Contenzioso tributario: disposta la sospensione dei processi pendenti nelle aree colpite dagli eventi sismici

Redazione 20/11/12
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Biancamaria Consales

Sospensione di diritto dei processi e dei termini delle attività processuali presso gli uffici giudiziari di Ferrara e Mantova; rinvio d’ufficio delle udienze presso gli uffici giudiziari diversi da Ferrara e Mantova; sospensione di diritto dei termini nei giudizi pendenti presso uffici giudiziari diversi da Mantova e Ferrara ed, infine, l’attività degli uffici.

Sono questi i principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 43/E dell’Agenzia delle Entrate emessa il 16 novembre in merito alla gestione del contenzioso tributario nelle aree colpite dagli eventi sismici (come previsto dal D.L. 74/2012 e dal D.L. 83/2012).

Dunque, per le Commissioni tributarie di Ferrara e di Mantova sono sospesi fino al 31 dicembre i giudizi tributari e i termini processuali pendenti, alla data del 20 maggio. Per i contribuenti che avevano, al 20 maggio 2012, la residenza o la sede nei Comuni interessati dal sisma sono sospesi in tutta Italia fino al 31 dicembre 2012 i termini processuali e quelli relativi al procedimento di mediazione. Rinviate d’ufficio al 2013, inoltre, tutte le udienze, indipendentemente dalla sede dell’ufficio giudiziario, nell’ipotesi in cui una delle parti, compreso il difensore, fino al 20 maggio scorso risiedeva o esercitava un’attività nei Comuni colpiti.

La circolare, tuttavia, chiarisce che, per espresso disposto normativo, la sospensione non opera:

a) nei confronti dei procedimenti cautelari; nella specie, nell’ambito della giurisdizione tributaria, la deroga concerne i procedimenti previsti dagli articoli 47 e 47-bis del D.Lgs. 546/1992, nonché le richieste di misure cautelari di cui all’art. 22 del D.Lgs. 472/1997;

b) per le controversie per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (in tal caso, nell’ambito del processo tributario la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce al ricorso con decreto non impugnabile e, per le controversie per le quali sia già stata fissata la trattazione, con provvedimento non impugnabile del collegio.

La disciplina sulla sospensione dei termini trova applicazione anche nel procedimento di mediazione tributaria, sia con riferimento al termine per la proposizione dell’istanza, sia per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento. In particolare, per quanto concerne il termine di presentazione dell’istanza di mediazione tributaria, lo stretto nesso esistente tra questa e la proposizione del ricorso giurisdizionale impone di estendere la disciplina sulla sospensione in esame anche alle ipotesi di controversie mediabili. In ordine al procedimento di mediazione, infatti, occorre in primo luogo considerare che il carattere amministrativo, e non processuale, della fase di mediazione non impedisce l’applicabilità della sospensione in esame, atteso che essa interessa espressamente i “termini perentori, legali e convenzionali”, siano essi “sostanziali e processuali”.

Inoltre, come già osservato in un precedente circolare della Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, al punto 2), la notifica dell’istanza di mediazione tributaria “determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l’instaurazione della controversia. Durante il decorso di tale termine – individuato in novanta giorni dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 17-bis – si svolge una fase amministrativa di esame preliminare della controversia il cui scopo è quello di consentire, all’Agenzia delle entrate e al contribuente, di verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della lite”.

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