Consumatori: maggiori tutele nelle vendite a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali

Redazione 10/02/14
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Anna Costagliola

Nella seduta dello scorso 6 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva, su proposta del Ministro per gli Affari europei, Enzo Moavero Milanesi, e del Ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, uno schema di decreto legislativo, su cui sono stati acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni parlamentari, per il recepimento della direttiva 2011/83 sui diritti dei consumatori. A partire dal 14 giugno 2014 – data dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni contenute nel decreto –  sono previste, pertanto,  maggiori informazioni precontrattuali per i consumatori, in particolare nei contratti a distanza e negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Il provvedimento intende consentire a ciascun consumatore di operare una scelta consapevole quando procede ad un acquisto e ai professionisti di poter operare in maniera più trasparente e funzionale sia nel mercato interno che in quello transfrontaliero.  Come precisato dal Governo, il recepimento della direttiva realizza la completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e contribuirà a garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi, in termini di oneri amministrativi, per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi. Il provvedimento, infine, favorirà le vendite on line, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita.

Sarà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette.

Tra le novità più rilevanti, rispetto al sistema normativo vigente, vanno segnalate:

1) la previsione di maggiori obblighi, in capo al professionista, di informazione precontrattuale da fornire ai consumatori nelle vendite dirette, cioè relativamente ai contratti negoziati fisicamente fuori dai locali commerciali, e nelle vendite a distanza;

2) il diritto di recesso riconosciuto al consumatore è reso possibile entro un termine più ampio (dagli attuali 10gg. a 14gg.). In caso di omessa comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di recesso si passa dagli attuali 60gg. dalla conclusione del contratto e dai 90 gg. dalla consegna del bene a 12 mesi;

3) l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore mediante l’utilizzo di un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE, con conseguente riduzione dei costi del professionista per le vendite transfrontaliere,

4) un’importante novità, in caso di recesso, è costituita dalla possibilità, per il consumatore che eserciti il relativo diritto, di restituire il bene anche se in parte deteriorato, perché sarà responsabile solo della «diminuzione del valore del bene custodito»;

5) l’esclusione della possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (ad es. in caso di pagamenti con carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza.

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