Contratti di solidarietà: le nuove misure di integrazione salariale

Redazione 24/02/14
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Anna Costagliola

La legge finanziaria (L. 147/2013) ha prorogato anche per l’anno 2014 l’aumento della misura di integrazione salariale per il ricorso ai contratti di solidarietà ex art. 1 della L. 863/84 Al tempo stesso, però, si registra una riduzione della percentuale di integrazione dall’80% al 70%, destinata a scendere ulteriormente nel 2015 se non ci saranno altri interventi legislativi. La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con la circolare n. 4/2014 esaminato alcune criticità della misura, riportando anche alcune indicazioni pervenute dall’INPS.

Nella suddetta circolare si chiarisce innanzitutto che la nuova misura percentuale si applica a tutti i contratti di solidarietà, sia quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2014, sia a quelli in corso di esecuzione in quanto già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2013. Per questi ultimi non sembra infatti possibile ipotizzare che si continui ad applicare la misura integrativa vigente al momento di stipula dell’accordo per tutta la durata residua dello stesso. Il legislatore, infatti, nel modificare la percentuale di riferimento, non specifica che la stessa si applica solo ai nuovi contratti avviati dal 1° gennaio 2014, lasciando intendere al contrario che essa trovi applicazione in relazione a tutti i contratti, compresi quelli in essere.

Tanto premesso, per i contratti siglati entro il 31 dicembre 2013 si registra una gestione spaccata delle integrazioni salariali: 80% per i periodi di solidarietà fino al 31 dicembre 2013 e 70% per i periodi successivi. Peraltro, come sottolinea la Fondazione, nel 2014 si avrà la necessità di gestire le ipotesi in cui un contratto di solidarietà, avviato nel 2013, sia autorizzato dal Ministero nel 2014, con necessità di recuperare le somme a credito riferite all’anno precedente. Sotto questo profilo si ritiene corretto procedere al recupero dell’integrazione salariale nei confronti dell’INPS stabilendo l’aliquota spettante (80 o 70 per cento) dando prevalenza al criterio della competenza.

In altri termini, indipendentemente dal momento temporale in cui materialmente si provvede al recupero dell’integrazione salariale, se il periodo di riferimento cade entro il 2013, l’aliquota spettante è pari all’80%; diversamente, se il periodo di riferimento cade nel 2014 non c’è dubbio che si possa procedere ad un recupero della retribuzione persa nella misura ridotta del 70%.

Sull’argomento è riportato anche l’intervento dell’INPS, che ha fornito alcune indicazioni di carattere pratico agli operatori (circ. 15 del 29 gennaio 2014).

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