Contabilizzazione del calore, quando scatta la detrazione IRPEF del 65%?

Redazione 19/05/16
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Nella circolare n. 18/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’esatta detrazione IRPEF che spetta per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore all’interno dei condomini. 

Contabilizzazione del calore

Chi installerà i nuovi dispositivi sostiutendo i vecchi impianti di climatizzazione invernale godrà della detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica; chi si limiterà a installare i nuovi sistemi godrà della detrazione pari al 50% spettante per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.

L’obbligo in condominio

Questi sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali del calore nei condomini e negli edifici polifunzionali andranno installati entro il 31 dicembre 2016.

L’obbligo in questione, previsto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 102/2014, scatta per tutti i condomini riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici e che, dunque, non consentono di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.

In caso di impossibilità a utilizzare tali contatori individuali, perché non tecnicamente possibile o inefficiente in termini di costi, dovranno essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.

Detrazioni IRPEF

Il documento di prassi precisa che in relazione a tali spese si ha diritto:

alla detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
alla detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.

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