Contratti a termine, chiarimenti in una nota del Welfare

Redazione 08/10/13
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Lilla Laperuta

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 5426 del 4 ottobre 2013, ha fornito chiarimenti in ordine ad una serie di quesiti circa i profili interpretativi della disposizione di cui all’art. 7 co. 1, lett. c) ,del D.L. 76/2013 (conv. dalla L. 99/2013) sostitutivo dell’arti. 5, co. 3, del D.Lgs. 368/2001 in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.

Il Ministero ha precisato che gli accordi collettivi contemplanti la riduzione degli intervalli temporali fra due contratti a termine a 20 e 30 giorni (a seconda che il contratto a tempo determinato sia pari o superiore a 6 mesi), in luogo di quelli fissati in 60 e 90 giorni dalla L. 92/2012, Legge Fornero, devono ritenersi superati da quelli nuovi di 10 e 20 giorni introdotti dall’art. 7, co. 1, lett. c), del citato D.L. 76/2013. Nel documento, in particolare, si precisa che in riferimento agli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 76/2013 convertito dalla L. 99/2013, questi ultimi potranno validamente prevedere una riduzione o addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina pattizia con effetti normativi nei confronti di tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione dei citati accordi. Resta fermo che la contrattazione collettiva, nell’ambito della sua autonomia, possa prevedere intervalli anche di maggior durata ma, stante la valenza della previsione normativa in esame, tali disposizioni non potrebbero che produrre effetti sul piano obbligatorio e quindi esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.

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