Confisca mezzo trasporto rifiuti pericolosi: costituzionale?

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La Suprema Corte di Cassazione respinge dubbio di incostituzionalità sulla confisca di un mezzo che trasportava rifiuti pericolosi 
Sulla questione si è pronunciata La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza 03/02/2023 n.4588.
A questo proposito il sequestro relativo alla confisca obbligatoria dell’autocarro utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti pericolosi resta valido, nonostante l’imputato abbia provveduto a bonificare l’area adibita al carico.
La contravvenzione prevista dall’articolo 256 del Decreto Legislativo 152/2006 comporta, nella fase cautelare, la legittimità del sequestro destinato all’ablazione definitiva del mezzo.
Corte di Cassazione -sez. III pen.- sentenza n. 4588 del 3-02-2023

Indice

1. I fatti in causa

La vicenda ha inizio quando il Tribunale del Riesame di Brindisi con Ordinanza 22/06/2022, ha respinto l’istanza proposta da parte dell’indagato, confermando il sequestro preventivo dell’autocarro di sua proprietà, contestandogli il reato di trasporto abusivo di rifiuti pericolosi (art. 256 D. Lgs. 152/2006).
L’uomo, attraverso il suo legale, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione contro l’ordinanza sopra menzionata e deducendo un unico motivo.
In sintesi, si censura l’ordinanza impugnata perché non avrebbe fornito risposte esaurienti e concrete rispetto alle doglianze prospettate in sede di riesame, soprattutto in relazione all’inspiegabile e irragionevole comportamento del legislatore.
In particolare, la difesa si duole perché il legislatore ha previsto l’esclusione della confisca (ex art. 452-undecies, co. 4, c.p.) unicamente per i delitti più gravi inclusi nel Titolo VI-bis del codice penale, e non anche per le contravvenzioni contemplate nell’articolo 256 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, determinando un contrasto con l’articolo 3 e gli articoli 24 e 27 della Costituzione.
Sul punto, il Tribunale del Riesame, si è limitato a rilevare che il comma 4 dell’articolo 260-ter, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto in caso di accertamento delle violazioni delle quali all’articolo 256, comma 1 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo che, preso atto che lo stesso Tribunale aveva rilevato che la procedura di caratterizzazione del rifiuto fosse ancora in corso, i Giudici del Riesame si dovevano limitare all’affermazione che spettava al giudice del merito pronunciarsi sull’applicabilità dell’articolo 452-undecies e, in caso di ritenuta inapplicabilità, pronunciarsi sulla fondatezza della questione di costituzionalità sollevata. 

2. La decisione della Suprema Corte di Cassazione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 03/02/2023 n. 4588, ha respinto il motivo di ricorso con il quale il ricorrente sosteneva che la propria attività di bonifica potesse essere causa di disapplicazione della confisca in base al dettato dell’articolo 452 undecies, comma 4, del codice penale e contestava l’applicazione dell’articolo 259 del testo unico dell’Ambiente che non considera l’impegno preso dal responsabile con la finalità di rispettare la confisca dell’autocarro.
Su questo punto l’uomo ha sollevato una questione di incostituzionalità delle norme del testo unico perché a suo dire potrebbero comportare delle conseguenze maggiori in caso di commissione di una delle contravvenzioni previste all’articolo 256, a fronte di una disciplina del codice penale che conterrebbe una forma di “perdono” per situazioni più gravi, come i delitti ambientali contemplati dall’articolo 452 undecies, che al suo comma 4 prevede l’eliminazione della confisca nei casi nei quali l’autore del reato faccia in modo di mettere in sicurezza, bonificare e ripristinare l’area oggetto dell’illecito.
I Supremi Giudici, hanno rilevato in primo luogo che, in relazione al caso concreto, si è ancora nella fase cautelare e non si sono ancora conclusi gli esami tecnici per potere dare un preciso contorno alla situazione concreta e definire quali siano le possibili attività che possano riparare in modo definitivo il danno o anche esclusivamente il pericolo in relazione all’ambiente.
In modo particolare, si evidenzia che il sequestro dell’autocarro che trasportava rifiuti pericolosi è stato adottato a fini impeditivi.
Lo scopo della misura cautelare impeditiva non si concretizza nella confisca, anche se venga imposta da parte della legge, ma si concretizza nel fare in modo di evitare che si commetta altre volte stesso reato.
Di conseguenza, nel caso concreto la misura non è stata applicata con la finalità della confisca e l’imputato vista la stessa non poteva ottenere la restituzione del suo mezzo a meno che non fossero emersi altri vizi di legittimità della decisione cautelare.
La Suprema Corte ha concluso dichiarando inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende. 

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