Contratto, a quale età si può firmare?

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A norma dell’articolo 2 del codice civile, la capacità di agire si acquista al compimento dei 18 anni. In alcuni casi i contratti conclusi da un minorenne possono essere validi.

Quando si parla di contratto, si deve pensare in modo esclusivo ai documenti scritti, né esclusivamente alla vendita di beni e servizi.

Il contratto rappresenta l’incontro delle volontà che di solito avviene con dichiarazioni orali, una stretta di mano o un comportamento concludente (ad es. prelevare i prodotti dagli scaffali del supermercato e portarli alla cassa).

Il contratto è un mezzo per regolare i propri interessi economici che può coinvolgere non esclusivamente gli acquisti, ma qualsiasi altro tipo di intesa come il prestito, la donazione, la locazione e altri.

Quando si parla di “possibilità di concludere un contratto”, la legge definisce il concetto con un termine tecnico che va sotto il nome di capacità d’agire, di conseguenza, un contratto può essere concluso concludere da chi è dotato di questa capacità, che si acquista una volta compiuti i 18 anni.

Il contratto stipulato da un minore non è nullo, ma annullabile.

Nonostante i termini che utilizza la legge sembrano simili, c’è una grande differenza.

Il contratto nullo è un contratto che nasce invalido, non essendoci termini di scadenza, si può fare “cancellare” dal giudice in qualsiasi momento, e succede quando esso è affetto da vizi molto gravi come, ad esempio, l’errata indicazione delle parti.

L’annullabilità comporta che il contratto produce i suoi effetti, ed è provvisoriamente “valido”, però  la parte che ha concluso senza la capacità di agire.

Il minorenne non appena compiuti 18 anni o, al suo posto, i genitori che ne esercitano la potestà, ha cinque anni di tempo per fare annullare il contratto. Non commette nessun illecito chi accetta soldi da un minore, ma deve sapere che, se nei cinque anni successivi, i genitori si presenteranno a contestare, dovrà restituire il denaro ricevuto, fatto salvo un indennizzo per quello che ha eseguito.

La capacità di agire è la capacità di esercitare liberamente il contenuto dei propri diritti e di assumere obblighi. Si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età, e prima di questa scadenza il minore è soggetto alla potestà dei genitori oppure di un tutore.

La legge tutela sia la persona priva di capacità di agire perché minore di età sia l’individuo maggiorenne che non sia pienamente capace di rendersi conto del valore degli atti che compie.

Per l’individuo maggiorenne è previsto un procedimento che, in base al suo grado di infermità, si può concludere con la nomina di un amministrazione di sostegno oppure con la dichiarazione di interdizione giudiziale o di inabilitazione. È tutelata anche la persona che si trova in stato di incapacità temporanea (cosiddetto incapace naturale). Saranno i genitori (o il tutore) ad esercitare i diritti dell’incapace, e potranno amministrare i suoi beni, acquistarne altri in suo nome o venderne alcuni.

Nonostante la legge non lo dica espressamente, la giurisprudenza ritiene che il minore possa compiere personalmente atti giuridici di scarsa rilevanza, come l’acquisto di un gelato o di un giornale, sempre che le consuetudini e la quotidiana esperienza lo autorizzino.

Una grande quantità di acquisti per il consumo sono compiuti direttamente dai minori, come ad esempio un servizio (contratto di trasporto su un mezzo pubblico) o cose consumabili (acquisti di beni, di cibo, o altro). Questi atti sono validi e il minore deve pagare il prezzo.

In alcuni casi la legge autorizza il minore a svolgere specifiche attività.

Ad esempio un sedicenne può compiere gli atti relativi alle opere d’ingegno da lui create e il relativo esercizio delle azioni che ne derivano.

La circostanza che alcuni contratti di lavoro possano essere conclusi anche al di sotto di 18 anni, come quelli relativi alla pubblicità e al mondo dello spettacolo, non modifica questa regola, sono contratti validamente conclusi per i quali c’è sempre bisogno del consenso dei genitori.

La più recente versione del Regolamento della Privacy approvata dall’UE subordina al compimento dei 16 anni il valido consenso ai fini della cessione delle informazioni personali, di conseguenza, l’utilizzo di social network come Facebook o messaggerie come WhatsApp è interdetto a chi ha un’età inferiore, salvo consenso dei genitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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