Contratto di commissione – Provvigione del commissionario -Mancanza di previsione delle parti – Gratuità del contratto.( C.c., art. 1731).

sentenza 02/03/06
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In tema di contratto di commissione, pur prevedendo la legge il diritto del commissionario alla provvigione, non ? da escludersi, come ritenuto anche dalla dottrina, che la commissione sia a titolo gratuito, se la parti hanno espressamente pattuito in tal senso.

qui di seguito la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE CIVILE

In persona del giudice unico dott. ***********

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 802 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell?anno 2003 ritenuta in decisione su conclusioni precisate all?udienza del 15.6.2005

TRA

?Ditta C.D. s.r.l. (P.IVA 0180190816), corrente in Marsala, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Marsala, via Roma n. 5, presso lo studio dell?avv. ****************, rappresentante e difensore giusta delega in calce alla copia del decreto ingiuntivo notificato;

OPPONENTE

E

?B. Officine Meccaniche s.r.l., con sede in Catania, X strada n. 3 Z.I., in persona dell?amministratore unico e legale rappresentante B. Salvatore, elettivamente domiciliata in Castelvetrano via G. Marconi n. 3, presso lo studio dell?**********************, rappresentata e difesa dall?avv. ********************** giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

??? OPPOSTA

?OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in verbale all?udienza di precisazione delle conclusioni del? 15.6.2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 31.5.2003, la Ditta C.D. s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/03, emesso l?1.4.2003 dal Tribunale di Marsala, su ricorso della B. Officine Meccaniche s.r.l., con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 10.152,44, oltre spese di lite, a titolo di corrispettivo per la fornitura di ricambi ed accessori per veicoli industriali.

Deduceva l?opponente che il suddetto diritto di credito era inesistente, in quanto: 1) pur avendo avuto con la ditta opposta, anche nel corso del 2002, rapporti commerciali di fornitura di ricambi come indicati nelle fatture indicate in ricorso, gli importi in esse riportati erano stati pagati con propri assegni diretti o emessi da propri clienti; 2) il motore usato per autocarro, era stato ricevuto a gennaio 2002 dalla ditta opposta con l?impegno di pagarlo dopo la vendita a terzi; 3) tale vendita non si era verificata in quanto, seppur proposto a vari clienti, era stato sempre rifiutato, perch? la ditta B. non aveva mai voluto indicarne la provenienza, inducendo essa opponente a chiederne il ritiro, promesso dall?opposta ma mai effettuato.

Chiedeva pertanto il riconoscimento della fondatezza dell?opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della opposta al ritiro del motore usato; con vittoria delle spese di lite. 

Si costituiva l?opposta, deducendo che l?opposizione spiegata era infondata, in quanto, in merito ai conteggi effettuati, il credito vantato era relativo in parte al residuo saldo delle fatture emesse e alle spese sostenute per le ricevute bancarie tornate insolute, per i rapporti di fornitura negli anni 2000, 2001 e 2002, in cui la ditta opponente era solita pagare in ritardo e aveva versato solo degli acconti, ed in parte alla vendita di un motore usato per autocarro e non ad un rapporto estimatorio o di mandato senza rappresentanza, come si desumeva dal nomen iuris attribuito dalle parti all?accordo, dalla mancata contestazione della fattura emessa, dalla mancata previsione di un compenso in favore dell?opponente e dell?offerta di restituire il bene rimasto invenduto e dal comportamento uti dominus dell?acquirente, che aveva prelevato parti del motore de quo.

Per tali motivi l?opposta chiedeva, previo riconoscimento della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la dichiarazione di inammissibilit? o, in subordine, il rigetto dell?opposizione ex adverso proposta e della domanda di ritiro del bene, perch? infondate in fatto ed in diritto e la conferma del provvedimento monitorio, con vittoria delle spese di lite.

Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita con la produzione di documenti e con l?audizione di due testi, mentre il rappresentante legale della ditta opponente non si presentava a rendere l?interrogatorio formale sui capitoli di prova articolati dall?opposta nella comparsa di risposta.

All?udienza del 15.6.2005 le parti precisavano le conclusioni ed il G.I. assegnava i termini di cui all?art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, trattenendo all’esito la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda spiegata dall?opponente risulta solo in parte fondata.

Quanto all?eccezione dalla stessa sollevata di estinzione del credito vantato dall?opposta relativo ai riconosciuti pregressi rapporti di fornitura di ricambi ed accessori di veicoli industriali, a fronte della produzione,? a supporto della pretesa vantata dalla creditrice nella fase monitoria, delle fatture con relativi documenti di trasporto e delle ricevute bancarie rimaste insolute e della mancata contestazione sul quantum da parte della debitrice nel presente giudizio di opposizione, si rileva il mancato assolvimento, da parte di quest?ultima, all?onere probatorio relativo alla dedotta eccezione.

Non sono stati prodotte agli atti, infatti, le copie degli assegni asseritamente emessi o girati in favore dell?opponente a saldo del debito vantato dalla Ditta C.D., mentre il solo documento contabile proveniente da quest?ultima ? un mastrino di sottoconto avente ad oggetto i rapporti di debito-credito tra le parti relativi al 2002 (con apertura di bilancio gi? in passivo di euro 4.032,31), dal cui saldo, tra l?altro, pur a seguito della sottrazione dell?importo di euro 9.922,16 – riportato nella fattura n. 249 ed oggetto di specifica contestazione – residua comunque un debito di euro 518,94, addirittura superiore al credito vantato dall?opposta.

Segue pertanto la conferma del decreto ingiuntivo nella parte relativa all?accertamento della sussistenza del credito della Ditta B. a titolo di saldo per rapporti di fornitura di merci intercorsi con l?opponente negli anni 2000, 2001 e 2002 per un totale di euro 234,16 (euro 187,16 per capitale ed euro 47 per spese bancarie sostenute).

Quanto invece alla fattura n. 249/02 emessa dall?opposta a seguito dell?asserita vendita all?opponente del motore usato Fiat, non risulta agli atti la prova che il rapporto intercorso tra le parti abbia avuto effettivamente la natura giuridica sostenuta dalla creditrice.

Dalle dichiarazioni rese dal teste Impastato, infatti – sulla cui attendibilit? non vi ? ragione di dubitare in quanto, pur essendo lo stesso dipendente della Ditta C.D., con mansioni di impiegato ragioniere, ha reso una deposizione analitica e circostanziata,? affermando altres? di occuparsi di quasi tutte le trattative condotte dalla ditta presso la quale lavora e di essere stato presente al momento della telefonata di chiarimento intercorsa tra le parti ? non ? emerso che il motore in oggetto sia stato consegnato dalla Ditta B. all?opponente a titolo di compravendita, potendosi al pi? configurare nel rapporto intervenuto tra le parti, gli elementi integranti la fattispecie di un contratto atipico gratuito, assimilabile al mandato a vendere senza rappresentanza.

Si rileva infatti che, in assenza di un atto scritto dal quale ricavare espressamente il contenuto della pattuizione e l?effettiva volont? delle parti, tali elementi possono essere dedotti dal tenore delle trattative intercorse tra le stesse nonch? dalla concreta modalit? di esecuzione dell?accordo, da cui risulta, nel caso di specie, che l?intento dei due contraenti non ? stato quello di vendere il bene direttamente all?accipiens, ma quello di consegnarlo in conto vendita, con incarico alla ditta opponente di proporne l?acquisto alla propria clientela.

Tale circostanza si ricava, in primo luogo, dalla circostanza pacifica dell?assenza di qualsiasi pattuizione relativa alla corresponsione di un corrispettivo in favore della opposta.???? Il teste sopra indicato ha poi riferito che il rappresentante legale della Ditta C.D. si dichiar? disponibile a ricevere il motore presso il suo negozio-officina, dietro ripetute insistenze del B., ?soltanto al fine di proporlo per l?acquisto alla sua clientela, ma non l?acquist?? e che ?qualche nostro cliente si dimostr? interessato all?acquisto ma l?affare non pot? concludersi per la mancanza di una attestazione circa la provenienza del motore?.

Ma il dato pi? significativo per l?individuazione della natura giuridica del rapporto ? quello relativo alla circostanza ricordata dall?Impastato del proposito posto in essere dalla impresa committente di recuperare il motore, a seguito dell?insuccesso dei tentativi di vendita da parte della Ditta C.D. (?nel novembre 2002 il B. venne presso l?officina del C. e fu raggiunto un accordo per il ritiro del motore?.che tuttavia non avvenne mai, tant?? che il motore tutt?oggi si trova presso l?officina della C.D.?).

Lo stesso teste di parte opposta ******** ha riferito di essere stato incaricato dalla ditta B. di ritirare il motore presso l?officina del C., ma che, nell?occasione, ci? non fu possibile a causa del contrattempo dovuto alla mancanza del rallentatore idraulico, a seguito del quale la ditta opposta, come affermato dallo stesso teste, invi? una lettera richiedendo la restituzione del motore completo.

L?intento manifestato dalla creditrice di rientrare in possesso del bene consegnato ? pertanto dirimente in merito all?accertamento dell?effettivo significato che deve intendersi dalla stessa attribuito all?accordo stipulato con l?opponente, incompatibile con l?asserito? trasferimento del bene a titolo definitivo alla ditta consegnataria e con la pretesa di chiedere il pagamento del corrispettivo della vendita.

Non pu? rilevare, al riguardo, l?emissione della fattura accompagnatoria da parte della B. s.r.l. o la mancata immediata contestazione scritta della stessa, al momento della ricezione, da parte dell?opponente, in quanto l?invio di un documento giustificativo della presenza del motore presso l?officina fu sollecitato dallo stessa ditta mandataria, per il tramite dell?*********, il quale, tra l?altro, sottopose subito il documento contabile all?attenzione del rappresentante legale dell?azienda e fu presente al momento della telefonata in cui quest?ultimo, manifestando stupore perch? il motore non era stato mai acquistato, chiese chiarimenti in merito al B..

Nella fattispecie in esame, pertanto, il contratto atipico posto in essere dalle parti ? assimilabile ad un contratto di mandato a vendere il motore (o ad una commissione), ed il contratto di mandato pu? essere anche a titolo gratuito, essendone l?onerosit? solo una presunzione (art. 1709 c.c.), mentre per la commissione, pur prevedendo la legge il diritto alla provvigione (art. 1733), non ? escluso dalla dottrina che possa esservi anche una commissione a titolo gratuito, se vi ? patto espresso in merito (cfr. Cass. n. 982/02).

N? si possono trarre elementi di convincimento a favore delle tesi sostenute da parte opposta dalla mancata sottoposizione del rappresentante legale della opponente all?interrogatorio formale articolato dalla stessa, in quanto quest?ultimo verteva sulla sola circostanza da ultimo esaminata della mancata restituzione del motore nonostante i solleciti della creditrice e su quella, inconferente ai fini dell?accertamento della natura giuridica del negozio intercorso tra le parti, della conoscenza da parte della C.D. della provenienza del motore venduto.

Si osserva, in merito a tale ultimo profilo, che l?effettiva conoscenza da parte della mandataria della provenienza del motore usato (la cui prova ?, tra l?altro, affidata ad un mero giudizio valutativo del teste Mirabile) non ? sufficiente da sola per sostenere che la mandante sia esonerata, nell?ambito dell?esecuzione secondo buona fede del rapporto di mandato, dall?onere di fornire alla prima un documento attestante tale provenienza, al fine di consentire la vendita del bene altrimenti preclusa in assenza della possibilit? dell?eventuale acquirente di provare l?origine del bene (cfr. dichiarazioni dell?********* in merito alla mancata disponibilit? di tale documentazione da parte della opponente).

Deve altres? rilevarsi che ? comunque estraneo all?oggetto del giudizio l?accertamento della responsabilit? per la mancata vendita del bene, cos? come quello sull?eventuale inadempimento agli obblighi di diligenza del mandatario nella conservazione del bene (per aver smontato il rallentatore idraulico del motore impedendone la restituzione al proprietario), essendo la domanda attorea, come precisata nella comparsa di risposta nel giudizio di opposizione, volta alla sola conferma dell?esistenza del credito riportato nel decreto ingiuntivo a titolo, asseritamente, di corrispettivo per la vendita del bene alla convenuta.

????? Per tali motivi l?opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 92/03 e condanna della Ditta C.D. al pagamento in favore della Ditta B. Officine meccaniche s.r.l. della sola somma di euro 234,16, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.

Va accolta anche la domanda riconvenzionale formulata dalla ditta opponente di condanna dell?opposta al ritiro del motore usato, dovendosi ritenere estinto il rapporto di mandato, ai sensi dell?art. 1722 c.c., per rinuncia del mandatario, manifestata attraverso la stessa domanda giudiziale, la quale deve intendersi assistita da giusta causa in considerazione dell?impossibilit? di vendere il motore usato in assenza di certificazione attestante la provenienza del bene, che era onere di parte opposta fornire.??

In relazione all?esito del giudizio e al comportamento processuale delle parti si ritiene opportuno compensare per un terzo le spese di lite, che seguono invece, per i restanti due terzi, la soccombenza sulla posta creditizia pi? consistente della domanda principale, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

? ? revoca il decreto ingiuntivo n. 92/03 emesso dal tribunale di Marsala l?1.4.2003;

? – condanna, per le causali di cui in motivazione, la Ditta C.D. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore della Ditta B. Officine Meccaniche s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, della somma di euro 234,16, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;

– condanna la Ditta B. Officine Meccaniche s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, a provvedere al ritiro del motore usato Fiat, di cui alla fattura n. 249/02, dall?officina della ditta opponente;??

– compensa per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l?opposta al pagamento in favore della controparte dei restanti due terzi che liquida, in assenza di notula, in complessivi 1.900 euro, di cui 250 euro per esborsi e 600 euro per diritti, oltre ***, Cap e rimb. spese generali come per legge.

?? Cos? deciso in Mazara del Vallo il 26.11.2005

Il Giudice dott. ***********

?

sentenza

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