Contributi, paradossi dell’attuale tutela giurisdizionale

Papa Osvaldo 16/11/06
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Competenza a decidere le cause per   < iscrizioni ipotecarie> e <ganasce fiscali>, trasferita dal 12 agosto scorso dal giudice ordinario a quello dei tributi.
E’ la novità processuale contenuta nella recente legge”Bersani”248/06 concernente,tra l’altro,le due citate misure ,disposte dai Concessionari della riscossione ,rispettivamente , su immobili e su autoveicoli dei contribuenti quando non pagano le cartelle esattoriali.
L’innovazione è rilevante perché riguarda non solo i tributi tradizionali ma anche quelli di ultima generazione, <id est> i contributi previdenziali obbligatori per effetto del combinato disposto ex artt.35.26quinquies della L.”Bersani”,77-86Dpr.602/73,18Dlgs.46/99.
Questa <traslatio iudicii> ha generato però un ulteriore paradosso(oltre quelli preesistenti di cui appresso), costituito dal fatto che le controversie contributive allorchè riguardano le predette <ipoteche e ganasce fiscali> site <a valle> delle cartelle <esattoriali> (in queste sono inclusi i <ruoli> relativi alle due forme di <prelievo>) rientrano ,come dicevasi, nella neogiurisdizione del giudice dei tributi mentre allorquando si riferiscono alle  cartelle esattoriali poste < a monte > delle dette misure continuano ad appartenere alla competenza del giudice del lavoro ex art.24Dlgs.46/99 .
Nella stessa materia esistono,come accennavasi, altri paradossi.
Infatti,a differenza dell’impugnativa appena ricordata relativa alla generalità dei contributi sociali ,i contributi sanitari (dovuti sino al 31.12.97) rientrano nella giurisdizione del giudice dei tributi(ex art.2.1Dlgs.546/92), il quale ha anche la cognizione relativa alle liti per la<speciale> sanzione irrogata dalle Agenzie delle entrate per infrazioni lavoristiche/contributive(commesse sino all’11.8.06) relative ai lavoratori dipendenti <irregolari>e contestate ai datori di lavoro dagli organi ispettivi degli Enti gestori dei contributi ex art.3-L.73/02 .
Lo stesso giudice dei tributi, competente in via principale per la sanzione appena evocata, ha anche la cognizione in via incidentale (la relativa pronuncia ha effetto solo all’interno del processo tributario)della <questione pregiudiziale> che riguarda il sottostante rapporto lavoristico/ contributivo ancorché-si badi– penda davanti al giudice del lavoro la causa per la pregressa impugnazione della cartella esattoriale in tema di <contributi> senza la necessità quindi di sospendere ex art. 295 cpc. la decisione della causa <pregiudicata>,concernente la citata speciale sanzione(ex art.2.3 Dlgs.546/92).
Per l’effetto,nella materia <de qua> esiste una disciplina processuale farraginosa con intuibili inconvenienti, tra cui la deleteria accentuazione delle spese di giustizia e le eventuali contrastanti decisioni, sia pure aventi diverso ambito di operatività.Allora appare ineluttabile modificare la normativa vigente in materia di giurisdizione tributaria (art.2.l DLgs.546/92)inserendo,dopo la frase <tributi di ogni genere e specie comunque denominati>,le parole <ivi compresi i contributi previdenziali obbligatori> con lo scopo di realizzare l’unificazione in capo alle CC.TT.di tutta la tutela giurisdizionale in materia <contributiva> a superamento di quella al momento esistente in modo parziale, secondo quanto già detto .
Tale riforma globale è giuridicamente fattibile in virtù della natura tributaria dei contributi sociali obbligatori, che, secondo l’opinione dominante ,sono<imposte speciali>.
Il conseguente effetto di semplificazione e di accelerazione delle unite cause dei tributi/contributi consentirà di conseguire l’importante obiettivo costituzionalizzato del c.d.<giusto processo>,la cui inattuazione,nel caso concreto, potrebbe comportare a carico dello Stato la sanzione ex L.“Pinto”89/01. L’occasione riformatrice è data dal < collegato> o dalla < legge finanziaria >,di cui principale scopo è la riduzione della spesa pubblica ,che riguarda anche il <pianeta giustizia>, del quale si è brevemente trattato.
                                                                                                         
Osvaldo Papa  avv_papa@virgilio.it
 

Papa Osvaldo

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