Contributo spese di spedizione su bollette telefoniche Tribunale di Paola, I sez. civile sent. 15 giugno 2005

sentenza 02/03/06
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Tribunale di Paola, I sez. civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Paola, I sez. civile, nella persona del Giudice Istruttore Dott. A. *********** in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 856/04 r.g.a.c.

TRA

TELECOM ITALIA s.p.a., in persona del responsabile dell?Ufficio legale ??????.

CONTRO

V.D????

OGGETTO: Appello avverso sentenza GdP

CONCLUSIONI

Come da verbale d?udienza e atti introduttivi ivi richiamati

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.D. ha convenuto la Telecom Italia s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di ***** esponendo di essere titolare da oltre un decennio dell?utenza telefonica in atti meglio indicata e di aver corrisposto negli anni le somme via via richieste dalla SIP, prima e dalla Telecom, poi a titolo di ? contributo spese di spedizione? e ha chiesto dichiararsi l?illegittimit? di detta pretesa, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme a tale titolo corrisposte, oltre a quella di euro 150,00 o diversa da determinarsi in corso di causa, quale risarcimento del danno. Ha spiegato che tale pretesa ? illegittima perch? in contrasto con l?art. 21 comma 8 DPR 26.08.1972 n. 633 (norma istitutiva dell?IVA), oltre che in violazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. e 1 comma 2 lett. e) della l. 281/1998 ( sugli obblighi di trasparenza nei rapporti con i consumatori ed utenti). A sostegno delle proprie ragioni ha indicato quale precedente una pronuncia del GdP di Bologna.

La Telecom Italia s?? costituita innanzi al primo Giudice ed ha resistito alla domanda avversa, di cui ha innanzi tutto rilevato l?improponibilit? per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, disciplinato dalla delibera dell?Autorit? per la garanzia nelle comunicazioni indicata, nonch? il difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto la lite appartiene in realt? alla cognizione della Commissione Tributaria.

Ha rilevato, inoltre, la carenza di prova sulla legittimazione attiva dell?attore, nonch? la nullit? dell?avverso atto di citazione, perch? privo degli elementi essenziali della domanda, con riferimento in particolare all?anno di attivazione dell?utenza ed alla somma effettivamente corrisposta, indicata in ciascuna delle sessanta bollette in questione, che avrebbero consentito la quantificazione della somma pretesa.

Nel merito, ha osservato che la norma invocata da controparte non attiene alle spese di spedii< circolari le con Finanze delle Ministero dal esplicato come addebito, alcun di oggetto formare possono non quindi, soltanto, quali, i adempimenti, successivi ai ed emissione quelle a bens? fattura, della>

Ha aggiunto che il contratto stipulato dall?attore espressamente prevede l?onere, a carico dell?utente, di sopportare ogni spesa o tassa inerente all?abbonamento telefonico, come specificato nelle condizioni generali di contratto, riportate nell?avantielenco, precisando sul punto che quella in questione non costituisce una clausola vessatoria, in quanto non ? ricompressa nell?elencazione tassativa di cui al comma 2 dell?art. 1341 c.c., pure se estensivamente interpretata.

Ha contestato, inoltre, le statuizioni contenute nel precedente invocato da controparte, con riferimento al concetto di emissione della fattura ed in ogni caso ha contestato la quantificazione effettuata dal V. circa le somme chieste in restituzione.

Per quanto concerne la seconda domanda, di risarcimento del danno, infine, la difesa della Telecom italia ha eccepito la nullit? per mancata indicazione degli elementi essenziali che la qualificano, nonch? per l?omessa allegazione di alcun mezzo di prova la riguardo, rimessa al pi? ad una improponibile CTU e ad un inesigibile ordine di esibizione, il quale realizzerebbe un?indebita inversione dell?onere della prova.

Costituito il contraddittorio e precisate dalle parti le conclusioni, il GdP ha deciso la causa con la sentenza n??.., pronunziata il ??? e depositata il ??, con la quale ha accolto la prima domanda di parte attrice e rigettato la seconda, con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta sentenza propone ora appello la Telecom Italia, con quattro motivi, che riprendono le gi? spiegate eccezioni di improponibilit? per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e infondatezza nel merito dell?interpretazione offerta dall?art.21 del DPR 633/1972. si costituisce e resiste V D, il quale sostiene inapplicabilit? al caso di specie della disciplina sulla previa proposizione del tentativo di conciliazione stragiudiziale a cui si riferisce controparte ; contesta in oltre l?eccezione di difetto di giurisdizione dell?A.G.O. , non trattandosi assolutamente di giudizio inerente la materia tributaria e, nel merito, rileva che alcuna clausola negoziale pu? essere invocata per derogare l?esplicito divieto di legge di cui all?art. 21 del DPR 633/1972 e che , correttamente il Giudice di Pace ha interpretato tale norma anche con riferimento al momento di emissione della fattura e dunque ai costi del relativo adempimento.

Ritenuta la causa matura, per la decisione senza necessit? di istruttoria ulteriore, all?udienza di prima comparizione le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e hanno poi depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) In via del tutto preliminare va sgombrato il campo dalle considerazioni introduttive indicate dalla difesa dalla Telecom Italia al primo punto dell?atto di appello, a proposito della presunta dimensione ?collettiva? della lite, punto sul quale ha replicato anche la controparte, essendo evidente che gli eventuali altri futuri giudizi analoghi, pur pronosticabili in concreto, restano esterni ed estranei alla presente decisione.

2) Il primo pregiudiziale motivo attiene alla possibilit? di attribuire la presente lite alla cognizione del Giudice Ordinario, negata dalla Telecom Italia sin dalle prime difese in primo grado, con eccezione riproposta anche in questo grado di giudizio.

Sul punto va evidenziato che la domanda su cui l parti controvertono attiene esclusivamente alla ripetizione di somme che si assumono indebitamente pretese dalla Telecom e pagate dal cliente nel corso degli anni, in attuazione, peraltro (come sostenuto proprio da quest?ultima), di una pattuizione contrattuale esplicita.

Le circostanze che la relativa voce sia indicata nelle fatture via via emesse dalla compagnia telefonica e che anche su tale voce sia previsto un prelievo tributario ? sulle quali ha insistito la Telecom nell?atto di appello ? non possono certo valere a modificare la giurisdizione, in quanto non influiscono in alcun modo sulla qualificazione della domanda e sul reale oggetto della lite, nella quale sono in discussione la natura o l?obbligatoriet? del tributo, la sua misura, n? sanzioni amministrative, interessi o altri accessori inerenti all?imposta, vale a dire le materie che ai sensi dell?art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546 costituiscono l?oggetto della giurisdizione tributaria. Parimenti influente sulla determinazione della giurisdizione ? la circostanza che la norma sulla cui corretta interpretazione le parti controvertono ? contenuta nel DPR 633 del 1972, norma istitutiva dell?IVA, in quanto non v?? dubbio che nel caso di specie si discute esclusivamente dell?attribuzione tra societ? e cliente delle spese e costi di spedizione delle fatture, che il pagamento di quel tributo rende necessarie e non invece sull?obbligatoriet? e misura di esso e sulle somme a tale titolo accantonate dal sostituto d?imposta.

A conclusioni analoghe, del resto, ? pervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze nn. 11313 del 28.10.1995 e 1147 del 07.11.2000, rese entrambe in fattispecie assimilabili, nelle quali ? stata affermata la giurisdizione ordinaria ed esclusa quella della Commissione Tributaria in presenza di azioni di ripetizione di indebito intentate dal cessionario nei confronti del cedente per le somme che il primo ? consumatore di ultimo bene ? assumeva fossero state indebitamente trattenute dal secondo a titolo di rivalsa dell?IVA. Non v?? dubbio, insomma, che se in questi casi la Corte regolatrice ha sottolineato la natura esclusivamente privatistica della controversia, senza alcun riflesso tributario, ancor pi? va attribuita al Giudice ordinario la presente causa, nella quale l?indebito di cui si chiede la ripetizione non riguarda in alcun modo la trattenuta operata a titolo di IVA dal cedente, ma esclusivamente la ripartizione tra le parti del costo della spedizione della fattura, che evidentemente non incide sulla natura e misura dell?imposta, n? sulla sua obbligatoriet?.

A voler diversamente ritenere, del resto, si arriverebbe alla paradossale conclusione di attrarre nella giurisdizione tributaria tutte le controversie tra privati aventi ad oggetto l?adempimento di un contratto, in cui una delle prestazioni sia soggetto all?imposizione dell?IVA e, dunque, costituisca la base imponibile sulla quale operare detto prelievo.

3) Deve essere quindi disattesa l?eccezione di difetto di legittimazione attiva dell?originario attore V.D., il quale, gi? nel fascicolo del giudizio di primo grado ha prodotto le fatture a lui intestate, emesse dalla SIP s.p.a. sino al 17.08.1994 e successivamente dalla Telecom Italia s.p.a., nelle quali ? indicato il suo nominativo, anche con l?indicazione ?******* cliente?; dalle stesse si rileva in modo in equivoco che egli soltanto e non altri ? il contraente, titolare dell?utenza in questione (avente numero ————) al quale, dunque, sono state addebitate negli anni le spese di spedizione della fattura telefonica di cui egli ora chiede la restituzione.

4) Nell?ordine logico delle questioni proposte, segue il motivo relativo al tentativo di conciliazione obbligatorio, che a parere della difesa della Telecom costituisce condizione di proponibilit? dell?azione, la cui omissione, nel caso di specie, impedirebbe al Giudice di vagliare nel merito la domanda.

Sul punto ? necessario un breve excursus sulla disciplina della materia, prendendo le mosse dall?art. 1 comma 11 della L. 31.07.1997, n. 249, istitutiva dell?Autorit? per le garanzie nelle comunicazioni, che recita: ?L?Autorit? disciplina con propri provvedimenti le modalit? per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell?Autorit?, non pu? proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell?istanza all?Autorit?. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione?.

Non v?? dubbio, dunque, che tale norma introduce una condizione di procedibilit? dell?azione giudiziaria, sulla falsa riga, ad esempio, di quanto il codice di procedura civile prevede all?art. 410 per le controversie di lavoro e all?art. 443 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; tuttavia per l?esatta individuazione dell?ambito di operativit? e delle modalit? di svolgimento del tentativo di composizione stragiudiziale, l?articolo sopra richiamato ha rimesso alla normazione secondaria da emettersi da parte della stessa Autorit?, di fatto intervenuta solo con la delibera del Consiglio dell?Autorit? per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 182/02/CONS del 19 giugno 2002, recante ?Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti?.

Il regolamento di cui all? allegato A della delibera, affida la risoluzione stragiudiziale delle controversie agli istituendi sportelli di conciliazione presso i Comitati regionali per le comunicazioni, previsti a loro volta dall? art. 2. Allegato A della delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999; in particolare l?art. 5 n. 2 lett. d) del regolamento del 2002 richiamato trasferisce ai CORECOM funzioni istruttorie nelle seguenti materie previste dalla legge 249/97: controversie in tema di interconnessione ed accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all?art. 1, comma 6, lett. a) n. 9; controversie tra ente gestore del sevizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all?art. 1, comma 6, lett. a) n. 10.

In tali materie soltanto, quindi, ? espressamente prevista la condizione di procedibilit? di cui si discute, n? la disposizione pu? essere interpretata in maniera cos? estensiva da assoggettare al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie in cui sia parte un esercente attivit? di telecomunicazioni.

A ci? si aggiunga che la documentazione prodotta dalla difesa dell?appellato, non contestata dalla Telecom, attesta con certezza che il comitato Regionale per le Comunicazioni per la calabria ? operativo e competente alla risoluzione stragiudiziale delle controversie tra utenti ed organismi di telecomunicazioni solo dal 01.01.2004 (cfr note prot. 2867 /Segr. Del 01/12/2003 e 9340/Segr. Del 06/07/2004),. A non difformi conclusioni, del resto, conduce anche la documentazione allegata a riguardo dall?opponente, nella quale alcuni tentativi di conciliazione risultano proposti o fissati solo a partire dall?anno 2004.

Se ne desume, in sintesi, che all?epoca della proposizione del giudizio di primo grado il tentativo di conciliazione di cui si discute non era in ogni caso proponibile n via preventiva e ci? a prescindere comunque dalla sua obbligatoriet? o meno nella presente controversia, che come detto attiene esclusivamente alla ripetizione di un presunto indebito.

Orbene, pur a voler includere tra quelle rimesse ai CORECOM anche la materia di cui alla presente controversia (cosa come detto quanto meno opinabile), in ogni caso la mancata compiuta attuazione del regolamento di cui sopra ? e dunque l?impossibilit? materiale di dar corso al preventivo tentativo di soluzione stragiudiziale ? certamente non poteva comprimere, condizionare o comunque sospendere l?effettivo esercizio del diritto innanzi all?Autorit? Giudiziaria, come garantito dall?art. 2 comma 1 della Costituzione.

5) Deve, dunque, passarsi all?esame del quinto motivo di ricorso, afferente il merito della domanda principale del V., accolta con la sentenza di primo grado, sottoposta a gravame.

Per farlo vanno prese le mosse dall?art. 21 ult. *********** 26/10/1972 n 633, istitutivo dell?imposta sul valore aggiunto, a mente del quale ?Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalit? non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo?, come entrambe le parti hanno pi? volte ripetuto nei propri scritti. Si impone, dunque, l?interpretazione, letterale e logica, di tale disposizione, tenendo conto dell?ampia formulazione adottata dal legislatore, cos? da comprendere ogni attivit? connessa agli obblighi di fatturazione, essenziale per il completamento del procedimento di applicazione del tributo.

Tali attivit?, cos? come risultano dallo stesso art. 21 in esame e dalle norme successive, sono innanzitutto l?emissione propriamente detta, da intendersi come la materiale redazione del documento in due esemplari, recante l?indicazione della prestazione effettuata, il suo costo, la misura dell?imposta applicata, le parti del rapporto, la data etc.; seguono, quindi, l?annotazione, che consiste nella registrazione nei libri contabili dell?emittente, con attribuzione di numerazione progressiva, da effettuarsi a norma dell?art. 23 dello stesso DPR nei quindici giorni successivi all?emissione, nonch? la trasmissione di una delle due copie redatte al fruitore della prestazione , mediante consegna o spedizione (art. 21 comma 4). Tre dunque sono i momenti essenziali e gli obblighi della fatturazione: emissione, annotazione e trasmissione al cessionario e non v?? dubbio che il comma 8 dell?art. 21 si riferisce a tutte loro ed ai loro costi quando vieta che al fruitore della prestazione siano addebitate le spese appunto di emissione e dei conseguenti adempimenti e formalit?. Non vi sarebbe ragione altrimenti di ricorrere ai tre vocaboli richiamati, i quali evidentemente non sono sinonimi ed il loro richiamo congiunto non costituisce un?endiadi o una ripetizione, ma vuole fotografare l?intera fase della fatturazione che consente il prelievo dell?IVA. Che l?annotazione e la spedizione (o consegna) al cliente sono momenti parimenti essenziali ed intimamente connessi alla materiale reazione della fattura, del resto si ricava dalle diverse conseguenze che da ciascuna di esse discendono: in particolare il primo comma dell?art. 21 espressamente prevede che ?La fattura si ha per emessa all?atto della sua consegna o spedizione all?altra parte?, in quanto solo nel momento in cui una delle due copie entra effettivamente nella disponibilit? del cessionario, acquirente o fruitore che sia, il

La natura inderogabile della disposizione, del resto, ? confermata anche dal suo tenore letterale ed in particolare dalla specificazione ?a qualunque titolo?, la quale da sola varrebbe ad escludere che il divieto di attribuzione al cliente delle spese di spedizione possa essere contrattualmente derogato.

Il passaggio logico successivo a questo punto ? evidente: se il divieto posto all?art. 21 ult. Comma costituisce una norma imperativa inderogabile, dalla sua violazione discende la nullit? delle clausole negoziali invocate dalla difesa della Telecom, di cui in particolare all?art. 28 del contratto telefonico e, soprattutto, all?art. 14 delle condizioni generali di abbonamento, che espressamente prevede che ?le spese postali di spedizione delle bollette telefoniche sono addebitate al cliente?.

In virt? di quanto sopra diffusamente considerato, allora, tali clausole sono da intendersi radicalmente nulle e, in forza dell?art. 1419 comma 2 c.c. le stesse sono sostituite di diritto dalla norma imperativa dell?art. 21 comma 8 del DPR 633/72.

A riguardo pare opportuno precisare ancora che la giurisprudenza della Cassazione ha evidenziato alcune ipotesi in cui la violazione della norma imperativa non d? luogo alla nullit? del contratto, in virt? della locuzione ?salvo che la legge disponga diversamente?, di cui all?ultima parte dell?art. 1418 co. 1 c.c., precisando che la sanzione della nullit? resta esclusa ove la legge predisponga un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gi effetti voluti dalla norma, quale ad esempio la previsione di una diversa sanzione o di una regolamentazione alternativa della materia (cfr in termini Cass. Sez. III, n. 8236 del 24/05/2003); nel caso di specie, per?, dalla lettura ed interpretazione sistematica dell?intera disciplina dell?IVA e dei costi di fatturazione, emerge che il legislatore non ha predisposto alcuna soluzione alternativa per la violazione del divieto di cui all?art. 21 ult. co., con la conseguenza di dover anche per tale via confermare la gi? affermata nullit? assoluta insanabile delle clausole citate.

Sono superate pertanto le questioni sulla natura vessatoria o meno di tali clausole, sulla necessit? della loro approvazione scritta, sull?applicabilit? alla presente fattispecie delle norme a tutela dei consumatori successivi alla stipula da parte dell?odierno appellato del contratto di utenza telefonica, in quanto il contrasto con norma imperativa inderogabile implica la nullit? delle stesse senza possibilit? di dare loro alcuna applicazione.

Infine, non deve indurre in equivoco, a riguardo, la norma dell?art. 1196 c.c., in materia di obbligazioni, in forza del quale ?le spese del pagamento sono a carico del debitore?, pure invocata dall?appellante, in quanto ? fuor di dubbio che l?indebito su cui si controverte non ? stato a suo tempo versato dal V. per il pagamento delle bollette telefoniche, ma solo per l?invio delle fatture al suo domicilio da parte della compagnia telefonica, attivit? questo che ben pu? essere disgiunta dall?adempimento della prestazione da parte dell?utente , come ad esempio notoriamente avviene in caso di domiciliazione bancaria della bolletta, quando la spedizione della fattura ed il saldo conto bimestrale costituiscono momenti distinti ed indipendenti l?una dall?altro.

6) All?affermata nullit? delle clausole di cui agli artt. 28 del contratto e 14 delle condizioni generali di abbonamento consegue la conferma della sentenza di primo grado, che correttamente ha accolto la prima domanda di V., condannando la Telecom a restituirgli la somma complessiva di ? 19,84, percepita negli anni a titolo di contributo spese di spedizione. La quantificazione effettuata dal primo giudice non ? stata oggetto di alcun gravame e quindi va confermata. Allo stesso modo non v?? luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento contenuta nell?atto di citazione in primo grado, rigettata dal giudice di pace e non impugnata dal V.

7) Il regime delle spese di lite non pu? prescindere dalla complessit? della materia, che ha dato luogo a divergenti soluzioni nelle sedi indicate dall?appellante e dall?esiguit? delle somme su cui si controverte, che costituiscono giusti motivi per un?integrale compensazione tra le parti di quanto sostenuto nel presente grado del giudizio.

P.Q.M.

IL Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando sull?appello presentato da TELECOM Italia s.p.a., nei confronti di V. D. avverso la sentenza del Giudice di Pace di *****, n.——– rigetta l?appello; compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Paola 15 giugno 2005

Il Giudice

Dott. *******************

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