L’ipotesi della connivenza non punibile rispetto al concorso nel delitto: differenze e distinzioni. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale
Indice
1. La questione: connivenza e concorso nel delitto
Il Tribunale del riesame di Catanzaro respingeva una richiesta di riesame presentata avverso un’ordinanza genetica emessa dal Gip con la quale era stata applicata all’indagato la custodia cautelare in carcere in relazione all’addebito provvisorio di cui all’art. 74, commi 1, 2, 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che per ventidue episodi di detenzione illecita e/o cessione di sostanze stupefacenti.
Ciò posto, avverso questo provvedimento veniva proposto ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, si deduceva carenza di gravità indiziaria riferita ai diversi episodi ex art. 73 TU Stup.. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale procede ad una disamina della novella, articolo per articolo: La Riforma Cartabia della giustizia penale
La Riforma Cartabia della giustizia penale
Al volume è associata un’area online in cui verranno caricati i contenuti aggiuntivi legati alle eventuali novità e modifiche che interesseranno la riforma con l’entrata in vigore.Aggiornato ai decreti attuativi della Riforma Cartabia, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la presente opera procede ad una disamina della novella, articolo per articolo.Il Legislatore delegato è intervenuto in modo organico sulla disciplina processualpenalistica e quella penalistica, apportando considerevoli modificazioni nell’ottica di garantire un processo penale più efficace ed efficiente, anche attraverso meccanismi deflattivi e la digitalizzazione del sistema, oltre che ad essere rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato.La riforma prevede poi l’introduzione della giustizia riparativa, istituto in larga parte del tutto innovativo rispetto a quanto previsto in precedenza dall’ordinamento.Antonio Di Tullio D’ElisiisAvvocato iscritto presso il Foro di Larino (CB). Referente di Diritto e procedura penale della rivista telematica http://diritto.it. Membro del comitato scientifico della Camera penale di Larino. Collaboratore stabile dell’Osservatorio antimafia del Molise “Antonino Caponnetto”. Membro del Comitato Scientifico di Ratio Legis, Rivista giuridica telematica.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, per quanto concerne l’eccepita sussistenza nella specie solo di condotte espressive di “connivenza non punibile”, per gli Ermellini, l’ordinanza impugnata aveva fatto un buon governo del principio secondo cui «La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare». (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020), concludendo, non illogicamente, che l’attività posta in essere dal ricorrente rientrasse pienamente nell’ambito del contributo concorsuale.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse specialmente nella parte in cui è ivi chiarito cosa distingue l’ipotesi di connivenza non punibile dal concorso penalmente rilevante.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare.
Pertanto, questo provvedimento deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare quali di queste condotte siano effettivamente configurabili.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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