Più strumenti per rintracciare e sottrarre alla criminalità beni, denaro e patrimoni digitali. È questo l’obiettivo dello schema di decreto legislativo che attua la direttiva europea 2024/1260 sul recupero e sulla confisca dei beni.
Il provvedimento interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul Codice antimafia e su diverse normative speciali, ampliando i casi nei quali può essere disposta la confisca. Vengono inoltre introdotte regole specifiche per i beni trasferiti a terzi, la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva e la gestione delle cripto-attività. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Confisca allargata: conta anche quando il bene è stato acquistato
- 2. Beni equivalenti e patrimoni intestati ai terzi: cosa cambia
- 3. Indagini patrimoniali più incisive e sentenze più precise
- 4. Vendita prima della confisca per evitare deterioramento e costi
- 5. Cripto-attività sequestrate, nasce un portafoglio dedicato
- 6. Un sistema europeo più coordinato
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1. Confisca allargata: conta anche quando il bene è stato acquistato
Una delle prime novità riguarda l’articolo 240-bis del codice penale. Lo schema estende l’ambito della cosiddetta confisca allargata ad altre fattispecie, comprese alcune ipotesi di criminalità informatica.
Viene inoltre introdotto un criterio espressamente collegato al tempo. Il giudice dovrà accertare la correlazione tra il periodo in cui il bene è stato acquisito e quello in cui è stata svolta l’attività delittuosa.
Il principio entra anche nel Codice antimafia. Il tribunale dovrà verificare il rapporto temporale tra l’acquisizione dei beni e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale del soggetto, indicando questa correlazione nel provvedimento di confisca. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. Beni equivalenti e patrimoni intestati ai terzi: cosa cambia
Il nuovo articolo 240-ter del codice penale disciplina la confisca per equivalente dei beni strumentali. Quando non è possibile confiscare direttamente le cose utilizzate o destinate a commettere determinati reati, il giudice potrà aggredire altri beni o utilità nella disponibilità del condannato, anche indirettamente o attraverso persone interposte, per un valore corrispondente.
L’elenco dei reati interessati è ampio e comprende, tra gli altri, terrorismo, associazioni criminali, corruzione, reati ambientali, tratta di persone, sfruttamento sessuale, criminalità informatica, riciclaggio, traffico di migranti, reati in materia di armi e abusi di mercato.
Con il nuovo articolo 240-quater viene regolata anche la confisca nei confronti dei terzi. La misura potrà colpire i beni trasferiti a una persona estranea al reato allo scopo di sottrarli alla confisca.
Non sarà però sufficiente la semplice intestazione del bene. Dovrà essere accertato che il terzo, al momento del trasferimento, fosse consapevole della finalità elusiva perseguita dall’imputato.
3. Indagini patrimoniali più incisive e sentenze più precise
Lo schema rafforza le attività dirette a individuare il patrimonio confiscabile. Il pubblico ministero potrà svolgere ulteriori indagini per rintracciare beni, denaro e altre utilità soggetti a confisca obbligatoria.
Vengono inoltre ampliate le funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sul versante dell’individuazione patrimoniale.
Quando dispone una confisca per equivalente, il giudice dovrà indicare nella sentenza i beni specificamente colpiti oppure determinare la somma di denaro corrispondente. L’obiettivo è rendere il provvedimento più chiaro e immediatamente eseguibile.
4. Vendita prima della confisca per evitare deterioramento e costi
Un intero titolo dello schema è dedicato alla vendita pre-confisca. I beni sequestrati potranno essere venduti prima della decisione definitiva quando la loro custodia comporti un rischio di deterioramento o rilevanti diseconomie.
L’interessato dovrà essere informato e potrà chiedere di essere sentito entro quindici giorni dalla comunicazione. In caso di vendita, il vincolo cautelare si trasferirà sulla somma ricavata.
Il provvedimento sarà impugnabile, ma l’appello non sospenderà automaticamente la vendita. Il giudice potrà fermarne l’esecuzione quando dall’alienazione rischi di derivare un danno grave e irreparabile.
Regole analoghe vengono introdotte per i beni sottoposti a misure di prevenzione. Qualora la confisca non venga disposta, il ricavato dovrà essere restituito all’avente diritto insieme agli interessi maturati.
5. Cripto-attività sequestrate, nasce un portafoglio dedicato
Lo schema disciplina espressamente anche il sequestro delle cripto-attività. Queste dovranno essere trasferite, insieme alle chiavi crittografiche private quando possibile, al Fondo unico giustizia oppure custodite attraverso procedure capaci di assicurare il controllo esclusivo dell’autorità procedente.
Presso il Fondo unico giustizia sarà istituito un servizio dedicato alla gestione del portafoglio delle cripto-attività sequestrate.
Un successivo decreto dovrà definire le modalità di vendita, le infrastrutture digitali da utilizzare, le misure di sicurezza e le garanzie necessarie ad assicurare autenticità, integrità, accessibilità e trasferibilità dei patrimoni digitali sottoposti a sequestro.
6. Un sistema europeo più coordinato
Il Ministero della giustizia dovrà trasmettere ogni anno alla Commissione europea i dati relativi al numero e al valore dei sequestri, alle confische eseguite, ai beni recuperati all’estero, alle vendite effettuate prima della confisca e ai patrimoni destinati a finalità sociali.
Il provvedimento rafforza così l’intera filiera del recupero patrimoniale: dalla ricerca dei beni alla loro custodia, dalla vendita anticipata alla confisca definitiva. Trattandosi ancora di uno schema di decreto legislativo, il testo potrà essere modificato e coordinato prima dell’approvazione definitiva.
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