Contenzioso tributario: chiarimenti sui legittimati passivi in una circolare dell’Agenzia delle entrate

Redazione 17/04/12
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 12/E del 12 aprile 2012, l’Agenzia delle entrate, in condivisione con Equitalia s.p.a., ha impartito istruzioni ai propri uffici in merito alla gestione delle controversie riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dalla stessa Agenzia delle entrate.

Nella circolare, in particolare, viene fatta chiarezza sulla individuazione dei legittimati passivi, che variano a seconda dell’oggetto dell’impugnazione. Così:

a) se il debitore contesta vizi inerenti l’attività dell’Agenzia delle entrate, deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia;

b) se, invece, contesta vizi dell’attività dell’Agente della riscossione, cioè i motivi di ricorso riguardano l’attività svolta successivamente alla consegna del ruolo, deve ricorrere contro l’Agente della riscossione;

c) se, invece, oggetto dell’impugnazione sono atti dell’Agente della riscossione diversi dalla cartella (iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili registrati, ecc.), legittimato passivo è sempre l’Agente della riscossione, tranne i casi in cui nei motivi di ricorso venga contestata la mancata notifica degli atti “presupposti” o la legittimità della pretesa tributaria.

L’Agente della riscossione, quindi, è legittimato passivo nei giudizi in cui si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di notificazione della cartella di pagamento.

L’Agenzia delle entrate è tenuta a valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi di ricorso, evitando di resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia sostenibile.

In particolare, nel caso in cui essa, per le questioni di propria competenza, ossia riguardanti la propria attività, ritenga di non costituirsi in un giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione e di dover procedere allo sgravio del ruolo, deve darne notizia all’Agente stesso almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la costituzione, per le sue conseguenti valutazioni.

Analogamente, l’eventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole all’Agenzia per le questioni di propria competenza, deve essere comunicata all’Agente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza. Si rende necessario peraltro definire a livello territoriale opportune intese, affinché l’Agenzia e gli Agenti della riscossione non abbiano ad assumere in giudizio, specie per le questioni formali e processuali, comportamenti non uniformi o contraddittori.

La circolare enuclea, poi, i singoli comportamenti da tenere in giudizio, avuto riguardo alle peculiarità delle singole controversie, al fine del coordinamento delle difese. La condotta in giudizio deve uniformarsi ai seguenti criteri:

a) in ogni stato e grado del giudizio l’Agenzia delle entrate e l’Agente della riscossione curano ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza, assicurando di conseguenza, nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili alla propria attività, l’espletamento delle difese e degli adempimenti necessari;

b) in riferimento alle pronunce giurisdizionali sfavorevoli, l’Agenzia e l’Agente valuteranno autonomamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi della soccombenza; conseguentemente ciascuno assumerà l’iniziativa dell’impugnazione per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria attività;

c) l’impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di tutte le parti del giudizio.

d) l’Agenzia, se chiamato in giudizio per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, deve eccepire il difetto di legittimazione passiva.

A decorrere dal 1° aprile 2012, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, “chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo”, pena l’inammissibilità del ricorso stesso. È stato quindi previsto un procedimento diverso a seconda che legittimato a stare in giudizio sia un Ufficio o l’Agente della riscossione. L’esatta individuazione del soggetto legittimato passivo diviene quindi essenziale per consentire al contribuente di individuare correttamente le modalità di proposizione del ricorso ed evitare la censura di inammissibilità.

Redazione

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