Congedo di paternità: prime indicazioni operative dall’INPS

Redazione 18/03/13
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Anna Costagliola

Con la circolare n. 40 del 14 marzo, l’INPS ha definito le procedure che i padri lavoratori devono seguire per poter fruire del congedo obbligatorio e facoltativo. Si ricorda, in proposito, che la L. 92/2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, al fine di sostenere la genitorialità, con l’intento di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ha sancito l’introduzione nel nostro ordinamento, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio (1 giorno) e facoltativo (2 giorni) di paternità, quest’ultimo alternativo al congedo di maternità della madre.

Con decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha poi definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei congedi.

Con la circolare dell’INPS vengono ora dettate le istruzioni per la concreta fruizione dei congedi, chiarendosi ancora una volta che:

a) il congedo obbligatorio di 1 giorno è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Detta forma di congedo di paternità si configura come un diritto autonomo, pertanto esso è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque, indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (ovvero nei casi di: morte o grave infermità della madre; abbandono del bambino da parte della madre; affidamento esclusivo al padre; riconoscimento del figlio solo da parte del padre);

b) la fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo di 1 o 2 giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Detta fattispecie di congedo è configurata non quale diritto autonomo, bensì come un diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata che in tal caso dovrà, ovviamente, trovarsi in astensione dall’attività lavorativa.

Questo congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre, in ogni caso entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre a fronte di una preventiva rinuncia della stessa di un equivalente periodo (1 o 2 giorni).

Ancora, il congedo facoltativo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

L’INPS precisa che il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico delliINPS, pari al 100% per cento della retribuzione. Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 151/2001; pertanto, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro (e successivamente conguagliata con modalità che saranno illustrate con prossime istruzioni), fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come per l’indennità di maternità in generale.

Come già chiarito dal D.M. del 22 dicembre 2012, per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso uni-emens, in relazione al quale metodo l’INPS si impegna a fornire specifiche istruzioni.

Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori. L’Istituto provvederà poi alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre.

Ulteriori precisazioni fornite dall’INPS attengono al trattamento previdenziale (contribuzione figurativa) del congedo obbligatorio e facoltativo del padre. Al riguardo, l’Istituto sottolinea come ai sensi dell’art. 2, co. 2, del D.M. del 22 dicembre 2012, al congedo obbligatorio e facoltativo del padre di cui alla L. 92/2012 si applica la disposizione prevista in materia di congedo di paternità dall’art. 30 del D.Lgs. 151/2001. Detto art. 30, nel disciplinare il trattamento previdenziale del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. 151/2001, rinvia a sua volta all’art. 25 dello stesso decreto del 2001, che disciplina il trattamento previdenziale (contributi figurativi) sia per il periodo di congedo di maternità caduto in corso di rapporto di lavoro (art. 25, co. 1) sia per il periodo corrispondente al congedo di maternità trascorso al di fuori del rapporto di lavoro (art. 25, co. 2). Tanto premesso, poiché, come evidenziato, il congedo obbligatorio di paternità si configura come un diritto aggiuntivo a quello della madre ed autonomo rispetto ad esso, esclusivamente per tale fattispecie la contribuzione figurativa nel periodo trascorso al di fuori del rapporto di lavoro è riconosciuta analogamente a quanto accade per il congedo obbligatorio della madre (artt. 16 e 17 D.Lgs. 151/2001), a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro (art. 25, co. 2). La contribuzione dovrà essere valorizzata in base a quanto previsto dalle disposizioni vigenti e varrà ai fini del diritto e della misura della pensione, fatte sempre salve le disposizioni specifiche che limitino o escludano l’efficacia della contribuzione figurativa.

Anche nel caso in cui il lavoratore dipendente che si trovi in congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 chieda il congedo obbligatorio di cui all’art. 4, co. 24, lett. a), della L. 92/2012, la contribuzione figurativa a copertura del giorno di fruizione del congedo obbligatorio sarà valorizzata secondo le disposizioni vigenti e la scadenza del congedo di paternità ex art. 28 del D.Lgs. 151/2001 si sposterà di un giorno. 

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