Contributo per le locazioni, incostituzionali le restrizioni agli immigrati

Redazione 25/07/18
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La Consulta, con sentenza n. 166 depositata il 20 luglio 2018 – questione sollevata dalla Corte d’Appello di Milano – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, D.l. n. 112/2008  (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, in riferimento all’art. 3 Cost..

La norma censurata prevede, in particolare, che «ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della Legge n. 431/1998, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione».

Secondo la Corte rimettente questa previsione, a parità di condizioni di bisogno, discriminerebbe i cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, in quanto richiederebbe solo per questi ultimi un periodo di residenza sul territorio nazionale o regionale, senza che sia ravvisabile alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e l’accesso alla misura di sostegno al pagamento del canone di locazione.

La Corte Costituzionale accoglie la censura, dando conto di tutta una serie di indici normativi e giurisprudenziali – relativi ed attuativi anche di precisi obblighi assunti dallo Stato nel contesto dell’Unione europea – i quali confermerebbero come la previsione di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regione risulti sproporzionato e perciò irragionevole, oltre che non rispettoso dei predetti obblighi europei.

Inoltre, trattandosi di una provvidenza che, alla luce della scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali nell’attuale contesto storico, viene riservata a casi di vera e propria indigenza, non si può ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale. D’altra parte, proprio in questa ottica, la medesima Corte ha recentemente dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge regionale che richiedeva una residenza di lunga durata (dieci anni) per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (sentenza n. 106 del 2018). Alle luce di queste osservazioni, pertanto, il censurato art. 11, comma 13, deve essere dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost.

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