Conto corrente bancario – Interessi – Anatocismo annuale – Divieto – Sussiste – Analogia con la capitalizzazione degl’interessi creditori del cliente – Esclusione (artt. 1852 e segg, 1283, 1284 c.c.).

sentenza 11/01/07
Scarica PDF Stampa
Il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c. riguarda in assoluto la capitalizzazione degli interessi e non soltanto quella trimestrale. Deve pertanto condividersi quell’orientamento della giurisprudenza di merito (C.App.Milano 1142/2003, C.App.Torino n.64 del 21/1/2002 e T. Brindisi sent. del 13/5/2002 in G.Me. 2003, 242) che esclude, nel caso di clausole di capitalizzazione contenute in contratti stipulati in data precedente al 22 aprile 2000, ogni diritto della banca anche all’anatocismo annuale (e gli interessi dovuti sugli importi capitali a debito potranno quindi produrre interessi solo a far tempo dalla domanda giudiziale), in quanto non vi sarebbe alcuna possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità e “non essendo l’anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge, a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra le parti esso rimane non pattuito tra le stesse” (C. App. Milano 1142/2003).
Non conduce, inoltre, ad un’interpretazione di segno contrario la disposizione di cui all’art. 1284 c.c., che si limita a determinare il riferimento temporale per il calcolo degli interessi legali sulla base del tasso contemplato dalla procedura ivi prevista..
 
Conto corrente bancario – Condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle concordate – Meccanismo integrativo di ricalcolo come quello di cui all’art. 5 della l. 154/92. – Applicabilità – Esclusione – Applicabilità al rapporto contabile del saggio d’interesse più favorevole al correntista tra quello concordato e quello applicato di fatto – Sussistenza (art. 5 della l. 154/92).
 
Attraverso l’art. 5 della l. 154/92 il legislatore ha introdotto un meccanismo integrativo di calcolo dei tassi passivi nelle sole ipotesi di mancata indicazione contrattuale dei tassi e delle altre condizioni praticate dalla banca, nonché nelle ipotesi di nullità delle clausole di rinvio agli usi per tale determinazione e di quelle che prevedono variazioni più sfavorevoli rispetto alle condizioni pubblicizzate. Nel caso in cui la banca si limiti ad applicare di fatto, nei periodi di esecuzione del rapporto contrattuale, condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle concordate, senza che tale condotta sia stata prevista da specifiche clausole contrattuali, è applicabile al rapporto contabile il saggio d’interesse più favorevole al correntista, conformemente alle previsioni contrattuali ed in linea con la ratio della riforma introdotta con la legge citata, che sanziona l’inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista (nelle ipotesi in cui non siano state concordate espressamente ed in cui debba presumersi, in assenza di prova contraria, che è onere della banca fornire, che non siano state comunicate allo stesso) senza prevedere, in tali casi, un meccanismo integrativo di ricalcolo come quello di cui all’art. 5 della l. 154/92.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
        in persona del giudice unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
SENTENZA
        nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1096 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 1997, posta in deliberazione all’udienza del 28.9.2005 e vertente
TRA
        S. C., elett.te dom.to in Marsala, via Sibilla n. 5, presso lo studio dell’Avv. xxx, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione                                               
                                                                                                                       ATTRICE
 E
       B.A.P.V. s.p.a., con sede in Padova, Piazzetta F. Turati n. 2, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. yyy elett. te dom.ta in Marsala, via Lungomare Boeo n. 24, presso lo studio dell’Avv.to zzz, che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti in Not. www di Padova dell’1.8.2000 n. 7.334 rep. N. 1.573 racc.
CONVENUTA                                                     
            OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All’udienza in data 28.9.2005 i procuratori delle parti concludevano nei seguenti termini:
– parte attrice, riportandosi alle conclusioni formulate all’udienza del 15.12.2004: “ per l’accoglimento della domanda e per la condanna della Banca convenuta al pagamento della somma di lire 18.955.185, oltre interessi legali dal 21.5.1996 all’effettivo soddisfo, e cioè nella misura determinata dal CTU senza l’applicazione dell’anatocismo, anche quello annuale. Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale dedotta dalla banca convenuta, se ne chiede il rigetto stante che la stessa domanda fa parte di altro giudizio pendente avanti questo Tribunale (G.I. dott. F. P.)” e chiedendo altresì: “per quanto riguarda le spese legali….l’avv. xxx ne chiede la condanna a carico della banca convenuta e la distrazione delle stesse a proprio favore, stante che lo stesso dichiara di avere anticipato le spese de di non avere riscosso gli onorari e le competenze. Porre le spese di CTU definitivamente a carico della Banca convenuta. In via subordinata, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione in capo all’attrice, ritenere e dichiarare che nessuna somma deve l’attrice alla Banca”;
– parte convenuta riportandosi alle conclusioni formulate alla citata udienza: “per l’accoglimento delle domande formulate nella comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata il 30.12.1997 e precisate negli ulteriori atti difensivi e per il rigetto delle domande avversarie” e dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove formulate per la prima volta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
            Con atto di citazione notificato il 21.7.1997, S. C. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Marsala, la B.A.E. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accertare – in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza, di cui asseriva non risultasse documentazione scritta, recante prima il n. 11.01.009126.1, dopo il n. 11.00025, stipulato dal padre S.S. con la banca convenuta (la quale aveva incorporato la Banca del L. s.p.a.) a partire da data antecedente al 31.3.1987 e proseguito con essa attrice, unica erede del de cuius – l’obbligo della banca di rimborso delle somme addebitate in più rispetto alle commissioni (qualora il rapporto presupposto fosse di commissione), di rimborso delle somme addebitate in più rispetto al saggio legale di interessi, in considerazione dell’assenza di un patto scritto circa la determinazione del tasso ultralegale applicato (qualora il rapporto presupposto fosse di apertura di credito), di rimborso, in ogni caso, di tutti gli interessi anatocistici indebitamente calcolati ogni tre mesi, delle commissioni e delle spese non documentate. Chiedeva altresì l’accertamento della nullità delle cambiali emesse senza causa e nell’erroneo presupposto della persistenza di una situazione debitoria a suo carico, a chiusura del conto ed ancora in possesso della banca. Il tutto per un credito in suo favore di almeno £ 64.136.244, o per il diverso ammontare risultante a seguito di apposita CTU, di cui chiedeva il riaccredito sul conto; con vittoria delle spese di lite.
            Si costituiva la convenuta, contestando la pretesa attrice e deducendo: l’esistenza di un valido contratto scritto stipulato da S. Stefano prima con la Banca del L. e poi con la B.A.E. (da ora BAE) attraverso lettere di apertura di conto corrente e richieste di concessione di fidi sottoscritte dal padre dell’attrice; la determinazione per iscritto degli interessi ultralegali attraverso la lettera di apertura di conto corrente della BAE contenente “le norme che regolano i contratti in conto corrente “, con allegato il relativo “foglio informativo analitico”, di cui alla l. 154/92, firmato da S. Stefano; la liceità, al momento della stipula del contratto di conto corrente, della clausola di rinvio agli usi piazza contenuta nell’art.7 dell’apertura di credito in c/c della Banca del L.; la validità degli interessi anatocistici calcolati trimestralmente in applicazione dell’uso normativo che vincolava i correntisti; la comunicazione per iscritto al correntista, in prossimità dell’entrata in vigore della legge n. 154/92, dei tassi dei prezzi e delle altre condizioni che sarebbero state applicate in futuro, in conseguenza dell’andamento dei mercati ed in applicazione della clausola contrattuale di variazione automatica; la preclusione delle contestazioni dell’attore a seguito della mancata contestazione dei singoli estratti conto. Chiedeva, quindi, il rigetto per infondatezza delle domande attoree; l’accertamento della prescrizione dei presunti diritti di credito vantati dalla S.; l’improponibilità e la carenza di legittimazione attiva delle stesse domande; in via riconvenzionale, la condanna di quest’ultima al pagamento in suo favore della somma di £ 828.846.255, in virtù di dei due decreti ingiuntivi nn. 88/97 e 89/97 emessi nei confronti dell’attrice, per i motivi indicati nei relativi ricorsi, dal Presidente del Tribunale di Marsala il 6.11.1997 e dotati di provvisoria esecutività, oltre agli interessi convenzionali dal dovuto al soddisfo; in via subordinata ed in caso di accoglimento anche parziale delle domande di controparte, la compensazione giudiziale tra i crediti rispettivamente vantati dalle due parti; in ogni caso, la condanna dell’attrice per lite temeraria; con vittoria di spese di lite.      
         All’udienza di prima trattazione, ex art. 183 c.p.c., non comparivano le parti personalmente e non potevano espletarsi né l’interrogatorio libero né il tentativo di conciliazione.
            La causa veniva istruita con l’acquisizione di documenti e, trattenuta una prima volta in decisione, veniva rimessa sul ruolo per l’espletamento di consulenza tecnica. Dichiarato interrotto il giudizio il 25.5.2003, a seguito dell’incorporazione per fusione della B.A.E. nella B.A.P.V. soc. coop.a r.l., lo stesso veniva riassunto nei confronti della banca incorporante e, sulle conclusioni di cui in epigrafe, era trattenuto in decisione all’udienza del 28.9.2005 (con termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche di gg. 60+20).
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare non può ritenersi fondata l’eccezione sollevata in termini generici dalla convenuta nelle conclusioni della propria comparsa di risposta e riproposta in modo più esauriente solo nella comparsa conclusionale, di carenza di legittimazione attiva dell’attrice.
Deve essere infatti riconosciuta a S.C., nella sua qualità di erede del de cuius S.S., la legittimazione alla domanda di accertamento del credito vantato nei confronti della convenuta in virtù del suo sub-ingresso nei rapporti di conto corrente e di apertura di credito intrattenuti dal padre prima con la Banca del L. e poi con la B.A.E..
Si rileva infatti, in primis, che non è in contestazione né il rapporto parentale tra l’attrice ed il defunto né la data del decesso di quest’ultimo, avvenuto, secondo quanto indicato in atto di citazione, il 5.11.1995.
Nella comparsa conclusionale la banca convenuta sembra infatti aver posto in discussione solo l’effettivo acquisto della qualità di erede in capo all’attrice e non la delazione ereditaria in favore della stessa. Ora, trattandosi di giudizio di accertamento di un credito asseritamente trasferitosi iure ereditario dall’originario titolare del rapporto contrattuale al suo erede, per la dimostrazione della legittimazione attiva in capo a quest’ultimo non è necessaria una prova rigorosa della sua qualità, essendo sufficiente che lo stesso, anche attraverso elementi presuntivi, dimostri di avere titolo ad agire in giudizio avendo accettato l’eredità del suo dante causa.
 Nel caso di specie, la qualità di erede in capo alla S. è evincibile dalla stessa proposizione della domanda giudiziale per cui è causa e dall’intera sua condotta processuale, che non soltanto consentono di presupporre l’acquisto da parte dell’attrice della qualità di erede in epoca precedente all’instaurazione del giudizio, ma che sono idonee esse stesse a manifestare, secondo il disposto dell’art. 476 c.c., il suo intento tacito di accrescere e quindi di disporre del patrimonio ereditario, come del resto è evidente nell’atto di natura non meramente conservativa dalla figlia compiuto prima del giudizio, consistente nel versamento alla banca della somma di euro 3.100 per la chiusura del conto intestato al padre (cfr. distinta di versamento del 20.5.1996, doc. 8 all. fasc. parte attrice e parte convenuta; cfr. in merito al valore dispositivo e non mera,mente conservativo della riscossione di un credito: Cass. n. 12327/99).
Sempre in via preliminare non può essere accolta nemmeno l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. L’azione tendente a far valere la nullità della clausola di mero rinvio agli usi, senza pattuizione scritta, in ordine alla misura dell’interesse passivo e della commissione di massimo scoperto, applicabili al rapporto bancario, e della clausola che prevede l’anatocismo in relazione alle suddette voci, è imprescrittibile ai sensi dell’art.1422 c.c., mentre l’azione di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., è soggetta a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (non quella breve quinquennale ex art.2948 n. 4 c.c., applicabile solo allorché sia pattuita una corresponsione periodica degli interessi a scadenza annuale o inferiore autonomamente rispetto alla somma capitale, C.C.802/1999, e non quando la relativa obbligazione sia accessoria all’obbligazione principale, C.C. 4939/1997), decorrente dalla chiusura definitiva del conto (C.C. 2262/1984) e, nella specie, quindi dal maggio 1996, con conseguente tempestività dell’azione di ripetizione promossa nel 1997.
        Quanto al merito, deve essere parzialmente accolta, nei termini di seguito indicati, la domanda attorea di restituzione da parte della convenuta di somme a titolo di interessi non dovuti.          
       Nella fattispecie oggetto di causa è stato documentalmente provato, attraverso la produzione agli atti dei relativi titoli, che S. Stefano ha stipulato, prima in data 5.5.1989 con la Banca del L., quindi in data 15.4.1994 con la BAE, due contratti scritti di conto corrente bancario (n. 1100025, prima indicato con il n. 11.01.0091261.1, poi con il n. 0051/00106.50). Inoltre, come risulta sempre dalla documentazione prodotta dalla convenuta e come accertato dal CTU, la Banca del L., prima, e la BAE, dopo, hanno accordato al padre dell’attrice, su richiesta dallo stesso sottoscritta, successive aperture di credito, di cui due risultano documentate in data 23.4.1981 e in data 10.5.1989, per un ammontare complessivo rilevato dal CTU di lire 100.000.000 fino al secondo trimestre 1994 e di lire 50.000.000 dal terzo trimestre 1994 (cfr. pag. 8 relazione).
           Quanto alla situazione precedente alla data del 5.5.1989, se è vero che il contratto di conto corrente bancario, prima delle innovazioni introdotte con la l. n. 154/92, era a forma libera, per cui la sua sussistenza può essere desunta anche da elementi presuntivi, si rileva, ai fini della corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti in tale periodo, che gli unici dati rinvenuti agli atti sono alcune copie di estratti conto, riassunti scalari, calcoli della liquidazione delle competenze relativi al c/c in oggetto – acceso in favore del S. presso la Banca del L. – riportanti la situazione contabile a partire dal 31.3.1987 (cfr. produzione allegata al fascicolo di parte attrice).
         Da tale documentazione si può, invero, presumere che il rapporto di conto corrente sia iniziato con la Banca del L., poi incorporata dalla BAE, a sua volta incorporata dall’odierna convenuta, in data precedente a quella indicata nei contratti scritti, senza tuttavia poter ricostruire con certezza, a fini contabili, la successione delle rimesse nel sopra riferito periodo iniziale, in assenza, come rilevato dal CTU, “dell’estratto conto vero e proprio, indispensabile per la ricostruzione completa del conto corrente e dei suoi movimenti, nonché della valuta di addebito e di accredito delle somme e della natura della transazione” (pag. 4 della relazione), circostanza questa che ha inciso sull’accertamento svolto dal consulente, limitato al periodo del rapporto negoziale intercorso tra le parti che va dall’1.1.1992 al 20.5.1996, relativamente al quale la Banca ha prodotto gli estratti conto completi, in ottemperanza all’ordine di esibizione emesso dal Giudice.
Ora, la S. ha sollevato specifiche eccezioni di nullità delle clausole del rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 1100025, con relative aperture di credito, inerenti il rinvio, per la determinazione del tasso di interesse passivo, alle “condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza” (v. atto di citazione e deduzioni d’udienza) e la facoltà per la Banca di applicare una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per i conti risultanti, di sovente, debitori.
L’Istituto ha contestato tali eccezioni ed ha dedotto di non essere più in possesso di estratti contabili risalenti a più di dieci anni addietro (considerata l’epoca in cui si è aperta la fase istruttoria ed è stata effettuata la CTU), per decorso del termine decennale previsto per la conservazione di detti documenti. In effetti, l’art. 2220 c.c. prescrive che le scritture contabili debbano essere conservate per un periodo di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione e l’estratto conto fornito, ex artt.1832 e 1857 c.c., dalla banca al correntista non è altro che una rappresentazione contabile di tutte le operazioni intercorse, riferita ad un certo lasso di tempo, coincidente con le scadenze periodiche contrattualmente previste. Da notare che lo stesso art. 119 del T.U. bancario, con riguardo alle comunicazioni periodiche alla clientela, stabilisce il diritto del cliente di ottenere dalla banca “a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, per cui, anche nel settore bancario e delle comunicazioni circa le operazioni in conto corrente effettuate, il legislatore ha ritenuto operante la facoltà della banca di conservare i documenti solo per un arco di dieci anni. La stessa Suprema Corte ha affermato che “nessun obbligo di conservazione grava sulla parte oltre il decennio finché non sia presentata l’istanza di esibizione ex art.210 c.p.c.” e che dalla distruzione contabile “il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell’art.116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo della decisione su di essa” (C.C. 11225/2000).
Pertanto, pur in un’ottica di necessaria ricostruzione dell’ammontare a debito, possibilmente a partire dalla nascita del rapporto bancario, non può che farsi riferimento alla documentazione acquisita agli atti, e quindi agli estratti conto effettivamente prodotti; al riguardo, deve ritenersi che la stessa attrice, cui gli estratti conto vengono notoriamente, periodicamente e regolarmente trasmessi (la circostanza non è oggetto di contestazione), per tutta la durata del rapporto, a fronte delle contestazioni (con eccezioni di nullità) avanzate in ordine all’entità del debito, avesse l’onere probatorio di effettuare, in giudizio, le debite produzioni.
Tornando all’oggetto delle domande attoree, deve essere esaminata, anzitutto, l’allegazione relativa all’applicazione di un illecito anatocismo trimestrale da parte della B.A.E., nel corso dell’esecuzione del rapporto di conto corrente. Al riguardo, non può essere accolta, comunque, l’eccezione sollevata dalla banca convenuta, circa l’accettazione da parte della correntista dei tassi di interesse di volta in volta applicati al rapporto, comunicatile attraverso l’invio periodico degli estratti conto nei quali erano riportate le condizioni del rapporto, in quanto “la mancata contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti e gli accrediti solo sotto il profilo meramente contabile ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nei conti derivano” (C.C.1978/1996; C.C. 5876/1991; C.C. 4735/1986), con la conseguenza che la sopravvenuta incontestabilità delle risultanze dell’estratto di conto corrente, derivante dall’art.1832 c.c., riguarda le partite a debito ed a credito annotate in conto solamente sul piano della loro realtà materiale e non anche sul piano giuridico sostanziale, in relazione alla validità dell’atto e del contratto da cui esse derivano.
Secondo l’art. 1283 c.c. gli interessi anatocistici (o composti), che sono gli interessi sugli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono a loro volta produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi; di conseguenza, in assenza di usi normativi, sono vietate pattuizioni anteriori alla scadenza degli interessi ed interessi infrasemestrali.
I requisiti fondamentali dell’uso normativo (art. 8 delle disposizioni sulla legge in generale c.c.) sono due: l’uno oggettivo, consistente nell’uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, l’altro soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza così agendo ad una norma giuridica.
La clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nei contratti predisposti dalla Banca deve ritenersi nulla, secondo un recente orientamento della Suprema Corte, a cui questo giudice ritiene di aderire, conseguente ad un vero e proprio revirement giurisprudenziale (espresso, in particolare, nelle sentenze nn. 2374, 3096 e 12507 del 1999, ribadito nelle sentenze nn. 4490 e 8442/2002 e in quelle recenti n. 2593/2003 e n. 21095/04, quest’ultima a sezioni unite, in ordine alla nullità, per violazione dell’art.1283 c.c., delle clausole previste nei contratti di conto corrente bancario di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente, in difetto di un uso normativo al riguardo). In precedenza, la Suprema Corte aveva invece considerato valida la clausola di capitalizzazione trimestrale nei contratti bancari (C.C. 6631/1981; C.C.3804/1988; C.C.6153/1990; C.C. 9227/1995; C.C. 12675/1998).
Il revirement giurisprudenziale di cui sopra è fondato su tre ordini di considerazioni: 1) non consta che, al momento dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, vi fossero a livello nazionale usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente di un istituto di credito né è stato accertato successivamente dalla Commissione permanente presso il Ministero dell’Industria un uso nazionale di anatocismo trimestrale; 2) gli accertamenti di usi anatocistici nelle raccolte locali sono tutti posteriori al 1952, data di comparsa della clausola di capitalizzazione trimestrale nelle Norme Bancarie Uniformi di conto corrente di corrispondenza, norme pattizie, nel senso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dalla ABI alle banche associate, e ciò esclude che possa essere attribuita a tale clausola, in vigore dal 1952, una funzione probatoria di usi locali preesistenti; 3) nella prassi bancaria di anatocismo manca “quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui sostanzialmente consiste l’opinio iuris ac necessitatis, in quanto l’inserimento delle clausole in oggetto viene acconsentito dai clienti solo perché comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, insuscettibili di negoziazione individuale e “la cui sottoscrizione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari”. Esclusa quindi l’esistenza di un uso normativo bancario, la clausola (preventiva) di anatocismo trimestrale prevista nelle condizioni generali di contratto è nulla, perché in violazione delle prescrizioni imperative di cui all’art. 1283 c.c. stante la sua contrarietà sia al termine semestrale minimo di capitalizzazione sia alla prescrizione che subordina la produzione degli interessi ad una domanda giudiziale ovvero ad una convenzione posteriore alla scadenza della relativa obbligazione.
A fronte del nuovo orientamento della Suprema Corte è stato emanato il D.lgs.4/8/1999 n. 342, pubblicato nella G.U.del 4/10/1999 n. 233 (dove, all’art.25 e nell’introdotto comma 3° dell’art. 120 del TU in materia bancaria, si leggeva: “le clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della delibera – del CICR, da emanare entro 120 gg. dall’entrata in vigore del decreto delegato– di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data…”, delibera del CICR poi effettivamente emanata il 9/2/2000 ed entrata in vigore il 22/4/2000, con previsione di nuove articolate disposizioni, in punto di produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, cui avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 30/6/2000, secondo le modalità ivi stabilite, i contratti stipulati anteriormente) per far fronte alla situazione venutasi a creare con il revirement della Corte di Cassazione (tanto da far parlare di una “generalizzata sanatoria” ex lege dei contratti stipulati anteriormente al 30/6/2000). Detta disposizione (art.25 comma 3° D.lgs.342/1999) è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 425 del 9-17/10/2000 della Corte Costituzionale, sotto il profilo dell’eccesso di delega rispetto alla L.128/1998.
Peraltro il D.lgs. 342/1999 ha anche sancito, all’art. 25 comma 2, a modifica dell’art.120 T.U.385/1993, che nelle operazioni di conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
In una recente pronuncia, la Suprema Corte (n.17813/2002), in materia non bancaria, ha ribadito tale orientamento, specificando che il divieto di anatocismo è applicabile anche allorché il pagamento di interessi moratori anatocistici sia stato pattuito in forma di clausola penale (nella fattispecie, nell’ambito di una scrittura privata di riconoscimento di debito).
L’orientamento della Suprema Corte non è tuttavia condiviso da una parte della giurisprudenza di merito.
Secondo alcuni giudici di merito (T.Roma 26/5/1999, T.Roma 14/4/1999, in F.I.1999; v.anche T.Vercelli 9/2/2001, G.I.m 2001, 760) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari prescinde dall’art. 1283 c.c.: 1) essa è la naturale conseguenza delle periodiche chiusure del conto corrente convenute nei contratti o negli usi; 2) l’art.1823 2° comma c.c. prevede che il saldo del conto è esigibile alla scadenza pattuita e che se non ne è richiesto il pagamento, il saldo finale si pone come prima rimessa di un nuovo rapporto ed il contratto si intende rinnovato; 3) l’art. 1831 c.c., nell’ambito del conto corrente ordinario (che detta il meccanismo della chiusura del conto, con la liquidazione del saldo, alle scadenze previste dal contratto o dagli usi o in mancanza ogni sei mesi), è applicabile pur in assenza di specifico richiamo ad opera dell’art. 1857 c.c. al conto corrente bancario; 4) la capitalizzazione è stata già riconosciuta dal legislatore, in quanto se ne parla all’art. 8 della L.154/1992 (tra le comunicazioni periodiche alla clientela, ivi contemplate, vi era anche l’informazione sui “tassi di interesse applicati…sulla capitalizzazione degli interessi”); 5) il differente regime tra conti debitori e conti creditori trova giustificazione sulla base del rischio assunto dalla banca per i primi.
Possono essere tuttavia mosse diverse obiezioni a tali pronunce: 1) non possono trasporsi le norme sul conto corrente ordinario al conto corrente bancario, al di fuori delle norme espressamente richiamate dall’art. 1857 c.c., per le differenze strutturali dei due contratti (nel c/c bancario le rimesse sono effettuate solo dal cliente, le partite di dare/avere si compensano progressivamente, il correntista può disporre in ogni momento delle somme risultanti a suo credito, ogni parte può recedere in ogni momento se il contratto è a tempo indeterminato; nel c/c ordinario le rimesse sono bilaterali, il saldo attivo è inesigibile dal creditore sino alla scadenza del termine e la chiusura periodica del conto è necessaria per rendere esigibile detto saldo e consentire il recesso unilaterale); 2) l’effetto della pattuizione relativa alla chiusura del conto ogni tre mesi è comunque quello di eludere (almeno per il divieto di capitalizzazione infrasemestrale) l’applicazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c.; 3) l’art. 8 L.154/1992, nella parte sopra richiamata, non è stato riprodotto integralmente nel T.U.385/1993 e comunque esso non conteneva alcuno specifico richiamo alla capitalizzazione trimestrale; 4) negli affidamenti in conto corrente, il costo del mantenimento di una disponibilità di somma di denaro e del conseguente rischio di non restituzione è assolto dalla commissione di massimo scoperto.
Secondo altri giudici di merito (T.Firenze 8/1/2001; T.Bari 28/2/2001; T.Monza 2/10/2000, tutte in F.I. 2001, 2361), pure contrari al revirement della Cassazione, la prassi di procedere alla capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti bancari costituisce un uso normativo idoneo ad introdurre una regola consuetudinaria contraria all’art.1283 c.c., ciò in quanto essa risulta essere stata prevista prima del 1942 (essendo stata inserita nelle Condizioni generali di contratto predisposte dall’associazione di categoria delle Banche, la Confederazione Generale Bancaria Fascista, del 1929) ed in quanto per la sussistenza di un uso normativo è ritenuta sufficiente la sola convinzione delle parti di porre in essere comportamenti conformi ai precetti dell’ordinamento giuridico. Anche a dette pronunce si possono muovere contestazioni, prima fra tutte il difetto di usi generali normativi precedenti al 1942 (data di entrata in vigore del codice civile, introduttivo del divieto di anatocismo), dovendo ritenersi anche le Condizioni Generali predisposte dalla C.G.B.F. nel 1929 comunque delle mere proposte alle Banche di condizioni contrattuali, di natura quindi pattizia.
Viene peraltro ribadito, anche da tali giudici di merito, che, dopo la revoca del fido e la chiusura del rapporto di conto corrente, non sono più dovuti interessi anatocistici (C.C. 3845/1999; T.Roma 17/12/1999).
In adesione pertanto all’orientamento espresso dalla Suprema Corte, va dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, contenuta nelle norme regolatrici del rapporto di conto corrente n. 1100025, acceso dalla S. nel 1989, ed occorrerà quindi verificare il credito eventualmente spettante all’attrice, in ripetizione di quanto dalla stessa indebitamente versato, o senza alcuna capitalizzazione degli interessi (ove ritenuti del tutto insussistenti usi normativi derogatori al disposto dell’art.1283 c.c., prima della entrata in vigore del Codice Civile) o secondo un meccanismo di capitalizzazione annuale.
Secondo un determinato orientamento della giurisprudenza di merito (C.App.Torino n.64 del 21/1/2002, C.App.Milano 1142/2003 e T. Brindisi sent. del 13/5/2002 in G.Me. 2003, 242), va negato ogni diritto della banca anche all’anatocismo annuale (e gli interessi dovuti sugli importi capitali a debito potranno quindi produrre interessi solo a far tempo dalla domanda giudiziale), in quanto non vi sarebbe alcuna possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità e “non essendo l’anatocismo previsto ma soltanto permesso dalla legge a determinate condizioni ed in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le stesse” (C.App.Milano 1142/2003).
Tale soluzione è quella più condivisibile, atteso che il divieto di cui all’art. 1283 c.c. riguarda in assoluto la capitalizzazione degli interessi e non soltanto quella trimestrale applicata al rapporto in esame. Deve pertanto ritenersi infondata anche la domanda di parte convenuta di ritenere ammissibile una capitalizzazione annuale (al pari di quanto previsto relativamente agli interessi creditori del cliente), ipotesi, questa, che non appare avallata dalla norma di cui all’art. 1284 c.c., dato che tale disposizione si limita a determinare il riferimento temporale per il calcolo degli interessi legali sulla base del tasso contemplato dalla procedura ivi prevista.
Il saldo del rapporto di conto corrente in questione va pertanto determinato escludendo gli importi che siano effetto dell’applicata capitalizzazione degli interessi passivi del cliente, secondo la stima effettuata dal CTU a pag. 10 della propria relazione: “si è altresì proceduto alla rideterminazione del saldo debitorio alla data del 20.5.1996, escludendo la capitalizzazione degli interessi, per come richiesto all’udienza del 19.6.2002.             Più specificatamente.…sono stati determinati con il metodo della capitalizzazione annuale gli interessi debitori e/o creditori riguardanti ogni singolo anno. Questi, anziché essere addebitati e/o accreditati all’inizio dell’anno successivo, sono stati invece accantonati e sommati tutti insieme al saldo finale alla data del 20.6.1996”.
Può quindi essere esaminata l’ulteriore eccezione dell’attrice relativa all’applicazione al rapporto bancario di interessi ultralegali.
          Quanto alla suddetta eccezione, deve rilevarsi che, nella specie, sia nel contratto di conto corrente stipulato nel 1989 che in quello stipulato nel 1994 risultano essere stati pattuiti interessi debitori ultralegali in misura predeterminata per iscritto, per un ammontare pari, rispettivamente, al 18% e al 17,75% (cfr. in merito al secondo rapporto, il foglio informativo analitico n. 4 dell’1.3.1994, allegato al doc. 9 del fascicolo di parte convenuta, il quale, come indicato nel contratto sottoscritto dal correntista, risulta contestualmente consegnato a quest’ultimo dalla Banca).
L’art. 1284 comma terzo c.c. stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. La L. 154/1992, prima (artt. 2- 3- 4- 5- 6) ed il T.U. 385/1993 (artt. 116-117-118), poi, hanno introdotto obblighi generali di pubblicità e di pattuizione scritta delle condizioni contrattuali in materia bancaria e finanziaria, sancendo la nullità delle clausole di mero rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi, condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati, con un meccanismo di integrazione ex lege (art. 117 comma 7) della clausola nulla, e stabilendo anche la necessità di comunicazioni specifiche (nei modi e termini stabiliti dal CICR) al cliente, nei contratti di durata in cui sia stato convenuto lo ius variandi dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni, delle variazioni a lui sfavorevoli, con diritto di recesso del cliente.
Ora, nel caso di specie, non è dato ravvisare nei contratti in esame né un rinvio all’uso piazza per la determinazione del tasso d’interesse iniziale applicato dalla Banca (che è invece stato determinato convenzionalmente per iscritto dalle parti) né una clausola che legittima la Banca allo ius variandi in pejus rispetto al tasso concordato. Nel solo contratto del 5.5.1989, all’art. 7, si fa riferimento, in modo generico, alla determinazione degli interessi secondo le condizioni praticate abitualmente dalle Aziende di credito sulla piazza, pur avendo le parti, come sopra ricordato, concordato espressamente il primo tasso da applicare al rapporto.
E’ necessario pertanto accertare se, nel corso dell’esecuzione del rapporto, si sia verificata di fatto una variazione peggiorativa dei tassi praticati dall’Istituto, per poi valutarne le conseguenze.  
Il CTU ha riscontrato, nell’effettuare il confronto tra i saggi passivi previsti nei contratti de quibus e quelli concretamente applicati dalla banca nel periodo oggetto dell’indagine, delle variazioni peggiorative rispetto ai tassi contrattuali esclusivamente nei periodi 4/9/1992 – 30/11/92, 22/2/1995 – 31/5/1995, 1/6/1995 – 30/9/1995 e 1/10/95 – 20/5/1996, in riferimento ai quali l’ausiliario ha provveduto alla rideterminazione del saldo del conto corrente attraverso l’applicazione del tasso contrattuale relativo. Mentre nei periodi (invero maggioritari) in cui l’Istituto ha applicato dei tassi inferiori rispetto a quelli pattizi, non avendo inciso lo ius variandi in senso peggiorativo nei confronti del correntista, tale saggio è stato opportunamente conservato nel ricalcolo del saldo.
Attraverso l’art. 5 della l. 154/92, infatti, il legislatore ha introdotto un meccanismo integrativo di calcolo dei tassi passivi nelle sole ipotesi di mancata indicazione contrattuale dei tassi e delle altre condizioni praticate dalla banca, nonché nelle ipotesi di nullità delle clausole di rinvio agli usi per tale determinazione e di quelle che prevedono variazioni più sfavorevoli rispetto alle condizioni pubblicizzate. Tali ipotesi, come sopra evidenziato, non ricorrono nella fattispecie in esame, in cui la Banca si è limitata ad applicare di fatto, nei periodi rilevati dal CTU, condizioni più sfavorevoli per il cliente rispetto a quelle concordate, senza che tale condotta fosse prevista da specifiche clausole contrattuali.
L’art. 117 comma 5 T.U. 385/93 ha previsto: “la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente”, mentre l’art. 118, al comma primo, recita: “se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR” e al comma secondo: “le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci”.
Nella fattispecie in esame, in assenza di rinvii all’uso piazza per la determinazione del saggio iniziale e di clausole legittimanti lo ius variandi in peius della banca, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del procedimento integrativo di cui all’art. 5 della l. 154/92.
L’operazione condotta dal CTU, con motivazione congrua ed ampiamente condivisibile, consente allora di applicare al rapporto contabile intercorso tra le parti il saggio d’interesse più favorevole al correntista, conformemente alle previsioni contrattuali ed in linea con la ratio della riforma introdotta con la legge citata, riscontrabile dalla lettura degli articoli di cui sopra, che sanzionano l’inefficacia delle variazioni contrattuali sfavorevoli al correntista (nelle ipotesi, come quella in oggetto, in cui non siano state concordate espressamente ed in cui debba presumersi, in assenza di prova contraria che era onere della banca fornire, che non siano state comunicate allo stesso) senza prevedere, in tali casi, un meccanismo integrativo di ricalcolo come quello di cui all’art. 5 della l. 154/92.
Quanto alla componente accessoria delle commissioni di massimo scoperto, si deve osservare che, nella vecchia contrattualistica, le norme ABI si limitavano a dire, nell’art. 7: “le operazioni di accredito o di addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle Banche sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto”. Di frequente, quindi la commissione di massimo scoperto non veniva quantificata ab initio nel suo preciso ammontare.
Ora, in generale, la “commissione di affidamento” costituisce, nei contratti di apertura di credito in conto corrente, la remunerazione spettante alla banca per la sola messa a disposizione del fido o accantonamento di una data somma di denaro, a vantaggio del cliente, a prescindere dal suo utilizzo, ed è rapportata all’ammontare dell’accordato. In Italia invece viene applicata la c.d. commissione “di massimo scoperto”, calcolata sul “picco massimo” di utilizzo del fido in ciascun periodo (trimestrale) di liquidazione degli interessi: essa costituisce, in definitiva, la controprestazione della banca per il rischio crescente assunto in proporzione all’ammontare dell’utilizzo concreto dei fondi e concorre, insieme agli interessi, a determinare il costo effettivo del credito.
Incidendo pertanto sui costi del rapporto si applicano anche a tali commissioni i requisiti formali introdotti con il testo unico citato, con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 117 comma quarto (“i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”) e alla sanzione dell’inefficacia delle clausole di variazione in senso più sfavorevole per il correntista non espressamente approvate dallo stesso (art. 117 comma sesto).
Nella specie, è lo stesso foglio informativo analitico allegato al contratto del 15.4.1994 ad indicare l’importo della CMS (0,75%), mentre il CTU ha accertato che “nella determinazione delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni varie (spese movimenti, spese fisse di chiusura, assicurazioni e bolli) si sono utilizzate le percentuali e gli importi previsti negli estratti conto trimestrali, che non sono mai stati superiori a quelli previsti nel contratto del 15.4.1994. Per la determinazione degli interessi attivi si è applicata la percentuale dello 0,50% prevista nel contratto del 15.4.1994”.
            Alla luce delle precedenti considerazioni e atteso che, a seguito della consulenza tecnica espletata, la rideterminazione del saldo attraverso l’applicazione delle regole fin qui esaminate comporta un credito dell’attrice, a titolo di saldo finale attivo del conto corrente alla data di chiusura del 20.5.1996, di £ 18.955.185, pari ad Euro 9.789,54, in parziale accoglimento della domanda dalla stessa formulata, la B.A.P.V. va condannata alla restituzione in favore della S. della predetta somma, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
          Non vi è prova agli atti, invece, dell’emissione da parte della Banca di cambiali a chiusura del conto, come asserito da parte attrice, risultando soltanto la distinta del versamento sul conto corrente intestato al padre della somma di euro 3.100, circostanza quest’ultima non oggetto di contestazione. Va pertanto rigettata la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle somme portate nei titoli cambiari, peraltro non determinate.
Quanto alla domanda riconvenzionale formulata in via subordinata di compensazione giudiziale parziale del credito vantato dall’attrice con quello vantato dalla banca in virtù dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal Tribunale di Marsala – la sola valutabile in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda di parte attrice – non è stata fornita dalla convenuta la prova della definitiva esecutività dei titoli giudiziali invocati a sostegno del credito azionato in via riconvenzionale (circostanza espressamente contestata dalla controparte che ha eccepito la pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), difettando pertanto il presupposto della esigibilità del credito di cui all’art. 1243 c.c., che rappresenta uno degli elementi costitutivi della fattispecie compensativa e, in quanto tale, forma oggetto dell’onere probatorio della parte che ne invoca il perfezionamento.
Segue, quindi, il rigetto della relativa domanda.
Il parziale accoglimento della domanda di parte attrice comporta anche il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta di condanna della prima per lite temeraria.
            Si ravvisano giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, delle domande attoree e del rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta, per disporre la compensazione per un quarto delle spese di lite e per porre i restanti tre quarti, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di parte convenuta.
          Per gli stessi motivi le spese della CTU vanno poste per un quarto a carico solidale delle parti e per i rimanenti tre quarti a carico di parte convenuta.
PQM
        Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
           1) accerta la nullità della clausola regolante all’epoca i rapporti di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito, stipulati tra S. Stefano, prima in data 5.5.1989 con la Banca del L., quindi in data 15.4.1994 con la B.A.E., implicante l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per violazione degli artt. 1283, nonché l’inefficacia delle variazioni dei tassi passivi d’interesse in senso più sfavorevole all’attrice per i periodi contabili 4/9/1992 – 30/11/92, 22/2/1995 – 31/5/1995, 1/6/1995 – 30/9/1995 e 1/10/95 – 20/5/1996, per violazione degli artt. 117 quinto comma e 118 primo e secondo comma T.U. 385/93;
            2) condanna la B.A.P.V. alla restituzione, in favore di S. Caterina, a titolo di saldo contabile attivo al 20.4.1996, come ricalcolato dal CTU, della somma di Euro 9.789,54, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
            3) rigetta le altre domande spiegate dalla parte attrice;
            4) rigetta le domande riconvenzionali spiegate dalla parte convenuta;
            5) dispone la compensazione, per un quarto, delle spese di lite; condanna altresì la convenuta al rimborso dei rimanenti tre quarti in favore dell’attrice, liquidati in complessivi € 3.072,40, di cui € 1.747,50 per onorari, € 1.067,25 per diritti, € 257,65 per esborsi oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
            6) pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico solidale delle parti per un quarto e a carico di parte convenuta per i restanti tre quarti.
            Marsala, 2.2.2006
                                                                                                          IL GIUDICE
                                                                                                      dott. Paolo Goggi                                                                     

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento