I contratti nel diritto italiano -Scheda di Diritto

Redazione 19/09/24
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Nel diritto civile italiano, i contratti sono tra gli strumenti fondamentali per regolare i rapporti patrimoniali tra privati. La sua disciplina si basa sul principio dell’autonomia contrattuale, che consente alle parti di determinare liberamente il contenuto degli accordi, nei limiti imposti dalla legge. Questo strumento giuridico trova fondamento nel Codice Civile italiano, in particolare all’art. 1321, che definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Analizziamo i principali aspetti relativi alla validità, formazione, tipologia e risoluzione dei contratti.

Indice

1. Gli elementi essenziali del contratto


Affinché un contratto sia valido e vincolante, deve soddisfare i requisiti essenziali indicati dall’art. 1325 del Codice Civile. Questi requisiti sono:

  • Accordo delle parti: il consenso tra le parti è fondamentale per la nascita del contratto. Tale accordo deve essere libero e non viziato da errore, violenza o dolo. In presenza di questi vizi, il contratto può essere annullabile.
  • Causa: la causa è la funzione economico-sociale del contratto. Deve essere lecita, ovvero non contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. In caso di causa illecita, il contratto è nullo.
  • Oggetto: l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, lecito e possibile. Ad esempio, non è possibile stipulare un contratto che abbia per oggetto beni fuori commercio o attività illecite.
  • Forma: in generale, il contratto può essere concluso in qualsiasi forma, purché non diversamente previsto dalla legge. Tuttavia, per alcuni contratti, come quelli relativi alla compravendita di beni immobili, è necessaria una forma scritta (scrittura privata o atto pubblico).

Questi quattro elementi costituiscono la base essenziale per la validità di qualsiasi contratto.

2. Tipologie di contratti


Il diritto italiano distingue tra contratti tipici e contratti atipici. I contratti tipici sono previsti dalla legge e disciplinati dal Codice Civile o da leggi speciali. Esempi di contratti tipici sono la compravendita (art. 1470 c.c.), il contratto di locazione (art. 1571 c.c.), e il contratto di mutuo (art. 1813 c.c.).
I contratti atipici, invece, non sono espressamente previsti dalla legge, ma trovano legittimità nel principio di autonomia contrattuale, sancito dall’art. 1322 c.c. Le parti possono, quindi, creare contratti che non corrispondono a un modello legale, purché rispettino i requisiti di liceità e meritevolezza di tutela.
Una distinzione importante riguarda anche i contratti sinallagmatici e i contratti unilaterali. Nei contratti sinallagmatici, come la compravendita, entrambe le parti assumono obbligazioni reciproche; nei contratti unilaterali, invece, solo una parte si obbliga a una prestazione, come nel caso della donazione.

3. La formazione del contratto


Il contratto si forma attraverso un processo di proposta e accettazione (art. 1326 c.c.). La proposta è l’offerta di concludere un contratto con determinati termini, mentre l’accettazione è l’assenso della controparte a tali termini. Se l’accettazione non è conforme alla proposta, essa si configura come una controproposta, che richiede una nuova accettazione per formare il contratto.
Alcuni contratti, detti preliminari (art. 1351 c.c.), prevedono che le parti si obblighino a stipulare in futuro un contratto definitivo. In questo caso, il preliminare vincola le parti a concludere un contratto con i termini e le condizioni pattuite nel preliminare.

4. La validità del contratto: nullità e annullabilità


Un contratto può essere nullo o annullabile, a seconda della gravità del vizio che lo affligge. Un contratto nullo non produce effetti e si considera come mai esistito. Le cause di nullità sono la mancanza di uno degli elementi essenziali, l’illiceità della causa o dell’oggetto, o la violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.).
Un contratto annullabile, invece, è valido fino a quando una delle parti non chiede la sua annullabilità. Le cause di annullabilità sono principalmente i vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o l’incapacità di una delle parti al momento della stipula (art. 1425 c.c.).

5. L’esecuzione del contratto: adempimento e inadempimento


Il contratto è vincolante per le parti e deve essere eseguito conformemente a quanto pattuito (art. 1372 c.c.). L’adempimento è l’esecuzione esatta della prestazione dovuta. Se una parte non adempie, l’altra può chiedere l’esecuzione forzata o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno.
La risoluzione del contratto può avvenire per inadempimento (art. 1453 c.c.), per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.) o per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). In questi casi, il contratto si scioglie e le parti possono essere liberate dalle rispettive obbligazioni.
Alcuni contratti prevedono la facoltà di recedere unilateralmente, ovvero di sciogliere il vincolo contrattuale, purché tale facoltà sia espressamente prevista nel contratto o dalla legge (art. 1373 c.c.).

6. Contratti di consumo e tutela del consumatore


Particolare attenzione merita la disciplina dei contratti di consumo, regolata dal Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). In questi contratti, una parte è un professionista e l’altra è un consumatore. La normativa prevede tutele specifiche per il consumatore, come il diritto di recesso entro 14 giorni per gli acquisti a distanza o fuori dai locali commerciali, e la nullità delle clausole vessatorie non specificamente approvate per iscritto.

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