Consiglio Nazionale Forense: il pagamento del domiciliatario spetta al dominus

Redazione 08/07/16
Scarica PDF Stampa

In caso di mancato pagamento da parte del cliente, è il dominus a dover retribuire il collega domiciliatario. A ribadirlo è il Consiglio Nazionale Forense, che con la sentenza n. 151 del 24 settembre 2015, pubblicata in questi giorni sul loro sito internet, impone la sanzione della censura un avvocato che si era rifiutato di pagare i compensi del domiciliatario.

 

Leggi qui la sentenza del CNF n. 151 del 24 settembre 2015.

 

Il caso: la mancata retribuzione della domiciliataria alla fine del processo

La sentenza del CNF si riferisce al caso di un avvocato del Foro di Tivoli che aveva presentato un esposto contro un collega del Foro di Roma per omissione di pagamento. L’avvocato accusato, chiamato a difendere il proprio assistito in una controversia di lavoro, aveva nominato la collega del Foro di Tivoli come domiciliataria. Al termine del processo, che si era concluso in maniera favorevole e con condanna alle spese, il dominus aveva ottenuto il pagamento delle spese legali per mezzo della cessione del credito ma non aveva provveduto alla retribuzione della domiciliataria. Dopo aver sollecitato il collega al pagamento, la domiciliataria aveva richiesto l’intervento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli.

L’11 febbraio del 2011, il COA aveva sanzionato con la censura l’avvocato accusato per avere ottenuto il pagamento delle spese legali “trattenendole per intero senza versarne una quota” alla collega incaricata “e senza rendere alla stessa preventiva o successiva comunicazione”. L’avvocato aveva quindi fatto ricorso al Consiglio Nazionale Forense. Con la sentenza n. 151 del 24 settembre 2015, il CNF ha confermato la sanzione della censura rilevando il disinteressamento da parte del dominus, alla fine del processo, della domiciliataria e della sua retribuzione. Come si legge nella sentenza, non solo era stato l’avvocato accusato a richiedere l’assistenza della collega, ma, che non vi sia da dubitare che questi abbia attivamente “calibrato il contenuto” del testo della cessione del credito prevedendo, “l’esclusivo soddisfacimento delle sue competenze, ignorando in toto quelle dell’avvocato [domiciliatario]”.

 

I motivi della decisione e il Codice Deontologico Forense

Il CNF ha ritenuto sanzionabile l’avvocato accusato sulla base della violazione dell’articolo 43 (già art. 30) del Codice Deontologico Forense, che “impone all’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare funzioni di rappresentanza o assistenza, di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente”. In questo caso, sottolinea il CNF, il cliente era impossibilitato a pagare la domiciliataria, perché questa aveva intrattenuto rapporti professionali solo con il dominus e non con il suo assistito. In ultimo, la sentenza del CNF stabilisce come l’avvocato accusato abbia violato anche l’articolo 19 del CDF (già art. 22), che “indica la correttezza e la lealtà quali principi ispiratori del comportamento con i colleghi”.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento