Congedi, permessi e benefici fiscali nelle adozioni internazionali

Sacco Fernando 21/06/07
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PREMESSA
 
 
            L’adozione di minori non italiani è un percorso abbastanza lungo e impegnativo che si sviluppa in parte nel nostro Paese, secondo regole e condizioni previste dal nostro ordinamento, ed in parte nel Paese di origine del bambino da adottare nel rispetto di regole e di procedure ivi previste.
 
            Per tali adozioni la norma internazionale di riferimento è data dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla "Tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale" mentre in Italia il quadro di riferimento è dato dalla legge n° 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia", dalla legge n° 476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aja e dalla legge n° 149/2001 di modifica e integrazione della legge n° 184 del 1983.
 
            Le adozioni di minori non italiani seguono un iter che, nella fase di avvio, non si discosta di molto da quello previsto per le adozioni nazionali.
 
            I requisiti richiesti, la disponibilità ad adottare, l’accertamento delle condizioni di "affidabilità" della coppia richiedente sono, infatti, identici. Il "percorso", però, si modifica e diventa più articolato allorquando il Tribunale dei minori, competente per territorio, alla luce degli accertamenti disposti e dei dati in possesso, rilascia il decreto di idoneità della coppia all’adozione.
 
            A questo punto le strade si diversificano e per proseguire verso una adozione internazionale la coppia deve necessariamente rivolgersi, ai sensi dell’art. 31 della legge n° 184/1983, ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali che, iscritto in apposito albo ed accreditato all’estero, ha il compito di
 
            assistere la coppia,
            gestire le procedure richieste per l’adozione,
             dialogare con le istituzioni estere.
 
            Assunto l’incarico l’Ente orienta la coppia verso un determinato Paese ed organizza incontri, dai contenuti formativi, finalizzati all’acquisizione, da parte della coppia, di un buon livello di consapevolezza in ordine sia alle molteplici responsabilità che discendono dall’adottare un bambino straniero sia anche in ordine al delicato ruolo genitoriale da assolvere una volta entrato in famiglia un bambino con un "vissuto" certamente diverso per provenienza, lingua, cultura, etnia e vicissitudini personali eventualmente sofferte.
 
            E’, altresì, compito dell’ Ente, preliminarmente,   fornire alla coppia dettagliate notizie sulla condizione del bambino segnalato dalla competente autorità straniera (età, salute, famiglia di origine, esperienze di vita e quant’altro ritenuto utile allo scopo) e, successivamente, avuto l’assenso da parte degli interessati, curare, in ogni dettaglio, la fase, molto delicata, dell’ incontro fra la coppia e il bambino stesso.
 
             Incontro che ha luogo nel Paese di origine del minore e che richiede la permanenza degli aspiranti genitori in detto Paese per il tempo necessario non tanto per il disbrigo delle pratiche di adozione – che, come noto, vengono direttamente curate dall’Ente che ha ricevuto l’ incarico – quanto per "socializzare" con il bambino prescelto ed "acquisire" indicazioni in ordine a problematiche d’ordine relazionale, psicologico ed affettivo eventualmente in atto. Problematiche che, se consistenti, potrebbero rendere oltremodo difficoltosa quella corretta integrazione socio-familiare cui essenzialmente mira ogni adozione.
 
 
 
 
 
            Qualora gli incontri – ai quali partecipano anche "esperti" in grado di fornire ogni utile collaborazione per il superamento delle "difficoltà" eventualmente accertate – si concludono positivamente, l’autorità giudiziaria straniera, valutata ogni circostanza, emana il provvedimento di adozione che, a cura dell’ente scelto dalla coppia, sarà successivamente inviato alla Commissione per le adozioni internazionali, che, verificatane la validità, rilascia, a sua volta, "l’ autorizzazione nominativa all’ingresso ed alla permanenza in Italia del minore adottato".
 
 
            Sulla base di tale autorizzazione il Consolato italiano rilascia il "visto d’ingresso per adozione" che viene riportato sul passaporto del minore. Rientrati in Italia assieme al minore adottato, su istanza dei genitori adottivi il Tribunale dei minori decreta, infine, la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
 
            A tal fine non è più richiesto, infatti, il permesso di “soggiorno per adozione” che la coppia italiana era tenuta prima a chiedere alla competente Questura al momento dell’arrivo in Italia del minore. A stabilirlo è, ora, la direttiva, siglata in data 21 febbraio 2007, dal Ministro dell’Interno e dal Ministro delle Politiche per la Famiglia che semplifica, ulteriormente, la procedura in interesse.
 
             Ha termine, così, la procedura di adozione e il minore diventa, ad ogni effetto, cittadino italiano dopo aver acquisito nel Paese di origine lo stato di figlio legittimo della coppia ed assunto il loro cognome.
 
 
 
TUTELA GIURIDICA E SOCIALE
 
 
            In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità il nostro ordinamento dispone di una disciplina abbastanza articolata e ben definita nei contenuti riconoscendo, fra l’altro, ai genitori adottivi ed affidatari gli stessi diritti e privilegi previsti per i genitori naturali.
 
            L’unica differenza è data solo dalla decorrenza dei relativi benefici (congedi, permessi, sostegno economico, ecc.) atteso che, in caso di adozione o di affidamento preadottivo, la data di "nascita" del bambino adottato, da valere ai fini predetti, non è quella "anagrafica" bensì quella di "ingresso" del minore nel nucleo familiare della coppia adottante o affidataria.
 
            In merito il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n° 151/2001 che ha profondamente modificato la disciplina prima esistente (legge n° 1204/1971 e normative collegate).
 
            In particolare, consolidando il sistema di tutela giuridica, economica, sociale e previdenziale quale delineato, nelle linee generali, dall’art. 2110 c.c. e dall’art. 38, comma 2, della Costituzione Italiana, la normativa citata rafforza i diritti di entrambi i genitori ed amplia notevolmente l’ambito temporale di fruizione dei relativi benefici.
 
            In tale contesto sono punti qualificanti
 
a)       il riconoscimento a ciascun genitore (purchè lavoratore dipendente) di un "proprio" diritto alla fruizione di determinati benefici. Diritto autonomo e personale non condizionato, come lo era prima, dallo "status" di lavoratore dipendente dell’altro coniuge.
 
            Tale diritto spetta, infatti, al genitore in quanto tale ed è dallo stesso direttamente esercitato nei limiti di durata e temporali quali specificatamente previsti con riferimento ai singoli istituti, anche se l’altro coniuge non è titolare di analogo diritto in quanto non occupato o perchè appartenente a categoria diversa (esempio lavoro autonomo) da quella espressamente tutelata (lavoro dipendente);
 
b)      il riconoscimento dell’anzianità di servizio nei casi di assenza dal lavoro per la fruizione di congedi e permessi ricompresi nell’ambito della tutela e sostegno della maternità e della paternità.
 
            Tali assenze, indipendentemente se retribuite o no, oltre che computabili ai fini dell’anzianità di servizio, sono, altresì, utili ai fini anche del trattamento previdenziale (diritto alla pensione ed ammontare della stessa) atteso che i relativi periodi sono tutti quanti coperti da contribuzione figurativa (per i pubblici dipendenti tale copertura, in parte, è anche effettiva) con possibilità di riscatto o di versamento volontario dei contributi ad integrazione della copertura figurativa nei soli casi, invero pochi, nei quali la stessa non è prevista o lo è in misura ridotta.
 
            Ciò premesso, riferendoci esclusivamente alle adozioni internazionali, si
riportano di seguito, distintamente per istituto, i contenuti specifici che li contraddistinguono (durata, modalità di fruizione, trattamento economico e previdenziale), con l’indicazione, per ciascuno di essi, delle norme che, nel dettaglio, li disciplinano.
 
            Prima, però. di procedere a tanto, preliminarmente, va precisato che, per quanto attiene la tutela economica la relativa disciplina è, in parte, diversa in relazione al settore di appartenenza del lavoratore.
 
            Per il settore privato tale tutela è oggetto, infatti, di specifica copertura assicurativa che si colloca nel novero delle tutele quali delineate dall’art. 38, comma 2, della Costituzione Italiana e le prestazioni economiche che l’ INPS, al verificarsi del rischio "maternità", è tenuto ad erogare sono indicate, distintamente per istituto, dal D.Lgs. n° 151/2001, salvo condizioni di migliore favore eventualmente stabilite dai contratti collettivi di lavoro (art. 1, comma 2, del decreto citato).
 
            Trattandosi di assicurazione sociale obbligatoria i datori di lavoro sono, conseguentemente, tenuti a corrispondere all’istituto assicuratore i previsti contributi, finalizzati ad "alimentare" la relativa gestione assicurativa, calcolati sull’ammontare complessivo delle retribuzioni periodicamente corrisposte alla totalità del personale dipendente.
 
            Dal momento che le indennità corrisposte dall’INPS hanno natura prettamente risarcitoria le stesse sono, conseguentemente, esenti da imposizioni fiscali e contributive.
 
            Per il settore pubblico, fermo restando la tutela giuridica quale delineata dal decreto legislativo in interesse, il trattamento economico trova, invece, specifica disciplina solo in sede di contrattazione collettiva che, sempre con riferimento ai singoli istituti, fissa ogni volta l’ammontare e la durata dello stesso con obbligo, per la pubblica amministrazione, di provvedere direttamente alla sua corresponsione nei confronti del personale avente titolo.
 
            Trattamento che, assumendo la connotazione di retribuzione (art. 2, comma 2 del decreto citato), costituisce, ad ogni effetto, base imponibile ai fini sia fiscali che previdenziali (trattamento pensionistico e di fine servizio).
 
 
CONGEDO PREADOTTIVO
art. 27, comma 2, D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            Per il periodo in cui la coppia deve necessariamente recarsi nel Paese di residenza del minore da adottare per incontrarlo e socializzare con lui è riconosciuto ad entrambi i genitori il diritto ad usufruire di apposito congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza all’estero richiesto per l’adozione e l’affidamento del minore.
 
            Tale congedo decorre dalla data di arrivo nel Paese straniero e cessa allorquando, con decisione della competente autorità giudiziaria straniera, viene disposto l’affidamento del minore alla coppia col conseguente ingresso dello stesso nel nucleo familiare.
 
            Il periodo di permanenza all’estero per la causale anzidetta è certificato dall’ente incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.
 
 
            La durata del congedo non è prestabilita atteso che lo stesso va a coprire l’intero periodo di permanenza dei genitori all’estero anche nei casi in cui tale permanenza è frazionata nel tempo. Circostanza, quest’ultima, spesso ricorrente allorquando, per obiettive ragioni, si richiede la presenza in loco dei genitori adottanti in momenti diversi.
 
            Tale congedo non è retribuito e, al momento, non è previsto, ai fini pensionistici, alcun accreditamento di contribuzione figurativa. Può solo essere oggetto di riscatto, con oneri a totale carico dei richiedenti, al pari dei periodi di fruizione di aspettative senza assegni per motivi personali e familiari quali espressamente previsti e disciplinati, nel pubblico impiego, dai diversi contratti collettivi di comparto.
 
 
CONGEDO DI MATERNITA’
art. 27, comma 2, D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            Dal giorno successivo alla data di ingresso del minore in famiglia alla lavoratrice madre è data la possibilità di fruire del congedo di maternità di durata pari a tre mesi continuativi.
 
            Tale congedo spetta, però, alla condizione che il minore adottato, al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo, abbia un’età inferiore a diciotto anni.
 
            La data di ingresso in famiglia è certificata dall’ente che cura all’estero le procedure di adozione.
 
            Il congedo in interesse spetta per la durata indicata (tre mesi) indipendentemente dal numero dei minori (ad esempio fratelli) che, contemporaneamente, entrano nel nucleo familiare dal momento che, nella circostanza, trattasi di evento unico. Va da sè, però, che, qualora nel tempo vengano a perfezionarsi altre adozioni, alla lavoratrice richiedente spetta, al verificarsi delle stesse, un ulteriore periodo di congedo di maternità trattandosi, nella circostanza, di altro evento.
 
            Tale congedo è retribuito per l’intera durata, è utile ai fini pensionistici, è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti compresi quelli relativi alla 13^ mensilità ed alle ferie. L’assenza dal servizio a tale titolo è, altresì, considerata, ai fini delle progressioni di carriera ed economiche, come attività lavorativa quando i contratti collettivi di comparto o di categoria non richiedano a tale scopo particolari o specifici requisiti.
 
            Una annotazione a parte merita il trattamento economico dal momento che, mentre per il settore privato, vigente l’assicurazione obbligatoria cui si è precedentemente detto, tale trattamento per gli aventi diritto è costituito da una indennità, corrisposta dall’INPS, pari
all’ 80% della retribuzione per il cui calcolo il riferimento è dato dall’art. 23 del citato T.U., per i pubblici dipendenti, sempre per le indicazioni precedentemente fornite, tale trattamento è costituito, invece, dal 100 per cento della retribuzione (fondamentale ed accessoria limitatamente, quest’ultima, alle quote fisse e ricorrenti) in godimento all’atto della fruizione del congedo in interesse.
 
 
CONGEDO DI PATERNITA’
art. 31 D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            In caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono del figlio da parte dell’altro coniuge nonchè in caso di affidamento esclusivo del minore al padre quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.
 
Tale concedo, ricorrendo una delle situazioni rappresentate (morte, grave infermità, ecc.), spetta al padre lavoratore anche nel caso in cui la madre non sia, o non sia stata, lavoratrice subordinata o autonoma.
 
            Nella circostanza il diritto riconosciuto al padre di fruire, alle medesime condizioni, del congedo di paternità è, pertanto, pieno ed autonomo in quanto non condizionato dallo "status" di lavoratrice dell’altro coniuge.
 
            E’ data, inoltre, facoltà ai coniugi, entrambi lavoratori, di determinare, a seguito dell’adozione di un minore, l’assetto migliore degli interessi familiari rimettendo alla valutazione degli stessi la scelta di chi usufruire del citato congedo.
 
            Per quanto precede consegue, pertanto, che il padre lavoratore può fruire, sempre alle medesime condizioni, del congedo di paternità in alternativa alla madre lavoratrice alla condizione, però, che quest’ultima vi rinunci espressamente. Ricorrendo la circostanza il diritto del padre a fruire del congedo in interesse non è, pertanto, pieno ed autonomo, ma derivato dalla rinuncia dell’altro coniuge.
 
 
            Relativamente al trattamento economico ed agli aspetti previdenziali niente da sottolineare in questa sede atteso che gli stessi sono identici a quelli già rilevati trattando del congedo di maternità.
 
 
CONGEDO PARENTALE
art. 37 D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            Ad entrambi i genitori adottivi è riconosciuto il diritto di assentarsi dal lavoro per la fruizione di apposito congedo finalizzato alla cura, assistenza ed educazione del minore.
 
            Condizione per la fruizione di detto congedo è che il minore, al momento del suo ingresso in famiglia, abbia un’età non superiore a dodici anni.
 
            Tale congedo, per la cui fruizione ogni genitore vanta un diritto personale ed autonomo non condizionato dallo "status" lavorativo dell’altro coniuge (trattasi, infatti, di diritto non trasferibile),
 
·                     ha una durata complessiva di mesi undici (tra i due coniugi) col limite individuale, però, di mesi sei per la madre e di mesi sette per il padre. Il limite individuale è elevato fino a dieci mesi, in favore di uno dei due coniugi, in caso di morte dell’altro coniuge o di abbandono del figlio adottato da parte dell’altro genitore od anche in caso di affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori;
 
·                     è fruibile, anche contemporaneamente tra i due coniugi, in modo continuativo (intera durata del congedo entro il limite individuale) o frazionato (in mesi o in giorni) nei tre anni successivi all’ingresso del minore nel nucleo familiare a meno che il bambino adottato, alla data anzidetta, vanti un’età non superiore ad anni cinque. In tal caso il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dell’ottavo anno di vita.
 
            In caso di adozione contemporanea di più minori (ad esempio fratelli), anche se l’ingresso in famiglia avviene sotto la stessa data, entrambi i genitori hanno diritto al congedo parentale per ciascun figlio adottato.
 
            I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio esclusi, però, gli effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
 
            Tale principio trova, però, parziale deroga nel rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti la cui disciplina contrattuale prevede, limitatamente al periodo di congedo parentale retribuito al cento per cento (i primi trenta giorni di congedo complessivamente tra i due coniugi), la non incidenza dello stesso sulle sole ferie fermo restando, in ogni caso, l’esclusione dell’intero periodo di congedo parentale dal calcolo della tredicesima mensilità.
 
            I periodi di congedo parentale, pur computabili nell’anzianità di servizio, non sono, tuttavia considerati, al pari del congedo di maternità o di paternità, attività lavorativa ai fini della progressione di carriera o per l’attribuzione di fasce economiche salvo, naturalmente, diversa previsione contrattuale in merito.
 
            Il congedo parentale è parzialmente retribuito. La disciplina delineata dal vigente T.U. a sostegno della maternità e della paternità al riguardo è articolata e prevede situazioni e fattispecie diverse.
 
            La stessa, infatti, prevede che i primi sei mesi di congedo, complessivamente tra i due coniugi, siano indennizzati al trenta per cento della retribuzione alla condizione, però, che il congedo sia fruito entro il sesto anno di età del minore adottato o, nel caso in cui il bambino, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, sia fruito entro i tre anni dall’ingresso dello stesso nel nucleo familiare.
 
            Relativamente, poi, al periodo eccedente i sei mesi (complessivamente ulteriori cinque mesi), il congedo, se fruito nei limiti temporali previsti dalla richiamata normativa, non è retribuito.
 
            Per il settore privato l’indennità, nei valori sopra indicati, è corrisposta dall’INPS e l’intera durata del congedo parentale, complessivamente undici mesi, ai fini previdenziali è coperta da contribuzione figurativa.
 
            Per quanto riguarda il pubblico impiego la vigente disciplina contrattuale prevede, invece, che, fermo restando i limiti temporali cui si è detto, per i primi trenta giorni di congedo parentale spetta l’intera retribuzione mensile (cento per cento) comprensiva anche delle quote di salario accessorio fisse e ricorrenti; per i successivi cinque mesi il richiedente ha diritto al trenta per cento della retribuzione in godimento mentre per il restante periodo, pari ad ulteriori cinque mesi, non è prevista la corresponsione di alcun trattamento economico.
 
            Ai fini previdenziali, limitatamente al pubblico impiego, si ha, pertanto, che il periodo retribuito al cento per cento è coperto da contribuzione effettiva; quello retribuito al trenta per cento è coperto da contribuzione effettiva e, per la parte differenziale mancante alla retribuzione intera, da contribuzione figurativa e da contribuzione esclusivamente figurativa per il periodo di congedo parentale non retribuito.
 
            Relativamente ai periodi di congedo parentale non retribuiti il legislatore ha previsto che, qualora il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per l’anno 2007 pari ad euro 14.174,55), gli stessi vengano eccezionalmente retribuiti   al trenta per cento nella stessa misura, cioè, dei periodi (i primi sei mesi di congedo) regolarmente indennizzati.
 
            Il reddito individuale da considerare a tal fine è quello assoggettato all’IRPEF percepito dal richiedente nell’anno in cui inizia il congedo stesso con esclusione del reddito della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, eventualmente fruito e dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
 
 
RIPOSI GIORNALIERI
art. 45 D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            Nel corso del primo anno, decorrente dalla data di ingresso in famiglia del minore adottato, la madre lavoratrice ha diritto, giornalmente, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno finalizzati all’assistenza del minore.
 
            Tali periodi, possono essere cumulati durante la giornata e sono concessi alla condizione che l’orario di lavoro giornaliero abbia una durata di almeno sei ore. Qualora l’orario di lavoro sia inferiore al limite indicato la lavoratrice ha diritto ad un solo periodo di riposo di un’ora.
 
            Il diritto al riposo, nei limiti indicati, è esteso al padre lavoratore in caso di morte o di grave infermità della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre stesso. Ricorrendo la circostanza il riposo spetta al padre indipendentemente dal fatto che la madre svolga o abbia svolto attività lavorativa.
 
            Il riposo spetta al padre anche nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, svolga, cioè, attività di lavoro autonomo o similare (ad esempio libera professionista) ed, ancora, se la madre lavoratrice dipendente non si avvalga del diritto che le compete e vi rinunci espressamente.
 
 
 
            Nel caso in cui la madre adottiva non svolga alcuna attività lavorativa, né subordinata nè autonoma (ad esempio casalinga), il padre, fatte salve le ipotesi sopra considerate, non ha alcun diritto a fruire dei riposi anzidetti.
 
            In presenza di adozione contemporanea di più minori (ad esempio fratelli) i genitori adottivi hanno diritto al raddoppio delle ore giornaliere di riposo.
 
            Tali riposi sono considerati ore lavorative ai fini sia della durata dell’orario di lavoro che della retribuzione. Gli stessi sono, altresì, computati nell’anzianità di servizio esclusi, però, gli effetti, salvo diversa previsione contrattuale, relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
 
 
CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
art. 50 del D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            In caso di malattia del minore adottato la vigente disciplina consente ai genitori, dopo la fruizione del congedo di maternità o di paternità, di astenersi dal lavoro, alternativamente, per l’intera durata della malattia stessa se il figlio ha un’età inferiore a sei anni.
 
            L’assenza a tale titolo può aversi anche in presenza di più periodi di malattia atteso che la richiamata normativa non prevede, al riguardo, alcun limite di durata.
 
            Al superamento, però, del sesto anno di età e fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino i genitori continuano ad avere riconosciuto il diritto al congedo per malattia del bambino, ma solo per una durata di cinque giorni lavorativi per anno e per ciascun genitore.
 
            Qualora, poi, all’atto dell’adozione o dell’affidamento preadottivo il minore abbia un’età compresa tra sei e dodici anni il congedo per malattia, sempre di durata di giorni cinque lavorativi all’anno per ciascun genitore, può essere fruito solo nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
 
            Ogni genitore, in quanto tale, vanta in merito un diritto autonomo e personale non condizionato dallo "status" lavorativo dell’altro coniuge. Il diritto al congedo per malattia del figlio spetta, infatti, al richiedente anche se l’altro genitore non ha titolo perchè non lavoratore.
 
            Per quanto attiene il trattamento economico si osserva che nel settore privato il congedo per malattia del figlio, pur costituendo per i genitori un diritto tutelato nei modi di legge, non è, tuttavia, indennizzato. Ai fini pensionistici è solo coperto, per l’intera sua durata, da contribuzione figurativa.
 
            Nel pubblico impiego, per espressa previsione contrattuale, parte di tale congedo è, invece, retribuito.
 
            Nel dettaglio si ha, infatti, che del totale del congedo spettante ed eventualmente fruito solo i primi trenta giorni (cumulativi tra i due genitori) di assenza dal lavoro a tale titolo per anno sono retribuiti al cento per cento limitatamente, però, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
 
            Per gli ulteriori periodi di assenza a tale titolo non è , invece, previsto alcun trattamento economico.
 
            Tali periodi, retribuiti o non, sono tutti quanti computati nell’anzianità di servizio mentre quelli non retribuiti sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del trattamento di quiescenza.
 
            Si sottolinea, per ultimo, che, sempre nel pubblico impiego, i periodi di congedo per malattia del bambino interamente retribuiti sono utili per la maturazione delle ferie mentre non lo sono ai fini della tredicesima mensilità. I periodi non retribuiti incidono, invece, negativamente oltre che sulla tredicesima mensilità anche sulle ferie.
 
            Nel settore privato il congedo per malattia del figlio, come si è più volte detto, non è retribuito e non produce effetti sia con riferimento alle ferie che alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia.
 
 
RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI
PER ASSISTENZA FIGLI CON HANDICAP
IN SITUAZIONE DI GRAVITA’
art. 42 D.Lgs. n° 151/2001
 
 
            Ben articolata ed estremamente significativa sul piano sociale e nei contenuti specifici è, anche, la tutela approntata dal Legislatore in favore dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità.
 
            Il riferimento normativo è dato dalla legge n° 104/92 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dallo stesso Decreto Legislativo n° 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) il cui art. 42 è interamente dedicato ai "riposi e permessi per figli con handicap grave" disciplinandone, nel dettaglio, i contenuti specifici, i beneficiari nonchè le condizioni per la corretta fruizione degli stessi.
 
            Presupposto per la fruizione da parte dei genitori dei benefici di cui sopra è la situazione di gravità dell’handicap sofferto dal figlio nonchè l’inesistenza di ricovero a tempo pieno del figlio stesso presso istituti specializzati.
 
            Relativamente alla "situazione di gravità" la condizione si configura allorquando la minorazione, singola o plurima, sofferta dalla persona disabile è tale da ridurre l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera sia individuale che relazionale.
 
            L’accertamento della condizione rappresentata è demandato ad apposita Commissione Medica, integrata da un operatore sociale e da un esperto della patologia sofferta, istituita presso l’ASL competente per territorio.
 
            Qualora la citata Commissione non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza gli accertamenti, ad iniziativa dei genitori interessati, sono effettuati da un medico specialista della patologia denunciata in servizio presso l’ASL di appartenenza o, in caso di ricovero ospedaliero, da un medico appartenente al reparto in cui è ricoverato l’interessato.
 
            Tale accertamento è finalizzato ad evidenziare non tanto la patologia invalidante quanto lo stato di necessità conseguente alla stessa. Il certificato rilasciato dal medico specialista è provvisorio e cessa dal produrre effetti al momento in cui perviene il giudizio definitivo da parte della competente Commissione medica.
 
            Non si richiede, infine, alcun accertamento nei confronti dei soggetti affetti da sindrome di Down per i quali è sufficiente produrre un certificato rilasciato dal medico curante con allegato il referto dell’esame del "cariotipo" (analisi cromosomica).
 
            Ai fini dell’ottenimento dei previsti benefici in nessun caso, con la sola eccezione sopra rappresentata, è consentita la dimostrazione del richiesto presupposto (disabilità in situazione di gravità) mediante documentazione sanitaria di diversa provenienza (Commissione medica per l’accertamento della invalidità civile, Commissione medica ospedaliera, ecc…).
 
            Ciò premesso si riportano, di seguito , i diversi istituti finalizzati all’assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità con la precisazione che i permessi, i riposi ed i congedi previsti dall’art. 42 del D.Lgs n° 151/2001, fruibili tutti in modo continuativo o frazionato, spettano al genitore, lavoratore dipendente sia pubblico che privato, anche quando l’altro genitore non ne abbia diritto. Nel caso in cui i genitori siano, invece, entrambi lavoratori dipendenti i benefici possono essere fruiti da ciascuno dei due in alternativa.
 
 
 
 
 
 
            Gli istituti in interesse sono:
 
a)         prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino o, in    alternativa, due ore di riposo giornaliero;
 
b)         permesso mensile di tre giorni o, in alternativa, permessi orari per complessive 18 ore al mese, a decorrere dal terzo anno di vita del figlio in poi;
 
c)         congedo straordinario non superiore ad anni due complessivamente fruibile nell’arco della vita lavorativa del genitore richiedente.
 
            Relativamente al beneficio di cui alla lettera a) tale congedo – fruibile dalla madre lavoratrice trascorsi sei mesi dalla fine del congedo di maternità mentre se a richiederlo è il padre lavoratore quest’ultimo può fruire lo stesso trascorsi sette mesi dalla nascita del figlio, se la madre è casalinga, o dopo sei mesi dalla fine del congedo di maternità fruito dalla madre lavoratrice – è retribuito, per l’intera sua durata, al trenta per cento ed è coperto da contribuzione figurativa. Nel caso specifico trova, infatti, applicazione il trattamento economico e previdenziale previsto per il normale "congedo parentale" di cui si è precedentemente detto.
 
            In caso di opzione per i riposi giornalieri gli stessi decorrono dal secondo anno di vita del bambino, sono rapportati alla durata dell’orario giornaliero di lavoro (due ore al giorno per orario pari o superiore a sei ore, un’ora in caso contrario) e sono interamente retribuiti (cento per cento della retribuzione). Trattandosi, inoltre, di beneficio che sostituisce il prolungamento del congedo parentale, l’utilizzo dei riposi orari da parte di un genitore non esclude che l’altro possa fruire, contemporaneamente, del "normale" congedo parentale eventualmente ancora spettantegli nei limiti, complessivi ed individuali, quali precedentemente indicati.
 
            Va da sé che, se nel nucleo familiare, si trovino più minori che si trovino nella situazione anzidetta i benefici indicati (prolungamento congedo parentale o, in alternativa, riposi orari giornalieri) vanno riconosciuti per ciascuno di essi nel rispetto, sempre, sia del limite di età dei figli che delle condizioni richieste.
 
            Relativamente al beneficio di cui alla lettera b) si ha che, successivamente al compimento del terzo anno di vita del figlio, i genitori , in alternativa se entrambi lavoratori dipendenti, hanno diritto a tre giorni mensili di permesso, fruibili anche ad ore (18 ore mensili) se previsto in sede di contrattazione collettiva. Tali permessi, regolarmente retribuiti al cento per cento, vanno utilizzati mensilmente e non sono cumulabili in ragione d’anno.
 
            Indipendentemente dall’età del figlio tali permessi sono fruibili da parte del genitore richiedente anche se l’altro genitore non lavora ed anche quando nella famiglia siano presenti altri soggetti in grado di prestare assistenza al disabile.
 
             A tal riguardo si ricorda che, esclusivamente per i figli portatori di handicap in condizione di gravità, la normativa vigente, ai fini del beneficio in interesse, non richiede nè la convivenza nè le condizioni di continuità ed esclusività quali, invece, espressamente richieste, queste ultime, per l’assistenza di altro familiare (diverso dal figlio), parente od affine entro il terzo grado, con handicap in situazione di gravità.
 
            Qualora nel nucleo familiare siano presenti più soggetti disabili gravi (figli od anche altri familiari parenti od affini entro il terzo grado), ricorrendo le condizioni richieste (differenti a seconda se trattasi di figlio o di altro familiare) è possibile cumulare, avendone titolo, più permessi nel limite massimo, in ogni caso, di tre giorni mensili per ogni disabile.
 
 
            Relativamente a quanto indicato nella lettera c) la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore che hanno entrambi titolo a fruire dei benefici di cui alle lettere a) e b) hanno, altresì, diritto a periodi di congedo straordinario, per una durata massima di anni due, finalizzato alla cura e all’assistenza del proprio
figlio portatore di handicap in situazione di gravità.
 
            La titolarità del beneficio è attribuita al genitore che lavora senza che assuma rilevo la condizione lavorativa o meno dell’altro.
 
 
            Qualora, poi, entrambi i genitori si trovino nella condizione richiesta il congedo, attesa la possibilità della sua frazionabilità in mesi ed anche in giorni, può essere fruito da entrambi anche contemporaneamente nel limite complessivo, in ogni caso, dei due anni.
 
            Per meglio comprendere la portata e le caratteristiche peculiari del congedo in questione si ritiene opportuno fornire, al riguardo, talune precisazioni.
 
            La durata indicata (massimo due anni) costituisce il limite di fruizione per il lavoratore nell’arco dell’intera vita lavorativa. Tale durata costituisce, altresì, anche il limite massimo complessivo di congedo straordinario fruibile tra tutti i possibili aventi diritto (i genitori) in relazione al singolo portatore di handicap grave (il figlio).
 
            Questo secondo limite (complessivo per figlio) è ricompresso nel limite individuale riferito a ciascun genitore con la conseguenza che, in presenza di più figli con handicap in situazione di gravità, se è un solo genitore ad avere la titolarità del beneficio, il congedo straordinario per i figli ha una durata complessiva di due anni, se, invece, entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, essendo ciascuno titolare del beneficio in questione, la durata del congedo, per i due o più figli, è complessivamente di quattro anni col limite, però, di due anni per ciascun genitore avente titolo.
 
            Durante i periodi di congedo nessuno dei due genitori può fruire dei permessi giornalieri di cui alla
lettera b).
 
            Per quanto attiene il trattamento economico durante i periodi di congedo spetta una indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita fino ad un importo massimo di euro 41.233,26 (per l’anno 2007). Tale limite viene annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
 
            L’indennità, a carico dell’INPS per i lavoratori del settore privato e a carico delle Amministrazioni Pubbliche per i propri dipendenti, viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale se il congedo è richiesto e fruito per periodi frazionati.
 
            I periodi di congedo sono utili ai fini pensionistici in quanto interamente coperti, per il settore privato, da contribuzione figurativa. Per il pubblico impiego tali periodi sono utili ai soli fini del trattamento di quiescenza con esclusione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Sempre per il pubblico impiego i contributi da versare sono commisurati all’ammontare dell’indennità percepita, mentre trova applicazione l’istituto della contribuzione figurativa, per la parte differenziale, nel caso in cui il trattamento economico corrisposto è ridotto rispetto alla retribuzione ordinaria dell’ultimo mese.
 
            Il congedo in questione, infine, non produce effetti sulle ferie e sulla tredicesima retribuzione o gratifica natalizia.
 
            Si sottolinea, per ultimo, che il genitore che ha titolo per la fruizione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
 
            Tale diritto può essere fatto valere solo nell’ambito della stessa amministrazione o azienda di appartenenza, a condizione, però,   che sia disponibile, nella sede richiesta, il posto corrispondente alla qualifica e al profilo professionale posseduto dall’interessato e tenuto conto, in ogni caso, dell’assetto organizzativo dell’azienda stessa e delle sue esigenze produttive (art. 33, comma 5, della legge n° 104/92).
 
 
 
 
 
 
 
 
BENEFICI   FISCALI
E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
 
 
            La decisione di adottare un bambino all’estero per la coppia comporta, sul piano economico, non poche spese, tutte di importo considerevole e, spesso, incomprimibili.
 
            Si pensi, ad esempio, alla traduzione e legalizzazione dei tanti documenti richiesti a tal fine; i diversi tributi da versare alle istituzioni estere; ai costi sostenuti dall’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare in Italia e nello Stato estero le procedure, non sempre agevoli, finalizzate al perfezionamento dell’adozione stessa; senza contare, poi, alle spese alle quali la coppia va incontro per i viaggi, spesso più d’uno, e la permanenza nel paese estero per l’espletamento di adempimenti obbligatori per i quali espressamente è richiesta in loco la presenza della coppia adottante ( ad esempio l’incontro con il bambino prescelto).
 
            La consapevolezza di costi non indifferenti da sopportare potrebbe indurre non poche coppie a rinunciare all’idea di adottare un bambino straniero. Da qui la necessità di interventi pubblici volti a mantenere alto l’interesse verso un istituto (l’adozione internazionale) dai contenuti particolarmente solidaristici finalizzato, com’è, a favorire, per quanto possibile, condizioni di rispetto e di tutela nei confronti di bambini che si trovano a vivere, nei paesi di origine, in condizioni di precarietà, spesso estrema, abbisognevoli di amore e di attenzioni particolari.
 
            Gli interventi di “sostegno” al riguardo previsti sono essenzialmente due e precisamente
 
  • la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione;
 
  • il rimborso di parte delle spese sostenute per l’adozione fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.
 
 
 
Deduzione delle spese ai fini fiscali
 
 
 
            L’art. 10, comma 1, lettera l-bis, del D.P.R. n° 917/86, come modificato dalla legge n° 476/98 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 per la “tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il 50 per cento delle spese da loro sostenute per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
 
            Tali spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall’ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione. Tra tali spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall’ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi purchè debitamente documentate. Perché l’ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità attestante che le spese, per le quali si chiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n° 184/1983.
 
 
 
            La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n° 77/E del 28 maggio 2004 chiarisce, nel dettaglio, quanto in interesse soffermandosi, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire ai fini predetti nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.
 
 
 
            Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all’adozione fino al momento della conclusione del relativo procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità straniera.
 
            Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all’adozione si concluda con esito negativo gli interessati hanno parimente diritto a dedurre dal reddito complessivo da assoggettare all’IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.
 
            La deduzione va operata, infine, con applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall’effettiva conclusione dell’iter procedurale, dall’acquisizione dello status di genitore adottivo nonchè dall’esito finale.
 
            Ciò naturalmente comporta per l’ente autorizzato, prescelto dalla coppia, a dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.
 
           
Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota ammessa in deduzione
 
 
            Considerata la necessità di porre in essere concrete azioni in grado di dare all’infanzia aiuto e assistenza particolari in attuazione del dettato costituzionale e dell’impegno assunto dall’Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti e di ratifica della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993, di recente è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un “Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali” finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione quale prevista dagli artt. 29-39 ter della legge n°184 del 1983.
 
            Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l’utilizzo del Fondo in interesse fissando criteri e procedure da seguire a tal fine.
 
            Tenuto conto che, ai fini dell’individuazione dell’ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, va considerato solo il cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute dal momento che il restante 50% , come noto, è portato in deduzione in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 10, comma 1, lettera l-bis del TUIR, il decreto stabilisce che, a seguito di istanza congiunta degli interessati, da produrre nei termini e nei modi all’uopo previsti (entro il 31 luglio di ciascun anno e a mezzo raccomandata a/r) corredata dei prescritti documenti, il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese non dedotte, nei limiti di cui appresso:
 
  • il 50 per cento (fino ad un limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
 
  • il 30 per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00 euro.
 
Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l’ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l’ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà rideterminato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.
 
Si sottolinea, per ultimo, che l’importo del rimborso ricevuto, attesa la natura risarcitoria che lo contraddistingue, non è soggetto ad imposizione fiscale.
 
 
 
 
 
 
ADOZIONI A DISTANZA
 
 
            Ben diverse dalle adozioni internazionali di cui si è finora detto sono le cosiddette “adozioni a distanza” che, di fatto, non sono altro che erogazioni liberali in denaro in favore di organizzazioni non lucrative, di associazioni, fondazioni ed enti debitamente riconosciuti (ONLUS) che curano progetti di sviluppo e di assistenza, nel caso specifico, in favore di bambini e adolescenti di paesi in via di sviluppo o sottosviluppati.
 
            Attese le finalità perseguite ed il significato altamente umanitario e sociale dei progetti in interesse il nostro Paese, sempre per quei contenuti solidaristici che caratterizzano l’impegno pubblico in tale campo, al fine di incentivare tali iniziative e promuovere una più estesa e intensa partecipazione dei cittadini alla realizzazione dei progetti finalizzati all’assistenza di soggetti bisognosi direttamente nei luoghi di residenza dei medesimi, prevede la possibilità di operare, in occasione della dichiarazione annuale dei redditi, la deduzione delle somme liberamente erogate, fino ad importo massimo di euro 2.065,83, in favore delle fondazioni, enti e associazioni ONLUS (art. 15, comma 1, lettera i-bis, del DPR n° 917/86).
 
            La detrazione dal reddito è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento legalmente riconosciuti (carte di credito, ecc,) e, comunque, secondo modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di opportuni controlli.
 
 
dr. Fernando SACCO
 
esperto in organizzazione aziendale
gestione risorse umane
applicazioni contrattuali nel pubblico impiego
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Sacco Fernando

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