Congedi parentali: i chiarimenti del Ministero del lavoro nelle ipotesi di contribuzione già prevista negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati

Redazione 24/05/12
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 71 del 22 maggio 2012, l’Inps ha dato comunicazione di quanto affermato dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessato dallo stesso Istituto di Previdenza Sociale, al fine di chiarire i limiti della tutela in Italia di periodi al di fuori del rapporto di lavoro – corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale (articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.lgs. 151/2001) – che risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti previdenziali dei Paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati.

 In base alla legislazione italiana, infatti, l’accredito ed il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solo quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altra contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) in ciascuna delle gestioni pensionistiche nelle quali gli interessati siano titolari di conto. 

La problematica ha avuto recenti sviluppi in ambito comunitario, poiché, a decorrere dal 1° maggio 2010, il quinquennio contributivo necessario per procedere all’accredito ed al riscatto dei periodi maturati fuori dal rapporto di lavoro e corrispondenti al congedo di maternità e al congedo parentale (articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, D.lgs.151/2001), può essere raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario, in Svizzera e nei Paesi SEE.

Per evitare che detto periodi possano ricevere plurime coperture assicurative che potrebbero derivare da applicazioni distorte e non giustificate delle norme relative ai benefici in parola, il citato Ministero è stato interessato a precisare se, in conformità ai principi generali operanti in materia, l’accredito ed il riscatto in discussione debbano essere preclusi, per le nuove domande di accredito e riscatto e per quelle non ancora definite, allorquando i relativi periodi risultino già coperti  da periodi esteri di assicurazione, da periodi esteri di residenza, da periodi equivalenti a periodi di assicurazione, siano essi collegati o meno alla maternità, risultanti in Stati comunitari o in Stati legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Il  Ministero ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 987/2009, la qualificazione dei periodi italiani accreditati per congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro sovrapposti a periodi esteri deve essere effettuata con riferimento alla legislazione italiana. Ha comunicato, quindi, che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto concerne, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.

 

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