Contratti di solidarietà: rassegna giurisprudenziale

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Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Casistica giurisprudenziale.

  

1.     Nozioni generali

Il contratto di solidarietà trova la sua prima fonte normativa nella legge n. 863 del 1984; rappresenta uno strumento di integrazione salariale, consentendo la tutela dell’occupazione mediante la previsione di una diminuzione dell’orario di lavoro senza la totale perdita della retribuzione.

Trattasi di accordi stipulati tra il datore e le rappresentanze sindacali; assumono due differenti forme, ovvero:

–         difensivi: accordi aventi ad oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, con lo scopo di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, mirando con ciò ad evitare che venga diminuito il personale impiegato;

–         espansivi: accordi aventi ad oggetto una riduzione dell’orario di lavoro con lo scopo di favorire nuove assunzione all’interno dell’azienda (1).

La legge 863/84 prevede la possibilità, per le aziende industriali rientranti nel campo di applicazione della C.I.G.S., di fare ricorso al trattamenti straordinario di integrazione salariale, a seguito della stipula di un accordo tra le parti (azienda e OO.SS.), finalizzato alla riduzione concordata dell’orario di lavoro per evitare il licenziamento dei lavoratori ritenuti in esubero.

Con la legge 236/93 art. 5, commi 5 e 8, come modificata dall’art. 7-ter, comma 9, lettera d), della legge n. 3 del 9 aprile 2009, è stato esteso l’istituto del Cds anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della legge 19/12/1984, n. 863. 

La legge in questione prevede per il lavoratore di un’azienda in difficoltà occupazionali, al quale viene ridotto l’orario di lavoro, la possibilità di beneficiare di un contributo. Il contributo, corrisposto per un periodo massimo di due anni, è pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l’impresa ed i lavoratori interessati (2).

 

2.     casistica giurisprudenziale

Benché la normativa che disciplina il contratto di solidarietà – art. 1 L. 19/12/84 n. 863 – nulla preveda al riguardo, la scelta dei lavoratori sui quali lo stesso debba ricadere deve ispirarsi ai principi di buona fede e correttezza sottesi al rapporto di lavoro subordinato e alla ratio stessa dell’Istituto in esame che richiede un sacrificio economico dei lavoratori finalizzato alla salvaguardia dei posti di lavoro, con la conseguenza che tale pregiudizio deve essere il più possibile distribuito tra tutti i lavoratori o, comunque, giustificato alla luce di effettive esigenze tecnico-organizzative. (Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 1999, in D&L, 2000, 403)

 

La stipula di contratti di solidarietà possa legittimare, in deroga all’articolo 2103 c.c. l’adibizione dei lavoratori a mansioni inferiori, in quanto diretta al riassorbimento. (Pret. Milano, 12 giugno 1992).

 

Il Contratto di solidarietà può riguardare anche i lavoratori part-time a condizione che sia dimostrabile il carattere strutturale del part-time medesimo nella preesistente organizzazione del lavoro. Il CDS vincola anche i lavoratori dissenzienti e i non aderenti ai sindacati stipulanti. (Cass. civ., 24 febbraio 1990, n. 1403).

 

Stante le finalità del contratto di solidarietà, volto a superare momenti temporanei di crisi, è da ritenere illegittimo il licenziamento dei lavoratori durante la vigenza del medesimo; in tal senso è orientata la dottrina e la giurisprudenza prevalente. (Pret. Milano, 10 luglio 1989, Pret. Frosionone, 11 maggio 1987).

 

Manuela Rinaldi  
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; dal 2013 Tutor di Diritto Civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. Mauro Orlandi

 

 

________ 

(1)    Tale categoria nella pratica, in realtà, è scarsamente utilizzata.

(2)    Per approfondire l’argomento cfr. http://www.consulentidellavoro.it/pdf/fondazionestudi/ebook_solidarieta.pdf

Rinaldi Manuela

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