Consulta: vanno escluse le liste di candidati che non assicurano la parità di genere nei piccoli Comuni

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È incostituzionale l’omessa previsione, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, dell’esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi. Lo ha stabilito la Consulta con la Sentenza n. 62, depositata il 10 marzo 2022.

L’obbligo di garantire la parità di genere

La presenza di candidati di ambedue i sessi, all’interno delle liste elettorali comunali, rappresenta una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive. E tale obbligo è operativo pure per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, tuttavia, per gli stessi la normativa sulla presentazione delle liste elettorali non prevede sanzione alcuna per l’ipotesi di violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni di dimensioni più esigue, e che rappresentano il 17% della popolazione italiana, è stata giudicata quindi non effettiva e non adeguata a corrispondere a quanto statuito dall’articolo 51, I comma, della Costituzione, a norma del quale la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La normativa dichiarata incostituzionale

Gli articoli 71, c. III 3-bis, del D.Lgs. n. 267 del 2000, nonché 30, I comma, lettere d-bis) ed e), del D.P.R. n. 570 del 1960, afferenti alla presentazione delle liste dei candidati nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, sono risultati incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per l’ipotesi di liste che non garantiscono la rappresentanza di ambedue i sessi.

L’esclusione delle liste

Riscontrato il vulnus, i giudici costituzionali hanno quindi ritenuto che l’esclusione delle liste, le quali non rispettino il vincolo, costituisca una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedio. Tale soluzione risulta, infatti, contemplata dalla medesima disciplina normativa, sia per l’ipotesi delle liste che ledono le quote minime di genere nei Comuni maggiori, sia per quella delle liste con numero inferiore al minimo di candidati nei medesimi Comuni con meno di 5.000 abitanti. Per l’effetto, la stessa si inserisce, in modo coerente, nel sistema normativo, senza alterarne in particolare il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei singoli Comuni.

La Consulta lascia aperto un eventuale intervento del legislatore

Secondo la pronuncia in esame rimane ferma la possibilità, per il legislatore, di individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, ulteriore e più congrua soluzione, a condizione che sia rispettosa dei principi costituzionali, nonché l’armonizzazione del sistema, anche tenendo conto dei Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, rispetto ai quali la riduzione della lista non può oltrepassare il numero minimo di candidati prescritto.

Sentenza collegata

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Avv. Biarella Laura

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