Contratto, lo scioglimento senza pagare penali

Scarica PDF Stampa
Spesso si sente parlare di qualcuno che recede da un contratto.

In questa sede si cercherà di dare un’adeguata spiegazione del termine e delle relative vicende giuridiche.

Il vincolo presente nei contratti

Gli antichi latini dicevano “Pacta sunt servanda”, vale a dire, “I patti devono essere rispettati”.

Lo stesso vale anche nel nostro diritto.

La firma di un contratto vincola una persona allo stesso modo di una legge, con la differenza che la legge, essendo scritta da altri si subisce, il contratto nasce da un’obbligazione volontaria.

Se fosse diverso, la firma apposta sui contratti non avrebbe nessun senso e ognuno, dopo avere preso un impegno, potrebbe non mantenere la parola.

I contratti sono “legge” esclusivamente tra i firmatari.

Questo significa anche che le parti non si possono sciogliere dall’accordo deliberatamente e senza il consenso di entrambe.

Si obbligano e si sciolgono dall’obbligo insieme.

In via eccezionale è possibile sciogliere il vincolo contrattuale se ci sono delle ragioni valide per farlo ed esclusivamente dietro autorizzazione del giudice.

Ne costituisce un esempio l’inadempimento della controparte, dove si parlerà di risoluzione del contratto, della truffa, di un errore, dell’incapacità di intendere e volere al momento della firma, e in questa circostanza si utilizza il termine “annullamento del contratto”, della mancanza di firma valida o della forma scritta quando imposta dalla legge, e in questo caso si parla di nullità del contratto.

Si può uscire da un contratto, se la legge o l’accordo tra le parti lo consentono, e non ci sono vizi o comportamenti che determinano grave pregiudizio.

In simili circostanze, quando il contratto risulta essere valido ed efficace, ma è consentito svincolarsi dallo stesso, si parla di recesso contrattuale.

Riportiamo di seguito alcuni esempi per chiarire in modo migliore:

Il recesso dell’inquilino dall’affitto di un appartamento che, alla scadenza del termine di durata del contratto, comunica al locatore la sua disdetta, impedendo che si rinnovi in modo automatico.

Il  recesso del consumatore entro 14 giorni dall’acquisto di beni o servizi fuori dai locali commerciali.

Il recesso della società da un contratto di agenzia con il suo agente.

Il recesso da un abbonamento o da un’utenza.

Il recesso da una polizza assicurativa rc-auto o da un contratto di conto corrente con la banca.

Il recesso da una polizza infortuni o sulla vita con riscatto della rendita accumulata.

Il recesso da un servizio gratuito di newsletter di aggiornamento, con revoca del consenso al trattamento delle informazioni personali.

Il recesso dai contratti senza penali

In alcuni contratti nei quali le prestazioni si ripetono nel tempo , chiamati “di durata”, ad esempio l’utenza telefonica o l’abbonamento a una pay-tv, il recesso fatto prima di un determinato periodo minimo viene subordinato al pagamento di una penale, vale a dire il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno alla controparte, e molte volte serve a disincentivare l’esercizio del recesso.

Al di fuori dal periodo minimo di durata, il recesso non può essere subordinato a penali, perché nessuno può essere costretto a restare vincolato per sempre a un contratto.

In altre circostanze il recesso è preceduto da un periodo di preavviso, in modo di consentire all’altra parte di trovare un altro interlocutore contrattuale, ad esempio il contratto di locazione.

In che cosa cosa consiste il recesso

Il diritto di recesso consiste nella possibilità per una delle parti di sciogliere in modo unilaterale il contratto, estinguendo le obbligazioni che ne derivano, senza avere bisogno del consenso della controparte e senza andare incontro a penali.

Il recesso non deve essere giustificato perché non è subordinato a motivazioni particolari.

Un esempio tipico e frequente del diritto di recesso è quello che la legge attribuisce al consumatore per gli acquisti online, per telefono o televendite, con agenti “porta a porta”.

Il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro il termine di 14 giorni senza dovere dare giustificazioni sui motivi del suo recesso.

Se il professionista fornisce le informazioni entro un anno dalla data di decorrenza indicata nella tabella, il periodo di recesso termina, lo stesso, 14 giorni dopo il giorno nel quale il consumatore riceve le informazioni.

Ad esempio, un consumatore conclude un contratto di vendita con un imprenditore il 30 gennaio.

Se l’imprenditore dà al consumatore le informazioni il 30 maggio, il periodo di recesso termina il 13 giugno.

Le garanzie del recesso

In alcuni contratti è la stessa legge che fissa il diritto di recesso senza penali.

Ad esempio nei contratti di conto corrente, nei mutui, dai quali si può ottenere la portabilità presso un’altra banca, oppure l’assicurazione automobilista obbligatoria, il contratto di locazione alla scadenza della durata minima prevista dalla normativa, i contratti conclusi dai consumatori fuori dai locali commerciali.

In altri casi è lo stesso contratto a prevedere il recesso.

Ad esempio, un’azienda che dà l’incarico a un consulente per studiare strategie di vendita e fissa la durata dell’incarico a tre anni, fatta salva la possibilità per ognuna delle parti di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando un preavviso di un mese.

Il recesso nelle locazioni

Le parti possono inserire nel contratto clausole che consentono al conduttore di recedere dal contratto in qualunque momento, purché ne dia preavviso al locatore con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data nella quale il recesso deve avere esecuzione.

In mancanza di preavviso, il conduttore deve risarcire i danni che il locatore dimostra di avere subito per la restituzione dell’immobile prima della scadenza, a meno che il conduttore provi che l’immobile è stato utilizzato lo stesso dal locatore direttamente o indirettamente.

Le parti possono prevedere che il recesso sia comunicato in una forma diversa rispetto alla raccomandata, ad esempio, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, purché attesti in modo idoneo che sia stata ricevuta dal locatore.

Oppure con un termine di preavviso maggiore o inferiore a 6 mesi.

Il recesso non deve essere accettato dal locatore e il contratto si scioglie senza bisogno di indagini sulla gravità o sull’importanza dell’inadempimento della parte.

Simili aspetti acquistano rilevanza quando chi recede dal contratto pretenda anche il risarcimento del danno per l’inadempimento al quale la controparte sia incorsa al momento del recesso.

Volume consigliato

Compendio di Diritto civile

L’opera affronta la vastità degli istituti del diritto civile con un approccio sistematico e strumentale alla preparazione di esami e concorsi.  Il volume è aggiornato a: Legge 26 febbraio 2021, n. 21, (conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, ‘Milleproroghe’) che ha prorogato la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili; Legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha inciso sull’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di tutela dei consumatori (azione di classe) e Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha prorogato i termini per l’adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore.

Lucia Nacciarone, Anna Costagliola | 2021 Maggioli Editore

25.00 €  23.75 €

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento