Confessione e processo civile

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La confessione, in diritto, indica una dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

Appartiene al più vasto genus della testimonianza, intesa in senso lato, nel quale occupa un posto particolare sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo.

Da un punto di vista soggettivo la confessione si caratterizza per essere una testimonianza che può provenire esclusivamente dalla parte personalmente.

Si caratterizza anche per l’oggetto perché non qualunque dichiarazione di scienza della parte è una confessione, ma esclusivamente quella con la quale la parte affermi la verità di un fatto a sé sfavorevole.

La ragione di questo particolare oggetto si fonda sulla maggiore credibilità della confessione, perché l’interesse della parte non è di sicuro quello di dichiarare cose a sé sfavorevoli, se lo fa è più plausibile che corrisponda al vero.

Il codice civile del 1942 all’articolo 2730 distingue due tipi di confessione.

La confessione giudiziale e la confessione stragiudiziale.

La confessione giudiziale, ai sensi dell’articolo 2733 del codice civile, è la confessione resa dalla parte in giudizio, e può essere:

Spontanea: che si ha quando la parte liberamente si disponga a confessare senza essere stata     sollecitata in questo senso dall’altra parte.

Provocata: che si ha quando la parte viene sollecitata alla confessione dal suo avversario attraverso interrogatorio formale.

Si parla di confessione stragiudiziale se resa fuori dal giudizio.

Se viene fatta alla parte oppure al suo rappresentante, ha lo stesso valore di quella giudiziale.

Se viene fatta a un terzo, può essere apprezzata liberamente dal giudice (ex art. 2735 c.c.).

A differenza di quella giudiziale, la confessione stragiudiziale dev’essere, a sua volta dimostrata. Non può essere provata con testimoni se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (art. 2735 c.c.)

Il processo civile italiano prevede una serie di strumenti che servono alle parti per potere dimostrare le loro ragioni.

Sono le cosiddette prove, le quali servono a documentare l’avvenimento di un fatto.

Queste prove non sempre devono provenire dall’esterno, è possibile che il giudice decida sulla base delle dichiarazioni di una delle parti in giudizio.

Se nessuno può allegare, a sostegno delle sue ragioni, le sue stesse dichiarazioni , è vero anche che il giudice si potrebbe basare sull’ammissione spontanea di responsabilità che proviene da una controparte, vale a dire, la confessione.

In che cosa consiste la confessione nel processo civile

La confessione è un mezzo di prova  consiste in una dichiarazione orale relativa ai fatti di causa.

La confessione nel processo civile è una dichiarazione resa dalla parte in relazione alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

Chi confessa ammette di essere in torto.

Una dichiarazione per potere essere qualificata come confessione deve avere due requisiti.

Il processo civile può avere in oggetto esclusivamente circostanze oggettive, nel senso che non può essere relativa a valutazioni personali o semplici considerazioni.

La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale.

Un elemento soggettivo,che consiste nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e vantaggioso per la controparte.

 

Un elemento oggettivo, che si ha se dall’ammissione del fatto derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante.

 

Il valore della confessione

La confessione nel processo civile rappresenta una prova molto importante.

 

Si dice che la confessione sia prova legale, nel senso che è vincolante sia nei confronti della parte che l’ha resa, che non potrà provare il contrario, sia nei confronti del giudice, che non potrà valutare la dichiarazione liberamente.

Il legislatore ha voluto prendere in considerazione la regola secondo la quale chi ammette un fatto a sé sfavorevole, dice la verità.

 

La confessione nel processo civile può avere in oggetto esclusivamente circostanze oggettive, nel senso che non può essere relativa a valutazioni personali o semplici considerazioni.

La confessione può essere giudiziale o stragiudiziale.

La confessione giudiziale

La confessione nel processo civile è giudiziale quando viene resa durante il giudizio, spontaneamente oppure in seguito a un interrogatorio formale.

La confessione è spontanea quando viene resa in udienza oppure contenuta in un atto processuale che la parte ha firmato personalmente.

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La confessione giudiziale fa piena prova contro colui che l’ha resa, vincolando il giudice, il quale non può apprezzare liberamente questa prova e non può accertare diversamente il fatto confessato.

La confessione non fa piena prova esclusivamente quando è relativa a diritti indisponibili, tipo quello all’integrità fisica, agli alimenti o alle ferie.

È resa esclusivamente da alcuni litisconsorti, quando il litisconsorzio è necessario.

La confessione stragiudiziale

La confessione nel processo civile è stragiudiziale quando viene è resa fuori dalle aule di giustizia, vale a dire, fuori dal processo.

Ad esempio, costituisce una confessione stragiudiziale il documento sottoscritto di proprio pugno da colui che ammette fatti a sé sfavorevoli.

Siccome la confessione stragiudiziale non si forma nel processo, ha bisogno a sua volta di essere provata.

Se si tratta di una confessione scritta potrà essere esibita davanti  al giudice, se si tratta di confessione orale, la prova può essere fornita per testimoni, entro i limiti posti da parte della legge per la prove testimoniali dei contratti.

Ad esempio, non è ammessa la testimonianza per confutare un documento formato in precedenza.

La confessione stragiudiziale fatta direttamente alla parte oppure a chi la rappresenta, una volta che viene dimostrata, ha lo stesso valore della confessione giudiziale della quale abbiamo scritto in precedenza, nel senso che vincola il giudice a prestarle fede e a decidere in senso favorevole alla parte che se ne avvale.

La revoca della confessione

La confessione nel processo civile si può revocare esclusivamente se la persona che l’ha resa dimostra che è stata determinata da errore di fatto.

In modo specifico, potrebbe essere una falsa rappresentazione della realtà che ha portato il dichiarante a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto, oppure, che si è svolto in modo diverso.

Da violenza morale, vale a dire, dietro intimidazione, oppure, comportamento simile.

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