Conseguentemente il collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario

Lazzini Sonia 10/09/09
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Ritiene il collegio di non doversi discostare dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione civile , sez. un., 03 gennaio 2007 , n. 4 secondo cui il conferimento da parte di un Ente pubblico di un incarico a un professionista, ancorché preordinato alla instaurazione di un rapporto di collaborazione avente carattere continuativo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di autonomia privata e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
 
Richiesta di per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia delle DELIBERA G.C. 11.6.2001 N. 108, IN TEMA DI ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI G.C.653/95, 379/96 E 128/98 RELATIVE A CONFERIMENTO INCARICHI..
 
Con il presente ricorso, i ricorrenti impugnano la delibera di giunta comunale n.108 dell’11 giugno 2001 con cui il comune resistente ha disposto l’annullamento, in via di autotutela, degli atti deliberativi di G.C. n.653/95, n.379/96 e n.128/98 con cui gli erano stati conferiti degli incarichi libero professionali.
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Ne deriva che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta "parasubordinazione" – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del g.o.
 
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 678 dell’ 8 luglio 2009 , emessa dal Tar Lazio, Latina
 
 N. 00678/2009 REG.SEN.
N. 00428/2002 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 428 del 2002, proposto da:
RICORRENTE ******* e Soc. RICORRENTE ******* & ********* rappresentati e difesi dagli avv. *************, ************, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tar Lazio sezione staccata di Latina via ************ , 4, Latina;
contro
Comune di Isola del Liri (Fr), rappresentato e difeso dall’avv. **************, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Perazzotti v.le Statuto, Latina;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
DELIBERA G.C. 11.6.2001 N. 108, IN TEMA DI ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE DI G.C.653/95, 379/96 E 128/98 RELATIVE A CONFERIMENTO INCARICHI..
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola del Liri (Fr);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18/06/2009 il dott. ********************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO
Con il presente ricorso, i ricorrenti impugnano la delibera di giunta comunale n.108 dell’11 giugno 2001 con cui il comune resistente ha disposto l’annullamento, in via di autotutela, degli atti deliberativi di G.C. n.653/95, n.379/96 e n.128/98 con cui gli erano stati conferiti degli incarichi libero professionali.
Con formale istanza del 7 ottobre 2002, i ricorrenti rinunciavano alla fase cautelare. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre preliminarmente analizzare la questione di ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Ritiene il collegio di non doversi discostare dall’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione civile , sez. un., 03 gennaio 2007 , n. 4 secondo cui il conferimento da parte di un Ente pubblico di un incarico a un professionista, ancorché preordinato alla instaurazione di un rapporto di collaborazione avente carattere continuativo, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di autonomia privata e, pertanto, le relative controversie sono devolute alla esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Ne deriva che il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di cosiddetta "parasubordinazione" – da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo – pur nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo, ed il professionista riceva direttive ed istruzioni dall’ente, onde anche la successiva delibera di revoca dell’incarico riveste natura non autoritativa, ma di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del g.o.
Conseguentemente il collegio dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 18/06/2009 e 02/07/ 2009 con l’intervento dei Magistrati:
*****************, Presidente
**********************, Primo Referendario, Estensore
****************, Consigliere
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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