Contratti di solidarietà, chiarimenti del Welfare

Redazione 18/09/12
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Lilla Laperuta

Il contratto di solidarietà difensiva stipulato da un’azienda rimane legittimo anche se l’azienda fa svolgere ai lavoratori alcune ore in più rispetto a quelle autorizzate dal Ministero del Lavoro. Tale variazione di orario non inficia la validità del contratto, mentre l’obbligo di nuova stipula di un nuovo contratto di solidarietà sussiste nella diversa ipotesi in cui si operi un’ulteriore diminuzione dell’orario di lavoro. Il principio è affermato dal vertice del Welfare con l’interpello 27/2012 del 13 settembre. Nel medesimo documento inoltre sono chiarite le conseguenze sanzionatorie in caso di utilizzo improprio del contratto. La modifica dell’orario di lavoro potrebbe configurare, infatti, le seguenti fattispecie irregolari:

a) fruizione di una prestazione di lavoro oltre quella autorizzata senza il pagamento dei contributi;

b) avvantaggiarsi dell’integrazione salariale pubblica pur in presenza di prestazione lavorativa.
In tal caso, per il datore di lavoro sussiste l’obbligo di versare la relativa contribuzione e corrispondere la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore.

Inoltre il datore di lavoro sarà tenuto a comunicare correttamente all’INPS le ore di lavoro non prestate per le quali il lavoratore ha diritto all’integrazione salariale, mentre per le ore di lavoro prestate, il lavoratore avrà diritto all’intera retribuzione a carico del datore di lavoro.

Quanto sopra trova chiaramente applicazione nei casi “fisiologici”, mentre l’eventuale configurazione di condotte fraudolente, connesse ad una impropria utilizzazione della risorse pubbliche, andrà accertata caso per caso da parte del personale ispettivo, verificando con attenzione se sussistano o meno nella fattispecie concreta gli estremi di condotte penalmente rilevanti.

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