Contrario ai principi comunitari vietare l’installazione di insegne al neon per segnalare l’esercizio

Alesso Ileana 30/05/16
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Una parafarmacia ricorre al TAR contro il provvedimento del Comune di Firenze che le ha vietato di installare un’insegna a forma di croce all’esterno del proprio locale sito nel centro storico della città. Il Comune ha fondato la decisione sul Regolamento per l’installazione delle insegne, che prevede deroghe solo per farmacie, telefoni, etc. La parafarmacia sostiene di offrire un servizio di pubblica utilità, come le farmacie, e quindi dovrebbe rientrare nell’ambito della suddetta deroga.

Le parafarmacie, non solo nella legislazione italiana, sono equiparate alle farmacie  siccome vendono  prodotti medicinali e costituiscono attività economiche di rilevanza comunitaria a cui deve essere garantita libertà di stabilimento.

Il TAR dà ragione alla parafarmacia e afferma che:

– l’Italia ha recepito nel proprio ordinamento il principio europeo secondo cui le disposizioni che prevedono divieti, oneri, restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche devono essere interpretate in senso restrittivo e tassativo. Pertanto un regolamento comunale che pone limiti alla normale facoltà di un imprenditore di segnalare il proprio esercizio commerciale costituisce una potenziale restrizione della libertà economica;

L’apposizione di insegne al neon all’esterno del locale commerciale non è una prerogativa delle farmacie, alle quali è solo garantito in esclusiva l’uso della croce di colore verde, e la distinzione tra farmacie e parafarmacie è in contrasto con i principi comunitari, quindi, se è opportuno tutelare i caratteri architettonici del centro storico per l’installazione delle insegne di Firenze, non è legittimo consentire detta installazione alle farmacie e vietarla alle parafarmacie, sul presupposto errato che queste ultime non esercitino un servizio di pubblica utilità.

Alesso Ileana

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