Configurabilità delitto di frode nelle pubbliche forniture

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Per configurarsi frode nelle pubbliche forniture, è necessario che sia posta in essere una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 356)
Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 1604 dell’11-11-2022

Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Venezia confermava quanto statuito dal Gip del Tribunale di Belluno che aveva condannato un imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa – con la concessione dei doppi benefici di legge – in relazione al reato di cui all’art. 356 c.p..
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra le doglianze addotte, deduceva il travisamento della prova in relazione alla ritenuta configurabilità del reato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento doloso del contratto, richiedendo la norma incriminatrice una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, e ciò in quanto proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l’elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture. (da ultimo, v. Sez. VI, n. 45105 del 28 ottobre 2021).
Orbene, declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, ad avviso del Supremo Consesso, i giudici di seconde cure avevano, in modo del tutto corretto, ravvisato la sussistenza degli estremi del reato oggetto dell’imputazione.

3. Conclusioni

Fermo restando che, come è noto, l’art. 356, co. 1, cod. pen. dispone che chiunque “commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”, la decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile questo illecito penale.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, è necessario che sia posta in essere una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, e ciò in quanto proprio il profilo relativo alla malafede contrattuale è l’elemento che distingue il reato di frode nelle pubbliche forniture dal meno grave reato di inadempimento nelle pubbliche forniture.
Tale provvedimento, quindi, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza (o meno) di questo delitto.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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