Contratto a termine: computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti

Redazione 25/10/12
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Biancamaria Consales

Con interpello n. 32 del 19 ottobre 2012, la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, ha dato esito al quesito posto da Assolavoro, in ordine alla corretta interpretazione del disposto normativo ex art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. 368/2001, afferente al computo del periodo massimo di occupazione del lavoratore in caso di successione di più contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti. In particolare, l’istante chiedeva delucidazioni in merito alla possibilità per un’azienda utilizzatrice, una volta esaurito il periodo massimo di trentasei mesi consentito dalla legge, di far ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato nei confronti del medesimo lavoratore. Il Ministero ha preliminarmente ricordato che prima dell’entrata in vigore della L. 92/2012, l’articolo 5, comma 4 bis, D.Lgs. 368/2001 prevedeva che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (…) il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”. Rispetto alla previgente disciplina, la nuova formulazione stabilisce che, ai fini del calcolo del periodo massimo di trentasei mesi, “si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma l bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”. La novella normativa è, principalmente, finalizzata a scongiurare l’elusione della disciplina limitativa. Conseguentemente, a far data dal 18 luglio, nel limite dei 36 mesi andranno computati anche i periodi di occupazione formalizzati attraverso una somministrazione a tempo determinato. È stato, altresì, chiarito che il periodo massimo costituisce solo un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne deriva che, una volta raggiunti i trentasei mesi, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore. Del resto il legislatore, con la disposizione in esame, ha inciso sulla disciplina regolatrice del contratto a tempo determinato di cui al D.Lgs. 368/2001 e non sulla normativa relativa alla somministrazione a tempo determinato di cui al D.Lgs. 276/2003; ciò in quanto i due istituti contrattuali rappresentano degli strumenti di flessibilità differenti. È dunque evidente che il legislatore non ha introdotto ex novo nel nostro ordinamento un limite legale di durata alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

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