittiva prefettizia e non anche  avverso gli atti relativi alla partecipazione a gara d’appalto, il contributo da applicare non è quello relativo a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture; ma, quello relativo a capacità e legittimazione a conservare un rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

In relazione alle liti concernenti le cc.dd. informative interdittive, due sono i profili emersi in giurisprudenza, rispettivamente connessi alla particolare istruttoria procedimentale da cui scaturiscono tali provvedimenti prefettizi ed alle particolari conseguenze che dai medesimi derivano. L’eventuale impugnativa con ricorso aggiuntivo di ulteriori atti posti a fondamento della decisione interdittiva (atti non necessariamente endoprocedimentali, potendo attingere la base cognitiva dell’interdittiva anche da atti dotati di valenza autonoma) non determina, secondo il giudice tributario, l’ampliamento del thema decidendum che resta in tali casi circoscritto al provvedimento interdittivo. Secondariamente è stato rilevato che la mera impugnazione dell’interdittiva prefettizia, senza estensione del gravame ai connessi provvedimenti relativi ad eventuali procedure di affidamento di contratti pubblici, sconta il contributo unificato ordinario, trattandosi di controversie che non attingono le procedure di appalto (se non indirettamente) e che vertono esclusivamente sulla capacità e legittimazione a conservare un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione. Si deve tuttavia osservare che l’eventuale accoglimento di un siffatto gravame non potrebbe non avere ricadute sui provvedimenti caducatori in materia procedure di appalto eventualmente scaturiti dal provvedimento interdittivo.

 

Comm. Trib. Prov.le Caserta, sent. 8705/10/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Procedimento – Termine

In base all’art. 213 del medesimo TU, l’iscrizione a ruolo deve essere fatta dall’Ufficio competente “scaduto inutilmente il termine per l’adempimento, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento”, per cui, rispetto all’invito al pagamento, non sono previsti altri termini correlati ad ulteriore attività Istruttoria o precontenziosa in collegamento ad eventuali deduzioni.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 4095/25/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Procedimento – Competenza

Va parimenti respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Tribunale Amministrativo Regionale. Invero, presso ogni Ufficio Giudiziario è istituito un apposito Ufficio deputato alla liquidazione e alla riscossione delle spese di giustizia, sicché non pare contestabile la legittimazione a contraddire del TAR, dal quale ultimo la pretesa è stata fatta valere con l’emissione dell’atto oggi impugnato.

 

Comm. Trib. Prov.le Messina, sent. 5075/9/2014

Invito al pagamento del contributo unificato – Procedimento – Competenza

Ai sensi dell’art. 247 D.P.R. 115/02, ai fini delle norme che seguono – tra le quali l’art. 248 relativo al recupero del contributo – e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato. Talché appare corretto individuare la competenza (il potere) di iscrizione a ruolo in capo all’ufficio giudiziario dinanzi al quale è stato presentato il ricorso.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 11852/25/2014

Invito al pagamento del contributo unificato – Ente impositore – Ufficio giudiziario

L’art. 247. DPR 115/02, individua l’Ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del c.u. nell’Ufficio giudiziario “presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo”; Infatti, competono a tale Ufficio l’invito al pagamento e tutti gli adempimenti ricollegabili alla procedura di riscossione coattiva; ne consegue la legittimazione passiva anche del TAR.

Dato ormai per assodato che eventuali deduzioni (in via amministrativa) rispetto all’invito al pagamento del contributo unificato non sono idonee a sospendere i previsti termini amministrativi (per la riscossione) o processuali (per l’impugnazione) e che la Segreteria del Tribunale “dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento del contributo” si configura a tutti gli effetti come un ente impositore con piena legittimazione a contraddire nel giudizio tributario, merita menzionare il meccanismo deflativo previsto dall’art. 17 bis, d. l.vo 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario), a norma del quale “per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. Il previsto arricchimento degli effetti del ricorso giurisdizionale, che entro certi limiti di valore diventa automaticamente anche un reclamo amministrativo (con eventuale proposta conciliativa) e sospende i termini processuali, rende sostanzialmente poco conveniente l’utilizzo di altri strumenti “precontenziosi” (ad es. le cc. dd. “deduzioni”, espressamente previste anche nei modelli di invito al pagamento del c. u. predisposti dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa) i quali non sospendono né i termini processuali per impugnare l’invito al pagamento, né il pagamento e la riscossione delle somme dovute (v. comma 8, art. 17 bis cit.). Posto infatti che il limite di valore previsto (20.000 euro al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni) include praticamente quasi tutto il contenzioso sul contributo unificato, che solo in rarissimi casi supererebbe tale soglia, non è azzardato ritenere che un sapiente uso di questo strumento giustiziale e delle connesse agevolazioni (sanzioni ridotte al 35% del minimo edittale) potrebbe risolvere molte controversie sul contributo unificato prima di coinvolgere il giudice tributario. Tuttavia è necessario sottolineare che la riuscita di questo meccanismo deflativo dipenderà molto dalle scelte organizzative delle varie amministrazioni coinvolte. In proposito è auspicabile che anche la Giustizia Amministrativa si doti per il futuro di strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili affinché provvedano all’esame dei reclami e della proposte di mediazione.

 

Comm. Trib. Prov.le Campobasso, sent. 92/1/2011

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto “bonario” non autonomamente impugnabile (orientamento risalente e superato)

Trattasi, invero, di un invito bonario di pagamento, che può essere ritenuto non autonomamente impugnabile, perché non incluso nell’elenco tassativo degli “atti impugnabili e oggetto del ricorso”, contenuto nell’articolo 19 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario. In proposito, la Cassazione ha detto (sent. 28 gennaio 2005, n.1791, Sez. IV) che “l’avviso di pagamento bonario (invito al pagamento) non è espressione di un potere pubblicistico autoritativo, ma è un atto riconducibile alla sfera privatistica di un creditore che rivolge un invito di pagamento al suo debitore senza che ad esso possano essere ricollegati effetti negativi e rilevanti per il destinatario. Esso non è autonomamente impugnabile, non essendo ricompreso nell’elenco tassativo degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs 549/1992. Tuttavia, il richiamato orientamento, per quanto condivisibile, non è stato confermato da più recenti decisioni della Suprema Corte, sicché non appare utile insistere anche su tale posizione.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 9004/51/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto “bonario” non autonomamente impugnabile (orientamento risalente e superato)

Il ricorrente lamentava la nullità della cartella di pagamento per violazione del combinato disposto dell’articolo 248 del Testo Unico n. 115/2002 con l’art. 16 del D.Lgs n. 472/1997, avendo egli tempestivamente presentato avverso l’invito di pagamento prodromico (prot. n. 102/SG) deduzioni difensive cui non era seguita da parte dell’amministrazione alcuna risposta motivata nel termine di un anno. Tale invito di pagamento non è, tuttavia, ricompreso nell’elenco tassativo degli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, e pertanto, se, da un lato, in quanto idoneo a portare a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni in diritto della pretesa impositiva , è astrattamente suscettibile, “ex se”, a fondare l’interesse alla impugnazione ex art. 100 c.p.c. del contribuente (tanto in considerazione, secondo alcune pronunce della Suprema Corte, delle esigenze di certezza dei rapporti tributari che rinvengono il loro fondamento nei principi costituzionali di buon andamento della PA ex art. 97 Cost e di effettività del diritto di difesa del cittadino ex art. 24 Cost.); dall’altro non fa insorgere in quest’ultimo “alcun obbligo alla impugnazione immediata”, ben potendo il contribuente esperire i mezzi di tutela, contestando la pretesa impositiva , soltanto all’esito della notifica dell’atto tributario tipico” (nella specie: cartella di pagamento attraverso la quale soltanto è possibile impugnare anche la iscrizione a ruolo. Ne consegue che l’invito di pagamento in questione, in quanto atto di mera partecipazione volto a portare a conoscenza del contribuente gli esiti del controllo, deve qualificarsi – come riconosciuto anche da una parte della dottrina – come mero atto rappresentativo, “in via anticipata”, della volontà impositiva della Amministrazione – che dovrà, quindi, successivamente, essere manifestata in forma tipizzata mediante adozione di uno dei provvedimenti impositivi indicati nell’elenco tassativo del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 19 -, e dunque deve escludersi che la omessa impugnazione di tale atto partecipativo determini la intangibilità della pretesa tributaria. Effettivamente, l’art 16, comma 4, del D.lgs n. 472/1997 testualmente prevede che “quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”. Nella fattispecie, a fronte della presentazione in data 23.2.2010, da parte del ricorrente, di note in cui chiedeva l’annullamento dell’invito di pagamento prot. n. 102/SG, l’Amministrazione non ha dedotto, prima ancora che provato, di aver adottato un formale e motivato provvedimento di rigetto di tale istanza.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 25509/17/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

La Commissione pertanto rileva che te eccezioni sollevate dal contribuente ineriscono il rapporto sostanziale tributario, che potevano essere invocate solo con l’impugnativa dell’atto di accertamento e non per vizi formali della cartella di pagamento, che può essere impugnata solo per vizi propri, ai sensi dell’art.19 del D. lgs 546/92.

 

Comm. Trib. Prov.le Caserta, sent. 882/05/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

La mancata tempestiva impugnazione dell’invito al pagamento, avente caratteristiche proprie dell’avviso di accertamento o di liquidazione di cui all’art. 248 del DPR 115/2002, comporta l’impossibilità di rimettere in discussione la dovutezza del tributo e rende ammissibile il ricorso avverso la cartella dì pagamento, quale atto meramente consequenziale rispetto a quello impositivo, esclusivamente per vizi propri.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 5074/1/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

Il ricorso è inammissibile in quanto effettivamente il provvedimento prodromico all’odierno atto in contestazione (cartella di pagamento) e cioè l’avviso di accertamento e liquidazione, regolarmente notificato nelle mani del procuratore della ricorrente, risulta essere divenuto definitivo per mancata impugnazione.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 24452/33/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

Stabilito, infatti, che non vi è dubbio che l’invito al pagamento sia atto autonomamente impugnabile (vedi tra le altre Cass. sent. n. 18642/2012) che reca i caratteri propri dell’avviso di accertamento o liquidazione del tributo (Cass. SU sent. n. 16293/2007), è evidente che nel caso in cui esso venga notificato al contribuente destinatario vi sia un interesse da parte di quest’ultimo a mettere in discussione la debenza del tributo proponendo opposizione all’atto al fine di ottenere una sentenza che certifichi in maniera definitiva se il tributo de quo è dovuto o meno. Nel caso in cui ciò non avvenga, come nel caso di specie, la successiva notifica da parte del Concessionario della riscossione della cartella esattoriale deve ritenersi quale mera notifica di pretese impositive ormai divenute definitive, con la conseguenza che tale atto può essere impugnato dal contribuente soltanto per vizi propri.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 6477/1/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

Pertanto, poiché il ricorrente non ha impugnato gli avvisi di pagamento, risulta inammissibile il ricorso avverso le cartelle esattoriali – legittimamente formatesi in seguito al cd. “consolidamento” della pretesa erariale ed alla sua iscrizione al ruolo esecutivo – proprio perché fondate sul merito della pretesa e non sulla legittimità dell’attività di riscossione.

 

Comm. Trib. Prov.le Roma, sent. 6674/01/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

L’atto, con cui il ricorrente è stato invitato a provvedere all’integrazione del contributo unificato, costituisce avviso di accertamento in quanto enuncia una puntuale e non condizionata pretesa tributaria di €. 3.000,00 e che un eventuale vizio di motivazione e/o di illegittimità della pretesa avrebbe dovuto essere oggetto di apposito ricorso avverso tale atto-invito al pagamento con la conseguenza che, in difetto del suddetto ricorso, la pretesa tributaria è stata definitivamente accertata.

 

Comm. Trib. Prov.le Bergamo, sent. 81/2013

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento e liquidazione – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

L’invito al pagamento del contributo unificato, contenendo le modalità di calcolo del tributo e la calendarizzazione dei pagamenti, costituisce una vera e propria liquidazione del tributo dovuto che incide sulla situazione patrimoniale del contribuente. Essendo ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva e non ad una richiesta di chiarimenti, l’invito al pagamento è, pertanto, un atto equipollente a quelli elencati nell’art. 19 del d.lg. n. 546 del 1992 e, come tale, suscettibile di impugnazione. Con l’art. 13, comma 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini della rideterminazione del contributo unificato, il legislatore ha inteso introdurre a favore del ricorrente la possibilità di superare quella che va qualificata come una vera e propria presunzione “iuris tantum” mediante prova contraria il cui onere grava sul contribuente. Tale onere può essere assolto, in assenza di preclusione di legge, nella sede giurisdizionale dell’impugnazione dell’invito al pagamento del contributo unificato.

 

Comm. trib. reg. Roma, sent. 100/2012

Invito al pagamento del contributo unificato – Natura giuridica – Atto di accertamento impositivo – Onere di impugnazione (orientamento consolidato)

Il primo invito al pagamento del contributo unificato per il ricorso al TAR riveste la natura di atto impositivo vero e proprio e pertanto rientra nel novero degli atti impugnabili autonomamente ex art. 19 D.lgs. 546/1992.

La delicata questione della natura giuridica dell’invito al pagamento del contributo unificato è stata oggetto di numerose pronunce anche in ragione delle importanti conseguenze che derivano dall’impostazione ermeneutica prescelta. Un primo e risalente orientamento giurisprudenziale, partendo dal presupposto che gli atti autonomamente impugnabili fossero solo quelli tassativamente elencati nell’art. 19 d. l.vo 546/1992, rilevava che l’invito al pagamento del contributo unificato non era ricompreso in quell’elenco e lo qualificava come mero atto rappresentativo, “in via anticipata”, della volontà impositiva della Amministrazione che doveva essere necessariamente trasfusa in un successivo atto impositivo tipizzato. In conseguenza di questa interpretazione, si escludeva categoricamente che la omessa impugnazione di un atto partecipativo ed anticipatorio determinasse la intangibilità della pretesa tributaria. La successiva giurisprudenza ha tuttavia modificato le riferite conclusioni, muovendo da una diversa concezione della tassatività dell’elenco contenuto nel citato art. 19. Secondo la migliore dottrina tributaria infatti la tassatività dell’elenco degli atti impugnabili andrebbe riferita alle funzioni degli elencati atti e non alla mutevole nomenclatura degli stessi. Su queste premesse teoriche, la prevalente giurisprudenza ha osservato che l’invito al pagamento presenta tutti i caratteri di un dell’avviso di accertamento o liquidazione del tributo (scil. modalità di calcolo del tributo e calendarizzazione dei pagamenti) e che pertanto la mancata tempestiva impugnazione dell’invito comporta l’impossibilità di rimettere in discussione la dovutezza del tributo e rende inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento.

 

Comm. trib. prov.le Varese, sent. 137/2013

Invito al pagamento del contributo unificato – Notifica – Termine ordinatorio

L’art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002 (t.u.s.g.) prevede che, in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l’Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso introduttivo provveda a notificare alla parte l’apposito invito al pagamento entro il termine di trenta giorni: detto termine non può essere considerato di natura perentoria perché la norma non prevede specifiche decadenze dall’azione di recupero del contributo unificato. Ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) della l. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente), l’atto deve indicare l’ufficio presso il quale è possibile ricevere informazioni, nonché contenere l’indicazione del responsabile del procedimento (cd. funzionario istruttore) che non deve necessariamente coincidere con il sottoscrittore del provvedimento. In caso di assenza del Capo dell’Ufficio, l’atto può essere sottoscritto dal vicario/reggente all’uopo delegato.

 

Comm. Trib. Prov.le Chieti, sent. 483/3/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Notifica – Domicilio eletto

È vero che l’art. 248 TUSG, al 2 comma, prevede che l’invito sia notificato alla parte “nel domicilio eletto”, ma tale previsione è strettamente conseguente e funzionale alla prescrizione di cui al 1 comma dello stesso articolo (correlata anche a quella dell’art. 15), che impone all’Ufficio di provvedere a quella notifica “entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo”. In altre parole, la prevista notifica nel domicilio eletto per il giudizio intanto è legittima e giustificata (anche sotto un profilo di interpretazione costituzionalmente orientata e coerente della relativa norma) solo se ed in quanto l’Ufficio rispetti il predetto termine di trenta giorni, perché quel termine è posto proprio per garantire che la richiesta di pagamento o di integrazione del contributo unificato relativo ad un giudizio avvenga mentre il giudizio stesso è ancora in corso e sia quindi ancora sicuramente valida ed efficace la elezione di domicilio fatta dalla parte ai fini processuali. Lo evidenzia espressamente anche la relazione ministeriale all’art. 248 T.u.s.g. dove si spiega che il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità della notifica dell’invito: “nel contesto del processo pendente”.

 

Comm. Trib. Prov.le Messina, sent. 5075/9/2014

Invito al pagamento del contributo unificato – Notifica – Termine ordinatorio

Deve rilevarsi come il termine di 30 giorni per la notifica dell’avviso relativo alla richiesta di integrazione del contributo unificato non ha natura perentoria. Invero la norma che lo contempla, l’art. 248 D.P.R. 115/02, non associa alla violazione di detto termine alcuna ipotesi di decadenza. Lo stesso, dunque, deve ritenersi meramente ordinatorio.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 21170/44/2015

Invito al pagamento del contributo unificato – Notifica – Domicilio eletto

L’obbligazione tributaria in oggetto era strettamente correlata al giudizio amministrativo, in corso, ed anzi proprio motivata dalla pendenza di tale giudizio, e quindi ciò facultava chiaramente l’ufficio alla notifica dell’invito al pagamento al difensore della parte nel domicilio eletto dalla stessa, che ben poteva essere l’unico domicilio noto all’ufficio impositore.

Articolo n. 248, DPR 30 maggio 2002, n. 115 «Invito al pagamento. 1. Nei casi di cui all’articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo, l’ufficio notifica alla parte, ai sensi dell’ articolo 137 del codice di procedura civile, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell’ articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , l’invito è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio. 3. Nell’invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento». In relazione alle modalità ed ai termini di notifica dell’invito al pagamento del contributo unificato, la giurisprudenza ha sciolto alcuni importanti nodi: a) si è innanzitutto chiarito che il termine di trenta giorni previsto per la notifica dell’invito a pagare quanto dovuto non ha natura perentoria e l’eventuale superamento dello stesso non determina alcuna decadenza dall’azione di recupero fiscale; b) la notifica al domicilio (telematico) eletto risulta costituzionalmente legittima solo se effettuata durante la pendenza del giudizio, essendo l’obbligazione tributaria strettamente correlata allo stesso [il riferimento al termine di trenta giorni per la validità dell’elezione domiciliare recato nella sentenza della CTP di Chieti n. 483/3/2015 è probabilmente frutto di una imprecisione redazionale ed è comunque in contraddizione con il principi ivi espressi]; c) l’invito al pagamento non deve essere necessariamente sottoscritto dal dirigente dell’ufficio, risultando legittima anche la sottoscrizione di un funzionario all’uopo delegato.

 

Comm. Trib. Prov.le Latina, sent. 1001/6/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Ampliamento del thema decidendum – Impugnazione atto nuovo – Contributo unificato supplementare dovuto

La ricorrente rappresentava che aveva impugnato una determinazione di annullamento in autotutela di una gara di affidamento di lavori pubblici; con i primi motivi aggiunti aveva impugnato la determinazione con la quale la stazione appaltante aveva indetto una nuova gara avente il medesimo oggetto, nonché l’aggiudicazione provvisoria di tale gara; con i secondi motivi aggiunti aveva impugnato l’aggiudicazione definitiva. Quindi, nella fattispecie (secondo parte ricorrente) sarebbero stati impugnati atti nuovi, ma non sarebbero state presentate domande nuove. Al riguardo, sovviene l’ordinanza n. 5994 del 17 aprile 2012, nella quale la Cassazione, a Sezioni Unite, ha fatto chiarezza in ordine all’individuazione dell’autorità giurisdizionale chiamata a conoscere le controversie in materia di contributo unificato. Più precisamente, i giudici di legittimità hanno riconosciuto natura tributaria al contributo unificato e, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie…”, hanno chiarito che la cartella di pagamento notificata per il recupero del contributo unificato deve essere impugnata dinanzi al giudice tributario. L’affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in ordine alla cartella di pagamento deve essere estesa al prodromico avviso di pagamento impugnato in questa sede e, pertanto, deve essere affermata la giurisdizione di questo giudice. L’art. 13, comma 6-bis del DPR n.115/2002 disciplina l’applicazione del contributo unificato nell’ambito del processo amministrativo, prevedendo, per quanto di interesse in questa sede, che “per i ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (ovvero per i ricorsi in materia di appalti di lavori, servizi e forniture), il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000”. Il presupposto d’imposta è costituito, ai sensi dell’art. 14, del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale, cioè, si instaura il processo amministrativo, di primo ovvero di secondo grado. L’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, nella sua prima versione, identificava l’atto introduttivo con il solo “ricorso”. Con due successivi interventi, il Legislatore ha fornito una nuova nozione di “ricorso” ampliandone la portata fino a comprendere in esso il ricorso incidentale (anche sub specie di appello incidentale, in tutte le sue forme) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. Il comma 6-bis.1, infatti, tra l’altro dispone che “Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove”. In queste due ipotesi l’onere tributario sorge all’atto del deposito dell’atto – motivi aggiunti o ricorso incidentale – cui accede. L’effetto della novella legislativa è stato quello di allargare la base imponibile, andando a colpire quegli atti processuali – autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio – che comportano un sostanziale ampliamento del “thema decidendum”. Pertanto, il contributo non è dovuto qualora con i motivi aggiunti venga impugnato l’originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario. Il contributo unificato è, invece, dovuto quando con i motivi aggiunti vi è l’impugnazione di un atto (di qualsivoglia natura e portata sostanziale) “nuovo”, vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero vi è richiesta di accertamento di un rapporto, ovvero vi è azione di condanna (in via esemplificativa: al risarcimento del danno) formulate per la prima volta in giudizio (cfr. Circolare 18 ottobre 2011: “Istruzioni sull’applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo”). Il processo amministrativo è un processo impugnatorio: l’impugnazione di un nuovo atto implica necessariamente la presentazione di una nuova domanda, consistente nella domanda di annullamento dell’atto impugnato. D’altro canto è necessario che la nuova domanda sia strumentale alla realizzazione dell’interesse espresso mediante il ricorso originario, dato che diversamente l’impugnazione dovrebbe essere oggetto di un nuovo ricorso e non di un ricorso per motivi aggiunti.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 10006/33/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Impugnazione atto ulteriore – Contributo unificato supplementare dovuto

Invero, con i motivi aggiuntivi depositati nell’ambito del giudizio amministrativo, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento di un ulteriore atto (l’aggiudicazione definitiva) rispetto a quelli oggetto del ricorso (esclusione dalla gara d’appalto e aggiudicazione provvisoria), che, sebbene connesso con i precedenti atti gravati, ha sua autonoma potenzialità lesiva. Si verte, dunque, nell’ipotesi di motivi aggiuntivi che introducono nuove domande, per i quali è previsto il versamento di ulteriore contributo ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis dpr 115/02.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 21926/15/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Ampliamento del thema decidendum – Impugnazione aggiudicazione definitiva – Contributo unificato supplementare dovuto

La società ricorrente, con il ricorso per motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento “della determina di aggiudicazione”, ha ampliato il thema decidendum del giudizio principale.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 21170/44/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Impugnazione atto ulteriore – Contributo unificato supplementare dovuto

Quando appare evidente che con i motivi aggiunti risulta impugnato un ulteriore atto rispetto a quelli già menzionati nel ricorso introduttivo del giudizio amministrativo. La proposizione di motivi aggiunti rende necessaria la corresponsione di un ulteriore contributo unificato, avendo la giustizia amministrativa così chiarito ed esplicitato l’onere tributario in relazione al contenzioso amministrativo.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 7266/10/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Valutazioni dell’ufficio giudiziario impositore sul presupposto del contributo unificato supplementare

Il risultato ottenuto dalla nuova definizione di “ricorso”, resa dall’art. 13, comma 6-bis, del T.U. n. 115 del 2002, è stato di allargare la base imponibile, andando a colpire quegli atti processuali – autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio – che comportino un sostanziale ampliamento del “thema decìdendum”, nel duplice senso: -di estendere l’impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all’attenzione del giudice col ricorso introduttivo ovvero di prevedere l’impugnazione di questi ultimi o di atti ad essi strettamente connessi ad opera del controinteressato con ricorso incidentale; -di introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna. La scelta effettuata dal legislatore comporta che, se il ricorso introduttivo del giudizio contiene una pluralità di “domande” (tutte annullatorie, ovvero anche costitutive, di condanna o di accertamento), è dovuto, sempre e comunque, un unico contributo unificato: in via esemplificativa, ciò si verifica con l’impugnativa diretta, contestualmente, all’annullamento di un atto amministrativo e alla condanna della P.A. al risarcimento del danno. Diversamente, se la pluralità di domande è il frutto di un ampliamento successivo, operato con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore contributo unificato. Pertanto, il contributo non è dovuto qualora con ì motivi aggiunti venga impugnato l’originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario. Analogamente, all’atto del deposito di un ricorso incidentale, andrà corrisposto, da parte del controinteressato proponente, il Contributo Unificato. L’individuazione da parte dell’ufficio giudiziario del presupposto d’imposta, in relazione al deposito di “motivi aggiunti”, va effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti formali, che devono sussistere congiuntamente: a) impugnazione di un atto (di qualsivoglia natura e portata sostanziale) “nuovo”, vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero richiesta di accertamento di un rapporto, ovvero azione di condanna (in via esemplificativa: al risarcimento del danno) formulate per la prima volta in giudizio; b) intestazione dell’atto giudiziario che si va a depositare come “motivi aggiunti”; c) notifica dello stesso alle controparti. L’ufficio giudiziario, chiamato ad applicare il contributo unificato, non deve fare alcuna indagine in merito all’effettiva lesività dell’atto oggetto dei motivi aggiunti (si pensi, ad esempio, all’impugnazione di atti infraprocedimentali, quali un verbale di gara pubblica o una relazione redatta nell’ambito di un procedimento di repressione di abusi edilizi), trattandosi di valutazione che, evidentemente, spetta in via esclusiva al giudice.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 8209/36/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Istanza risarcitoria – Contributo unificato supplementare dovuto

Nel merito, si rileva che con i motivi aggiunti depositati in corso del procedimento amministrativo, la parte ha impugnato atti nuovi non gravati dal ricorso principale ed in relazione ad essi ha esposto le sue conclusioni, qualificando l’atto come “motivi aggiunti” e notificandolo alle controparti. In particolare, a seguito della esposizione critica degli argomenti sopravvenuti, la parte – a pag. 14 dei motivi aggiunti – formula “istanza risarcitoria” e “istanza istruttoria” sulla base delle nuove emergenze segnalate con i motivi aggiunti e conclude per “l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alle spese”. Sussistono, dunque, tutti i requisiti di legge per qualificare gli atti motivi aggiunti.

 

Comm. Trib. Prov.le Roma, sent. 6915/51/2015

Motivi aggiunti – Domande nuove – Ampliamento del thema decidendum – Impugnazione nuovi provvedimenti – Contributo unificato supplementare dovuto

Infatti con motivi aggiunti depositati il 13 ottobre 2011, le ricorrenti hanno gravato nuovi provvedimenti posti in essere nel procedimento di cui al ricorso principale, proponendo nuove ragioni a sostegno della domanda (parere del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17.11.2010 e il parere reso da un professionista del 03.01.2011). Nel caso in esame infatti le ricorrenti hanno ampliato il thema decidendum in quanto hanno esteso l’impugnazione originaria a provvedimenti diversi da quelli già portati all’attenzione del giudice con il ricorso introduttivo.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 21864/27/2015

Motivi aggiunti – Pluralità domande nuove per successivo ampliamento – Contributo unificato supplementare dovuto

È da precisare, comunque, che se il ricorso introduttivo del giudizio contiene una pluralità di domande (tutte annullatorie ovvero anche costitutive di condanna o di accertamento) è dovuto un unico contributo unificato. Diversamente, se la pluralità di domande è il frutto di un ampliamento successivo, operato con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore contributo unificato.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 11352/47/2014

Motivi aggiunti – Domande nuove – Valutazioni dell’ufficio giudiziario ai fini del contributo unificato – Rilievo requisiti formali

La parte ricorrente ritiene illegittimo l’invito al pagamento relativo al contributo unificato, sostenendo che con il ricorso per i motivi aggiunti non sia stato impugnato alcun atto nuovo ed autonomo rispetto a quello introduttivo del giudizio e non sia stato ampliato l’originario thema decidendum. La censura risulta fragile e priva di sostegno giuridico. L’ufficio giudiziario – Tar -, che ha richiesto il contributo non deve svolgere alcuna indagine in merito alla effettiva lesività dell’atto oggetto dei motivi aggiunti, trattandosi di valutazione che spetta in via esclusiva al giudice. Per scelta del legislatore, l’ufficio giudiziario deve solo rilevare i requisiti formali che diano luogo all’obbligo di versamento del contributo unificato, vale a dire rappresentati dall’impugnazione di un atto di qualsivoglia natura e portata sostanziale “nuovo”, vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio che va a depositare come “motivi aggiunti”.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 11852/25/2014

Motivi aggiunti – Domande nuove – Base imponibile ai fini del contributo unificato

Si tratta di Individuare un’ulteriore base imponibile, andando a colpire quegli atti processuali – autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio- che comportino un sostanziale ampliamento del “thema decidendum”, nel duplice senso di estendere l’impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all’attenzione del giudice col ricorso introduttivo, o di Introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna. Chiariti i termini ed i presupposti dell’imposta, a parere del Collegio, affinché si possa ritenere sussistere “motivi aggiunti” dai quali fare scaturire l’obbligo dell’integrazione, occorre che siano presenti, congiuntamente, nell’atto i seguenti presupposti: 1- Impugnazione di un atto “nuovo”, vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio; 2- Intestazione dell’atto giudiziario che si va a depositare come “motivi aggiunti”; 3 – notifica dello stesso alle controparti. Nulla vale eccepire, da parte dell’Ufficio impositore, che la domanda di inefficacia de contratto di appalto formulata con il ricorso introduttivo (e ribadita nei motivi aggiunti), avesse (nel ricorso introduttivo) carattere eventuale, a fronte della circostanza che, in ogni caso, la domanda di inefficacia del contratto, per sua natura, non può costituire una domanda autonoma, ma una consequenzialità dell’annullamento, ovvero l’effetto dell’annullamento che interviene anche in assenza di una specifica domanda di parte.

Le sentenze che precedono affrontano una delle più spinose questioni applicative originate dalle recenti riforme in tema di contributo unificato per il processo amministrativo. Il problema centrale sta nell’esatta individuazione dei criteri discretivi tra atti aggiuntivi esenti ed atti aggiuntivi ampliativi del thema decidendum (non esenti). Premesso che al momento non si sono diradati tutti i dubbi ermeneutici emersi nella prassi applicativa, è possibile ricavare dall’elaborazione pretoria alcuni validi punti di riferimento. In prima approssimazione, appare corretto dire che il contributo non è dovuto qualora con i motivi aggiunti venga impugnato l’originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso introduttivo. Il contributo unificato è, invece, dovuto quando con i motivi aggiunti vi è l’impugnazione di un atto (di qualsivoglia natura e portata sostanziale) “nuovo”, vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio, ovvero vi è richiesta di accertamento di un rapporto, ovvero vi è azione di condanna (in via esemplificativa: al risarcimento del danno) formulate per la prima volta in giudizio. Pertanto, se la pluralità di domande è il frutto di un ampliamento successivo con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore contributo unificato, mentre la originaria pluralità di domande non produce alcun aumento fiscale. Con riferimento agli atti aggiuntivi impugnatori, i descritti approdi giurisprudenziali discendono dalla premessa logica che il processo amministrativo è prevalentemente un processo impugnatorio e l’impugnazione di un nuovo atto implica necessariamente la presentazione di una nuova domanda, consistente nella domanda di annullamento dell’atto impugnato. È fondamentale precisare che, per la più accorta giurisprudenza, sull’atto oggetto di impugnazione aggiuntiva l’ufficio giudiziario che richiede il contributo unificato non deve svolgere alcuna indagine in merito alla natura o alla effettiva lesività dell’atto oggetto dei motivi aggiunti, trattandosi di valutazione che spetta in via esclusiva al giudice. Per scelta del legislatore, l’ufficio giudiziario deve solo rilevare i requisiti formali che diano luogo all’obbligo di versamento del contributo unificato, vale a dire l’impugnazione di un nuova atto di qualsivoglia natura e portata sostanziale non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio. Quest’ultimo criterio orientativo, sebbene ispirato a canoni strettamente formalistici, appare il più ragionevole in sede applicativa, in quanto consente di individuare un presupposto impositivo certo e prevedibile (impugnazione di un qualsiasi atto nuovo) ed evita che la segreteria dell’ufficio giudiziario impositore si avventuri in improprie valutazioni sulla natura e sulla portata ampliativa dell’atto nuovo, indebitamente anticipando e sovrapponendo valutazioni che spettano in via esclusiva al giudice.

 

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sent. del 6 ottobre 2015 (C-61/14)

Motivi aggiunti – Contributo unificato supplementare – Appalti di rilevanza europea – Diritto europeo – Oggetti effettivamente distinti – Considerevole ampliamento dell’oggetto

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.14. Dall’articolo 14, comma 3, del decreto si evince che il valore della causa corrisponde non al margine di utile che si può trarre dall’esecuzione del contratto d’appalto fissato dalle amministrazioni aggiudicatrici, bensì all’importo posto a base d’asta dell’appalto stesso. 28. «Se i principi fissati dalla direttiva 89/665 (…) ostino ad una normativa nazionale (…) che [ha] stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici». 46. Secondo costante giurisprudenza, in assenza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta a ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale degli Stati membri, stabilire le modalità della procedura amministrativa e quelle relative alla procedura giurisdizionale intese a garantire la tutela dei diritti spettanti agli amministrati in forza del diritto dell’Unione. Tali modalità procedurali non devono, tuttavia, essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti per la tutela dei diritti derivanti dall’ordinamento interno (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). 47. Inoltre, dato che siffatti tributi giudiziari costituiscono modalità procedurali di ricorso giurisdizionale destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatrici, essi non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665. 58. Orbene, i tributi giudiziari da versare per proporre ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici che non siano superiori al 2% del valore dell’appalto in questione non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione in materia di appalti pubblici. 64. Peraltro, risulta dalle disposizioni delle direttive dell’Unione in materia di appalti pubblici, quali l’articolo 47 della direttiva 2004/18, che la partecipazione di un’impresa ad un appalto pubblico presuppone una capacità economica e finanziaria adeguata. 65. Infine, sebbene la parte ricorrente abbia l’obbligo di anticipare il contributo unificato all’atto di proposizione del proprio ricorso giurisdizionale avverso una decisione in materia di appalti pubblici, la parte soccombente è tenuta, in linea di principio, a rimborsare i tributi giudiziari anticipati dalla parte che risulta vincitrice. 71. Dalla decisione di rinvio risulta che, ai sensi di una circolare del Segretario generale della Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2001, solo l’introduzione di atti procedurali autonomi rispetto al ricorso introduttivo del giudizio e intesi ad estendere considerevolmente l’oggetto della controversia dà luogo al pagamento di tributi supplementari. 71. Il ressort de la décision de renvoi que, aux termes d’une circulaire du Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, du 18 octobre 2001, seule l’introduction d’actes de procédure autonomes par rapport à la requête introductive d’instance et qui tendent à étendre de manière considérable l’objet du litige donne lieu au paiement de frais supplémentaires. 74. Tali obiettivi possono giustificare un’applicazione multipla di tributi giudiziari come quelli oggetto del procedimento principale solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente. 74. Ces objectifs ne peuvent justifier une application multiple des frais de justice tels que ceux en cause au principal que lorsque les objets des recours ou des moyens supplémentaires sont effectivement distincts et constituent un élargissement important de l’objet du litige déjà pendant. 76. Quando una persona propone diversi ricorsi giurisdizionali o presenta diversi motivi aggiunti nel contesto del medesimo procedimento giurisdizionale, la sola circostanza che la finalità di questa persona sia quella di ottenere un determinato appalto non comporta necessariamente l’identità di oggetto dei suoi ricorsi o dei suoi motivi. 77. Nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi. 77. En cas de contestation par une partie concernée, il incombe au juge national d’examiner les objets des recours présentés par un justiciable ou des moyens soulevés par celui-ci dans le cadre d’une même procédure. Si le juge national constate que lesdits objets ne sont effectivement pas distincts ou ne constituent pas un élargissement important de l’objet du litige déjà pendant, il est tenu de dispenser ce justiciable de l’obligation de paiement de frais de justice cumulatifs. 79. […] nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi. 79. […] en cas de contestation par une partie concernée, il incombe au juge national d’examiner les objets des recours présentés par un justiciable ou des moyens soulevés par celui-ci dans le cadre d’une même procédure. Si le juge national constate que lesdits objets ne sont effectivement pas distincts ou ne constituent pas un élargissement important de l’objet du litige déjà pendant, il est tenu de dispenser ce justiciable de l’obligation de paiement de frais de justice cumulatifs.

 

Circolare Segr. Gen. Giust. Amm. n. 20766 del 23.10.2015 (estratto)

Motivi aggiunti – Contributo unificato supplementare – Appalti di rilevanza europea – Corte Giustizia UE sentenza “Orizzonte Salute”

Il principio enunciato (nel cpv 76) è, quindi, nel senso che presupposto impositivo non è il bene della vita per il quale si agisce in giudizio – che, nel caso degli appalti, è l’aggiudicazione (o, quantomeno, l’annullamento dell’intera gara, nel caso in cui si faccia valere un interesse solo strumentale) – ma l’aggravio che deriva al sistema giustizia amministrativa, in generale, ed al singolo processo, dalla proposizione di motivi aggiunti. Tale affermazione trova una piena conferma nel capoverso 74 e nel successivo 79, laddove detta il principio di diritto: i motivi aggiunti devono avere un oggetto “effettivamente distinto” da quello del ricorso introduttivo ovvero devono comportare un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente. Va evidenziata, intanto, l’alternatività delle condizioni imposte, nel senso che viene considerato presupposto sufficiente ai fini impositivi sia l’oggetto diverso e nuovo (rispetto al ricorso introduttivo) che caratterizza i motivi aggiunti, sia il mero ampliamento – sia pur “considerevole” – del (medesimo) oggetto della controversia. Entrambe le ipotesi, peraltro, sono considerate e, quindi, poste a base del criterio discretivo assunto dalla Circolare: – quanto al primo (oggetto distinto), non può certo negarsi che il processo amministrativo si basi tuttora sul principio impugnatorio, sicché l’oggetto del giudizio è costituito dall’atto amministrativo: è evidente, pertanto, che, ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale, si è in presenza di un distinto ed ulteriore “oggetto” del giudizio; – quanto al criterio alternativo, basta osservare che è la stessa Corte di giustizia a riconoscere espressamente che la Circolare pretende il versamento di un contributo unificato solo in presenza di un considerevole ampliamento dell’oggetto. Questo secondo criterio suggerisce un’ulteriore considerazione. Esso postula l’invarianza dell’oggetto, nel senso anzidetto, vale a dire in assenza dell’impugnazione di un ulteriore provvedimento amministrativo. Conseguentemente, potrebbero legittimamente essere sottoposti al versamento del contributo unificato anche i motivi aggiunti che si limitino a denunciare ulteriori illegittimità nei confronti di atti già al vaglio giurisdizionale (qualora, ovviamente, determinassero un corrispondente ampliamento dell’oggetto). Tale opzione interpretativa, tuttavia, è stata, a suo tempo, valutata in sede di redazione della Circolare, ma, meditatamente, non è stata seguita per due ordini di ragioni: – anzitutto, perché si è ritenuto più aderente alla natura del processo amministrativo ancorare la domanda “nuova” all’impugnativa, con motivi aggiunti, di atti ulteriori rispetto a quelli già all’attenzione del giudice amministrativo; – in via subordinata, perché si sarebbe introdotto un criterio quantitativo e non qualitativo, per giunta del tutto opinabile ed in grado di generare disparità di trattamento in sede applicativa, tenuto conto della pluralità e della ramificazione sul territorio degli uffici della Giustizia amministrativa.

 

T.A.R. Catania, sent. 295/2016

Motivi aggiunti – Contributo unificato supplementare – Appalti di rilevanza europea – Giudice tenuto a dispensare dal contributo unificato – Giudice tributario

Posto che la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del contributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale che deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sent. 6/10/2015, la sussistenza del presupposto impositivo (nella specie consistente nell’ampliamento della domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente assoggettato a contributo unificato), le contestazioni che parte ricorrente intende opporre all’operato impositivo dell’organo amministrativo preposto alla determinazione di tale contributo rivestano natura tributaria e quindi esulano dalla cognizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice tributario.

 

T.A.R. Reggio Calabria, Sent. n. 217/2016

Motivi aggiunti – Contributo unificato supplementare – Appalti di rilevanza europea – Giudice tenuto a dispensare dal contributo unificato – Giudice amministrativo

Quanto alla richiesta della ricorrente incidentale sul rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato per la proposizione dei motivi aggiunti, ritiene la Sezione che essa vada accolta con conseguente esonero dal pagamento del tributo in quanto con il ricorso incidentale la società Helios non ha proposto censure che hanno ampliato l’oggetto della controversia.

Il caso concreto che ha originato la richiamata pronuncia si può cosi sintetizzare. La società Alfa deposita in data 01.12.2015 ricorso avverso il verbale della Commissione giudicatrice con cui la stessa società (aggiudicataria provvisoria) veniva esclusa dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto (per la fornitura di servizi di pulizia) in seguito alla verifica della congruità dell’offerta per presunta inaffidabilità della stessa; la seconda classificata società Beta, a sua volta aggiudicataria in conseguenza dell’esclusione della ricorrente principale, propone in data 29.12.2015 ricorso incidentale avverso il medesimo verbale, censurandolo per non aver disposto l’esclusione della prima aggiudicataria provvisoria sulla base a motivi ulteriori e diversi da quelli effettivamente presi in considerazione dalla Commissione; con atto per motivi aggiunti depositato il 30.12.2015 la soc. Alfa impugna il provvedimento dell’Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi della stazione appaltante che, recependo le conclusioni della Commissione, dispone l’aggiudicazione definitiva alla seconda classificata società Beta; quest’ultima, con motivi aggiunti al ricorso incidentale depositati l’11.01.2016, impugna il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva sostanzialmente veicolando le stesse censure avanzate (con ricorso incidentale del 29.12.2015) avverso il verbale della Commissione giudicatrice; nel medesimo atto per motivi aggiunti dell’11.01.2016, la ricorrente incidentale formula esplicita domanda di declaratoria da parte del Tribunale della “non doverosità del pagamento del contributo unificato” sulla scorta dei principi di diritto scolpiti dalla CGUE nella sentenza “Orizzonte salute” causa C 61-14.

 

T.A.R. Bari, sent. 1649/2015

Motivi aggiunti – Contributo unificato supplementare – Appalti di rilevanza europea – Giudice tenuto a dispensare dal contributo unificato – Giudice tributario

La competenza a dirimere le controversie in tema di contributo unificato è del Giudice Tributario, avendo – detto contributo – evidente natura giuridica di entrata tributaria. Da tale presupposto di diritto deriva che il “giudice nazionale” giuridicamente tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi in tema di applicazione del contributo unificato al contenzioso in materia di appalti non possa che essere ravvisato nel Giudice Tributario specificamente competente per territorio.

La pronuncia della Corte di Giustizia C-61/14 palesa la difficoltà di orientamento dei giudici europei nella caotica e torbida legislazione fiscale italiana. Invero la decisione, pur rispondendo ai quesiti interpretativi posti dal giudice nazionale, ha fornito delle coordinate applicative non sempre perspicue e risolutive. In primo luogo, i criteri discretivi del presupposto impositivo enucleati dai giudici del Lussemburgo sono, come evidenziato anche nella circolare del Segr. Gen. Giust. Amm., l’effettiva distinzione degli oggetti e il non considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia che configurano dei parametri ad alto coefficiente di discrezionalità e opinabilità. Inoltre non appare del tutto pacifica l’alternatività delle condizioni imposte così come asserita nella predetta circolare. Questi ultimi dubbi derivano oltre che dal non univoco dato testuale (v. par. 74) anche e soprattutto dal tenore complessivo del ragionamento svolto nella sentenza in esame. Si può quindi ragionevolmente ritenere che la Corte europea, privilegiando un approccio sostanzialistico, abbia voluto ancorare il presupposto impositivo (per i ricorsi giurisdizionali amministrativi in materia di appalti pubblici) alla proposizione di atti procedurali che veicolino oggetti litigiosi effettivamente distinti da quelli già pendenti, tali da determinare un considerevole ampliamento dell’oggetto della lite. Non si possono tuttavia negare i rischi connessi alla prospettata ricostruzione ed in particolare alla eccessiva discrezionalità applicativa che ne consegue. Al riguardo merita apprezzamento il tentativo del Segr. Gen. Giust. Amm. di individuare un criterio più oggettivo e meno opinabile, che giunge a postulare la presenza di un oggetto effettivamente distinto ogni volta che, con i motivi aggiunti, si impugni un provvedimento ulteriore rispetto a quello già al vaglio giurisdizionale. Anche questo canone più oggettivo e meno opinabile non è però del tutto privo di controindicazioni. Questi profili problematici emergono con palmare evidenza  nel caso affrontato da T.A.R. Reggio Calabria, Sent. n. 217/2016, ove applicando rigorosamente i criteri ermeneutici testualizzati nella ridetta nota esplicativa del SGGA, gli atti aggiuntivi dovrebbero essere assoggettati al versamento del contributo unificato, atteso che da un punto di vista formale si appuntano su un provvedimento ulteriore rispetto a quello impugnato introduttivamente. Appare nondimeno incontestabile che, in un’ottica più sostanzialistica, in entrambi i casi l’oggetto del giudizio non appare effettivamente e considerevolmente ampliato o modificato e, pertanto, l’applicazione multipla di tributi giudiziari presenterebbe evidenti profili di eccessivo e per certi versi ingiusto rigore fiscale. Un altro aspetto problematico della pronuncia in commento si profila con riferimento all’individuazione del “giudice nazionale … tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi” ove ritenga che gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente. Attualmente ed in attesa di un intervento dei giudici superiori, si contendono il campo due orientamenti contrapposti. Secondo una prima interpretazione le eventuali contestazioni in ordine all’operato impositivo dell’organo amministrativo preposto alla determinazione di tale contributo rivestono natura tributaria e quindi esulano dalla cognizione del giudice amministrativo, sicché il giudice nazionale tenuto a dispensare il ricorrente dal pagamento di tributi giudiziari cumulativi nel contenzioso in materia di appalti sarebbe il giudice tributario (T.A.R. Catania, sent. 295/2016; T.A.R. Bari, sent. 1649/2015). Diversamente, altri tribunali amministrativi, sia pur implicitamente, hanno ritenuto che il “giudice nazionale” evocato dalla Corte di Giustizia UE sia lo stesso giudice amministrativo che ha cognizione sulla controversia oggetto dell’imposizione fiscale (T.A.R. Reggio Calabria, Sent. n. 217/2016). Sebbene entrambe le soluzioni presentino fondati profili di plausibilità, la seconda appare preferibile per due ragioni di ordine logico e funzionale.  La prima ragione sta nella considerazione che, se i giudici europei si fossero riferiti al giudice tributario nell’indicare l’autorità tenuta a valutare la debenza del contributo unificato plurimo, si tratterebbe di una precisazione superflua ed ovvia, posto che nessun dubbio è stato mai agitato in ordine alla impugnabilità presso le commissioni tributarie degli atti impositivi della segreteria amministrativa. La seconda ragione si fonda sul rilievo che il giudice più qualificato, per “prossimità” alla controversia e per maggiore dimestichezza con la complessa materia degli appalti pubblici, a conoscere dell’eventuale distinzione o considerevole ampliamento dell’oggetto dell’atto aggiuntivo proposto è senza dubbio il giudice amministrativo presso cui pende la lite soggetta ad imposizione fiscale. Così opinando si eviterebbe inoltre che un giudice “alieno” si esprima (con forza di giudicato, anche se solo a fini fiscali) su delicatissimi profili endoprocessuali quali l’ampiezza del thema decidendum e la consistenza dell’oggetto del giudizio.

 

T.A.R. Reggio Calabria, sent. 369/2014

Ottemperanza – Materie agevolate – Avvocato antistatario – Regime del contributo unificato

Invero la liquidazione delle spese in favore del legale antistatario fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al legale, diverso ed ulteriore rispetto a quello della parte (tra le varie, Cass. Civ., n.2768/1974) e pertanto costui avrebbe dovuto agire in proprio quale ricorrente unitamente alla parte, cosa che non è stata fatta.

Nei giudizi di ottemperanza previsti dagli articoli 112 e ss. del codice del processo amministrativo si configurano nella prassi dei casi (a dir vero piuttosto spesso) che presentano alcune peculiarità di difficile interpretazione. Uno dei casi più frequenti si ha quando il legale che ha assistito il ricorrente nel giudizio “a monte”, da cui è derivato il titolo esecutivo “ottemperando”, è stato dichiarato antistatario rispetto alle spese legali di quel giudizio. Se in tali ipotesi il medesimo legale agisce unitamente al proprio assistito per l’ottemperanza del comune titolo esecutivo (potendolo fare, a ragione, congiuntamente), si pone un non semplice problema esegetico laddove si tratti di giudizi che beneficiano dell’esenzione dal contributo unificato (ad esempio in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo). Ed invero, se appare pacifica l’esenzione fiscale per il ricorrente-assistito, è meno sicura la possibilità di estendere il beneficio dell’esenzione anche al ricorrente-difensore, atteso che le somme spettanti al legale antistatario fanno nascere un credito del tutto autonomo e distinto rispetto a quello della parte. Nella materia tributaria vige il principio del divieto di applicazione analogica delle norme che fissano le fattispecie imponibili e le agevolazioni o le esenzioni (queste ultime, in quanto, si pongono come deroga alle norme impositrici), sicché sembrerebbe più aderente ai principi dell’ordinamento tributario l’esclusione dal beneficio del legale antistatario. Questo profilo fiscale non risulta tuttavia essere stato ancora affrontato ex professo dalla giurisprudenza, sarebbe pertanto auspicabile un intervento chiarificatore.

 

Comm. Trib. Prov.le Chieti, sent. 483/3/2015

Prescrizione – Contributo unificato

Il contributo unificato soggiace alla prescrizione decennale in mancanza di qualsiasi previsione normativa specifica.

 

Comm. Trib. Prov.le Milano, sent. 9680/21/2015

Profili Costituzionali del contributo unificato – Questione inammissibile – Ampia discrezionalità del legislatore nel fissare il presupposto

Sempre la Corte costituzionale, dichiarando inammissibile una questione di legittimità sollevata in ordine al Contributo Unificato, ha ulteriormente specificato che “in ogni caso, lo questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e della insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza” e che nella specie, la norma sul contributo unificato censurata, “introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando lo misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole”.

 

Comm. Trib. Prov.le Aquila, sent. 154/4/2012

Profili Costituzionali del contributo unificato – Art. 53 Cost. – Capacità contributiva – Non applicabile

Non sussiste, infine, neanche violazione dell’art. 53 della Costituzione per il rilievo che nella fattispecie non operano i principi della capacità contributiva e della progressività poiché non si è alla presenza di imposte dirette sui redditi delle persone fisiche o giuridiche, bensì di tasse dovute per la fruizione di un servizio offerto dallo Stato.

Dal punto di vista della compatibilità costituzionale del tributo giudiziario in esame, la giurisprudenza tributaria ha generalmente riconosciuto la costituzionalità della tecnica impositiva scelta dal legislatore, il quale gode di ampia discrezionalità nella individuazione dei presupposti impositivi. Tuttavia, se non è contestabile il rilievo che il parametro della progressività non opera nei confronti delle imposte indirette (come il contributo unificato), desta serie perplessità l’asserita esclusione del riferimento alla capacità contributiva (art. 53 cost.), principio che invece secondo la migliore dottrina e la giurisprudenza di legittimità deve trovare applicazione, oltre che con riferimento alle imposte, anche in relazione alle tasse connesse a servizi pubblici divisibili ma essenziali. In tale ottica non si può negare che il contributo unificato nel processo amministrativo presenta parecchi profili di scollamento se non addirittura di contrasto con il parametro della capacità contributiva (soprattutto nell’ambito della materia degli appalti pubblici e dei meccanismi di tassazione degli atti aggiuntivi), e sarebbero fortemente auspicabili una migliore articolazione dei presupposti ed una più attenta modulazione della misura dei contributi da versare.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 16095/4/2015

Pubblico impiego – Esenzione dal contributo unificato – Tirocinio formativo attivo – Non esente

Parimenti non condivisibili sono le doglianze eccepite dalla parte attrice in merito alla non debenza del contributo unificato in quanto, nel caso di specie, trattasi di ricorso presentato al TAR che non riguarda né un rapporto di pubblico impiego, né un concorso pubblico di accesso all’impiego, ma semplicemente è relativo alla esclusione dalla partecipazione ad un tirocinio formativo attivo (TFA) previsto per il conseguimento di una abilitazione all’insegnamento, che non assicura in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

 

Comm. Trib. Prov.le Macerata, sent. 77/2/2015

Pubblico impiego – Esenzione dal contributo unificato – Graduatorie ad esaurimento – Esente

L’impugnazione di atti relativi a graduatoria per l’ammissione all’impiego del personale docente godono dell’esenzione dal versamento del tributo.

 

Tribunale Campobasso, sent. 176/2015

Pubblico impiego – Esenzione dal contributo unificato – Reddito imponibile ai fini dell’esenzione

Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo si deve avere riguardo non al reddito complessivo ma al reddito imponibile, ovvero quello che risulta determinato al netto degli oneri deducibili.

I giudici tributari hanno chiarito che le controversie relative alla procedure per l’accesso al tirocinio formativo attivo (TFA) previsto per il conseguimento di una abilitazione all’insegnamento non godono del regime fiscale agevolato previsto per le controversie sono esenti dal pagamento del contributo unificato sui rapporti di pubblico impiego, atteso che il TFA  non assicura in alcun modo l’instaurazione di un rapporto di lavoro. In virtù del medesimo principio, si giovano invece del regime agevolato le liti sugli atti relativi a graduatorie per l’ammissione all’impiego del personale docente che sono certamente preordinate all’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Merita infine menzione la pronuncia che precisa come il reddito da prendere in considerazione ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato risulta essere quello imponibile, ossia il reddito complessivo al netto degli oneri deducibili. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha specificato che ai fini della determinazione del reddito imponibile si deve tener conto “anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva” e che l’art. 3 del TUIR, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10” (Risoluzione n. 15/E del 21.01.2008 sulla definizione di reddito imponibile ai sensi  dell’art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002).

 

Consiglio di Stato Ad. Plen., sent. 5/2015

Ricorso cumulativo – In senso oggettivo – Presupposti di ammissibilità – Elusione del contributo unificato

Nel processo amministrativo impugnatorio la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i vizi – motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.

 

T.A.R. Reggio Calabria, sent. 1255/2015

Ricorso cumulativo – In senso oggettivo – Presupposti di ammissibilità – Quantificazione forfettaria del contributo unificato

L’inammissibilità del cumulo soggettivo e l’opportunità di una individuazione rigorosa dei presupposti legittimanti il cumulo oggettivo, trovano ulteriore corrispondenza anche nella disciplina in materia di contributo unificato. La quantificazione del contributo unificato, in misura forfettaria, per i ricorsi e non per le domande, implica che il contributo è unico nel caso di ricorso contenente una pluralità di domande diverse, in astratto soggette a diversi contributi unificati; e ciò sia nel caso in cui vengano proposte domande ontologicamente diverse (ad. es. di accertamento del silenzio inadempimento e risarcimento del danno, o di ottemperanza al giudicato e risarcimento del danno); sia quando la domanda sia in astratto identica, ma abbia ad oggetto una pluralità di provvedimenti amministrativi.

L’uso del ricorso oggettivamente cumulativo (i. e. contestuale impugnativa di più provvedimenti) deve essere giustificato ed ammesso solo ove ricorra tra gli cumulativamente atti impugnati una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso, onde evitare l’elusione delle disposizioni fiscali sul contributo unificato. È stato infatti giustamente osservato che la quantificazione del contributo unificato è prevista in misura forfettaria per ricorsi o atti processuali e non per domande, sicché il contributo unificato è unico anche se il ricorso o l’atto processuale tassabile reca una pluralità eterogenea di domande. Con siffatto presupposto impositivo, l’unico modo per evitare agevoli pratiche elusive è censurare con l’inammissibilità tutti i casi di cumulo oggettivo (ma lo stesso dicasi per il cumulo soggettivo) non giustificato dalla presenza di stringenti presupposti legittimanti.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 19558/12/2015

Ricorso incidentale – Contributo unificato supplementare – Dovuto in ogni caso

L’articolo 13, comma 6 bis, dpr 115/2002 nello stabilire gli importi dovuti a titolo di contributo unificato per i ricorsi proposti innanzi ai giudici amministrativi statuisce che “per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove”. Parte ricorrente evidenzia che il ricorso incidentale presentato nell’ambito del giudizio di che trattasi non contiene domande nuove, ma la lettera della norma sembra chiara nel prevedere che il contributo si debba pagare per i ricorsi principali ed incidentali e solo nel caso di motivi aggiunti vi è la limitazione alle domande nuove. Vi è una piena equiparazione tra ricorso principale ed incidentale e solo per il caso dei motivi aggiunti che opera la distinzione fra quelli che introducono domande nuove e quelli che si limitano a formulare ulteriori doglianze nei confronti di atti già portati all’attenzione del giudice amministrativo.

È stato utilmente precisato che, ai fini del pagamento del contributo unificato, la distinzione tra atti aggiuntivi recanti domande nuove (non esenti) e atti che si limitano a formulare ulteriori doglianze nei confronti di atti già impugnati (esenti) rileva solo per i motivi aggiunti, mentre per i ricorsi incidentali, stando alla lettera della norma, il contributo unificato è sempre indifferentemente dovuto (salvo ragioni di esenzione ratione materiae).

 

Consiglio di Stato sez. I, sent. 3162/2015

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Esenzione dal contributo unificato – Fattispecie

Al ricorso straordinario devono essere estese, per quanto reso possibile dalle tipicità del rimedio, le regole generali per determinare la misura del contributo unificato in sede giurisdizionale, compresi i casi di esenzione previsti dall’art. 10 del t.u. in materia di spese di giustizia.

 

T.A.R. Reggio Calabria, sent. 657/2011

Ripartizione delle spese legali – Contributo unificato – Segue la medesima disciplina

La natura di entrata tributaria del contributo unificato previsto dall’art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 non esclude l’applicabilità anche al processo amministrativo della generale previsione di cui all’art. 97 comma 2 c.p.c. che regola il riparto delle spese processuali, di qualunque natura esse siano e ivi compreso il contributo unificato, con la conseguenza che, nel caso di più parti processuali soccombenti e di sentenza del giudice amministrativo di accoglimento del ricorso ma senza ripartizione, tra tali parti, delle spese processuali e del contributo unificato, il rimborso di quest’ultimo in favore del ricorrente va effettuato mediante ripartizione per quote uguali fra tutte le parti soccombenti.

La natura tributaria del contributo unificato non esclude l’applicabilità della regola generale fissata dall’art. 97 comma 2. c.p.c., per il quale se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese, questa si fa per quote uguali. Si tratta di regola di ripartizione di tutte le spese processuali, quale che sia la loro natura (onorari dei difensori, importi delle notifiche, eventuali compensi di ausiliari), che deve quindi intendersi riferita anche al contributo unificato, essendo anch’esso strettamente collegato al processo.

 

Consiglio di Stato sez. III, sent. 4887/2015

Soccombenza – Rimborso del contributo unificato per legge – Dispositivo carente – Non costituisce vizio

Non costituisce vizio della sentenza il fatto che essa non abbia disposto il rimborso (a carico dell’Amministrazione soccombente) del contributo unificato atteso che, come risulta dall’art. 13 comma 6-bis, d.lg. 30 maggio 2002, n. 115, il rimborso del contributo unificato è dovuto ex lege anche quando sia stata disposta la compensazione delle spese, sempreché la decisione sia favorevole alla parte che lo ha versato.

 

Consiglio di Stato sez. III, sent. 4436/2015

Soccombenza – Rimborso del contributo unificato per legge – Spese di lite

L’espressione «oltre accessori, come per legge », usuale nelle sentenze dei giudici amministrativi, in alternativa con analoghe espressioni da considerare in tutto equivalenti (quali « oltre gli oneri di legge » ovvero « oltre gli accessori dovuti per legge », ecc.), deve intendersi come riferita, estensivamente, a tutte quelle componenti la cui spettanza e/o il cui importo sono sottratti alla disponibilità (più o meno discrezionale) del giudice; si tratta dunque non solo degli accessori propriamente detti, come I.V.A. e contributo alla Cassa Avvocati, ma anche: (a) del rimborso del contributo unificato, trattandosi di obbligazione ex lege sottratta alla disponibilità del giudice nell’an oltre che nel quantum (art. 13 comma 6 bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115); (b) delle spese vive documentate in relazione alle singole prestazioni (art. 2, d.m. 55 del 2014); (c) delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.

 

T.A.R. Roma, sent. 6211/2015

Soccombenza – Rimborso del contributo unificato per legge – Improcedibilità – Cessata materia del contendere

A prescindere dal regolamento delle spese di giudizio, è dunque la parte soccombente ad essere comunque tenuta a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato da essa versato, senza che nulla debba essere dichiarato in sentenza. Tuttavia, nel caso in cui il giudizio venga definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o di cessata materia del contendere, il collegio, pur in presenza di una obbligazione ex lege, deve farsi carico di indicare la parte soccombente proprio ai fini della individuazione della parte su cui ricade l’obbligo del pagamento del contributo unificato.

 

Comm. Trib. Prov.le Venezia, sent. 102/1/2015

Soccombenza – Rimborso del contributo unificato per legge – Onere di anticipare il tributo – Incombe su chi deposita l’atto gravato fiscalmente

La Commissione rileva, preliminarmente, come sia a carico della parte ricorrente l’onere di anticipazione delle spese processuali, salva la facoltà di rivalsa sulla parte dichiarata soccombente. Ne discende che, alla base di tale pacifico principio processuale, presupposto impositivo del tributo è il deposito del ricorso con la conseguenza che non appare corretto sostenere l’illegittimità degli atti gravati per l’erronea individuazione del debitore di imposta che dovrebbe, nella prospettazione di parte ricorrente, essere l’amministrazione resistente soccombente.

 

T.A.R. Latina, sent. 95/2013

Soccombenza – Rimborso del contributo unificato per legge – Compensazione spese di lite – Rimborso dovuto solo in relazione alla domanda rispetto alla quale vi è soccombenza

L’art. 13 comma 6 bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, secondo cui l’onere relativo al pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio, va applicata soltanto con riferimento alle domande contenute nel ricorso rispetto alle quali vi sia effettiva soccombenza (nella specie si è ritenuto che non vi fosse soccombenza virtuale dell’amministrazione con riferimento all’impugnazione del bando, ma soltanto con riferimento alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione proposta con motivi aggiunti).

 

T.A.R. Cagliari, sent. 748/2011

Soccombenza – Rimborso del contributo unificato per legge – Pronuncia in rito

La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio; pertanto ove il giudice compensi le spese del giudizio, la pretesa avanzata in sede di ottemperanza circa il rimborso del contributo unificato non è fondata, stante la mancanza di un giudicato sulla soccombenza.

Sembra ormai pacifico che, ai fini della rifusione del contributo unificato in caso di soccombenza, non è necessario che la sentenza rechi esplicite statuizioni in tal senso, trattandosi di obbligazione ex lege. Più problematico è il caso in cui la sentenza sia definita con una pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In siffatte ipotesi occorre valutare caso per caso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse può presentarsi in conseguenza di diversi eventi, i quali non sempre postulano la soccombenza di una delle parti. Sicché sarebbe opportuno che il giudice si faccia carico di precisare, in caso di compensazione delle spese, se vi sia una soccombenza sia pure virtuale onde individuare la parte su cui ricade l’onere del contributo unificato. Non sembra invece condivisibile il riferimento della sent. T.A.R. Roma, n. 6211/2015 alla pronuncia di cessata materia del contendere come ipotesi di definizione in rito della controversia. Al riguardo il codice processuale è chiaro nell’includere la pronuncia di cessata materia del contendere tra le “sentenze di merito” (rubrica dell’art. 34 cpa) e nel fissarne i presupposti (“qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta”, art. 34, comma 6, cpa), di modo che una siffatta pronuncia correttamente resa implica necessariamente la virtuale soccombenza della parte resistente ed il connesso onere di quest’ultima di rifondere il contributo unificato, a prescindere da esplicite statuizioni dispositive sull’argomento. Meno limpida è la situazione in presenza di statuizioni che accertino una soccombenza parziale della controparte. Al riguardo sembra più prudente, in difetto di una esplicita pronuncia giudiziale, escludere la rimborsabilità ex lege del contributo unificato, posto che la norma collega il meccanismo della rifusione automatica alla integrale soccombenza di una parte.

 

Comm. Trib. Prov.le Campobasso, sent. n. 1075/10/2015

Sostegno alunni disabili – Esenzione dal contributo unificato

Ritiene, infatti, questo giudicante che nella fattispecie in esame, relativa a impugnativa di atti con cui è stata negata la concessione di ore di sostegno in favore della minore disabile, e quindi di atti lesivi degli interessi della figlia, si tratta comunque di azione a tutela di minori e della prole, finalizzata a garantire il diritto all’istruzione della figlia portatrice di handicap grave, per cui la presente tipologia di contenzioso deve farsi rientrare, estensivamente, fra quelle esenti previste dall’art. 10, c. 2, D.P.R. 115/2002, il quale esenta appunto tutte le controversie riguardanti comunque la prole. Non è condivisibile, invece, la tesi del resistente, secondo la quale, in base alla circolare del 18-10-2011 del segretariato generale della giustizia amministrativa, non può applicarsi alla fattispecie in esame l’esenzione prevista dall’art. 10 citato, atteso che “la norma riguarda i soli rapporti concernenti situazioni giuridiche soggettive che hanno origine e si esauriscono nell’ambito della famiglia e del rapporto relazionale potestà genitoriale – figli, azionabili davanti al giudice ordinario”. Le circolari, del resto, sono atti normativi interni e come tali sono vincolanti solo per l’amministrazione che le emette.

 

Comm. Trib. Prov.le Napoli, sent. 27065/30/2015

Sostegno alunni disabili – Esenzione dal contributo unificato

L’art. 17, comma 8 bis, L 104/13 ha esteso il regime di esenzione dal pagamento dei contributi anche ai ricorsi concernenti l’assegnazione di insegnanti di sostegno ad alunni diversamente abili.

 

 

[1] In grassetto la pre-massima, in corsivo la massima e in carattere normale il commento.

Nassis Costantino

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