Contratti di rete aperti ai professionisti

Redazione 15/10/12
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Anna Costagliola

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha inviato un atto di segnalazione al Governo e al Parlamento suggerendo un intervento normativo volto ad introdurre nel Codice dei contratti alcune regole che possano consentire la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara. L’atto di segnalazione, adottato a seguito di una apposita consultazione con gli operatori di settore nel luglio scorso in cui era sostanzialmente emersa l’impossibilità di ammissione in via interpretativa delle reti di imprese alle gare di appalto, affronta alcuni profili giuridici e operativi attinenti alla partecipazione alle gare, al possesso dei requisiti di qualificazione, alla partecipazione anche di professionisti ai contratti di rete, partendo dal presupposto che debbano essere dettate regole ad hoc visto che il contratto di rete non è in toto assimilabile né ai raggruppamenti temporanei di imprese, né ai consorzi.

Nella segnalazione emerge che la promozione di politiche volte all’aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti ed alle reti di impresa, è contemplata, come principio generale che concorre a definire lo statuto delle imprese e dell’imprenditore, dall’art. 2, lett. n), L. 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese). Ciò in considerazione dei possibili vantaggi che tale strumento può offrire per la competitività del sistema imprenditoriale, soprattutto in una congiuntura economica particolarmente sfavorevole.

Il documento dell’Autorità di vigilanza, oltre a rimarcare, in coerenza con la suesposta premessa, le potenzialità applicative della fattispecie nell’ambito della contrattualistica pubblica, si sofferma sull’ambito soggettivo di riferimento della stessa. In particolare, si osserva come l’attuale normativa (art. 3, co. 4ter e ss. D.L. 5/2009) sembra restringere il novero dei possibili sottoscrittori dei contratti di rete ai soli soggetti che rivestono lo status di imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., giacché la stipula del contratto deve risultare nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (art. 3, comma 4quater); inoltre, l’efficacia del contratto decorre dal momento in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Sotto il profilo soggettivo è pertanto auspicabile per l’Autorità il superamento della indicata limitazione. Ciò importerebbe una maggiore aderenza del dato normativo alla nozione comunitaria di «operatore economico», la quale include qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento, e di «attività economica», intesa come qualsiasi attività che si concretizzi nell’offerta di beni e servizi sul mercato. A tal fine, sarebbe necessaria una modifica legislativa volta a permettere la partecipazione alle reti di impresa anche a professionisti non qualificabili alla stregua di imprenditori in senso stretto.

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