Congedi e permessi per soggetti disabili: in una circolare i chiarimenti dell’Inps sulla nuova normativa

Redazione 08/03/12
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 32 del 6 marzo 2012, l’Inps fornisce chiarimenti sulle disposizioni introdotte dagli articoli 3, 4, e 6 del D.Lgs. 119/2011, entrato in vigore lo scorso 11 agosto, in ordine alle novità intervenute in materia di congedi e permessi per assistenza ai disabili gravi.

I suddetti chiarimenti possono così sintetizzarsi:

1. in merito alle modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale, l’Inps chiarisce che il previgente dettato normativo (art. 33, d.lgs.151/2001) disponeva il prolungamento, fino a tre anni del normale congedo parentale, con diritto, per tutto il periodo, ad una indennità economica pari al 30% della retribuzione. La nuova disposizione stabilisce, invece, la possibilità, fruibile alternativamente da ciascun genitore del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso (con diritto, per tutto il periodo, alla indennità economica pari al 30% della retribuzione). Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale fruibile dal genitore richiedente. I genitori del disabile, in alternativa a tale beneficio, continuano a fruire dei riposi orari retribuiti fino al terzo anno di vita del bambino;

2. in merito ai criteri e modalità per la concessione del congedo straordinario, viene ridefinita la platea dei destinatari del congedo straordinario (coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti);

3. in merito al principio del “referente unico”, esso viene esteso anche al congedo straordinario. Esso stabilisce che il congedo straordinario ed i permessi ex art. 33 della L. 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, qualora per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio;

4. in merito alla durata del congedo straordinario, viene chiarito che non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa;

5. in merito alle indennità spettanti durante il congedo straordinario, si precisa che chi richiede il congedo straordinario ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento. L’indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione;

6. infine, viene ristretta la platea dei destinatari dei permessi per l’assistenza nei confronti di più persone disabili in situazione di gravità. Infatti, in base al nuovo disposto dell’art. 33 della L. 104/92, il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

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